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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 03187/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile perché tende unicamente non già a prospettare, come da titolo del motivo, erronee applicazioni della legge o difetti di motivazione, ma a proporre una diversa valutazione del materiale utilizzato dal Tribunale per la decisione.

Il Tribunale ha correttamente preso in esame la natura del reato, ritenuto grave, e ha valutato, con adeguatezza argomentativa, i contenuti della relazione di sintesi, da cui emerge che non è stato possibile avviare un lavoro di revisione e di elaborazione, e si propone la prosecuzione del trattamento intramurario.

Da qui la logica e congrua conclusione dell'assenza, allo stato, dei presupposti per la concessione della misura ampia dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Non ha, peraltro, trascurato le indicazioni difensive di elementi favorevoli, ma ha ritenuto che, all'esito di una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, dell'accoglimento della richiesta manchino allo stato le condizioni.

Si tratta di una valutazione adeguatamente motivata che, come tale, non può essere censurata in sede di legittimità.

4. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 9 novembre 2021 Il co 'ere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile perché tende unicamente non già a prospettare, come da titolo del motivo, erronee applicazioni della legge o difetti di motivazione, ma a proporre una diversa valutazione del materiale utilizzato dal Tribunale per la decisione. Il Tribunale ha correttamente preso in esame la natura del reato, ritenuto grave, e ha valutato, con adeguatezza argomentativa, i contenuti della relazione di sintesi, da cui emerge che non è stato possibile avviare un lavoro di revisione e di elaborazione, e si propone la prosecuzione del trattamento intramurario. Da qui la logica e congrua conclusione dell'assenza, allo stato, dei presupposti per la concessione della misura ampia dell'affidamento in prova al servizio sociale. Non ha, peraltro, trascurato le indicazioni difensive di elementi favorevoli, ma ha ritenuto che, all'esito di una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, dell'accoglimento della richiesta manchino allo stato le condizioni. Si tratta di una valutazione adeguatamente motivata che, come tale, non può essere censurata in sede di legittimità. 4. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il co 'ere est
Sentenza Cassazione n. 03187/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris