CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 13193/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Asti, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiadendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 7 giugno 2024 il Tribunale del riesame di An3ti ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso ilch. creto di convalida del sequestro preventivo d'urgenza e contestuale sequestro Criesso dal G.i.p. del Tribunale di Asti in data 17 maggio 2024 in relazione a plurime violazioni dell'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Il ricorrente lamenta con il primo motivo la violazione di legge in relazione agli art. 324 e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui l'ordinanza impugnata aveva escluso la legittimazione a impugnare il decn2to di (AR sequestro preventivo del profitto di autoriciclaggio; con il secondo motivo la violazione di legge per l'assenza di motivo sul periculum in mora. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame ha ricostruito in fatto che il procedimentc iveva avuto origine da una segnalazione per operazioni sospette pervenute al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza di Bra nei confronti di "cussef [OSCURATO:PERSONA], titolare dal 2012 dell'impresa individuale Cibfood, operante nel sottore del commercio di carni all'ingrosso. Dall'analisi delle movimentazioni era 121 ierso che i flussi in uscita dipendevano da bonifici recanti la causale "acconto fatture" e disposti in favore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. Le suc:Essive indagini avevano consentito di accertare alcune evenienze anomale, e cio che il conto di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva lavorato per un certo numero di anni alle dipendenze di Dogliani, era alimentato dai versamenti in contanti di questi che la Cibfood non aveva effettuato alcuna delle operazioni di cessione intracomill itaria dichiarata ai fini IVA; che la Dogliani fatturava quasi esclusivamente alla Cbfood e che le operazioni erano qualificate come non imponibili ai fini IVA perché cessioni intracomunitarie sebbene fossero coinvolti due soggetti nazionali; sul zonto corrente di [OSCURATO:PERSONA] era autorizzata a operare la compagna di Dogliani, [OSCURATO:PERSONA]; che, dopo i versamenti in contanti, partivano i bonifici per la [OSCURATO:PERSONA] dello stesso importo o di pari importo e da questa dei trasferimenti in danaro a Dogliani personalmente con la causale "prelevamento soci" e da questo ;ai lcora dei bonifici in uscita in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. con la causale "finanzianento socio". Tale ultima società era titolare di tre immobili che locava o offriva in leasing ed era amministrata dalla compagna di Dogliani che ne era proprietario E I 60%. In definitiva, era emerso che Dogliani aveva evaso imposte, per ()flessa indicazione degli elementi attivi nelle dichiarazioni dei redditi, per euro 673.231,64. Il sequestro preventivo è stato disposto per il reato di autoriciclacg o del capo D) nella misura di euro 404.600,00 pari all'esborso della [OSCURATO:PERSONA]) per l'acquisto di tre immobili. Il Tribunale del riesame ha rigettato il riesame perché il ricorrente ric n era legittimato alla restituzione dei beni, ma, a ogni buon conto, ha osservat ,:l che il G.i.p. aveva analizzato il rischio di dispersione dei proventi di reato e della Montà di spoliazione, facendo riferimento a precise circostanze, e cioè al trasferirr e -ito di denaro dalla società [OSCURATO:PERSONA] al Dogliani personalmente e da questi alld [OSCURATO:PERSONA] p.L'indagato ha reiterato le medesime doglianze già esaminate e dis3ttese con adeguata motivazione giuridica dal Tribunale del riesame. Il primo motivo attiene alla legittimazione ad agire. Va ribadito sul punto che l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro pre'ir ntivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vai:: ta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequesto (tra le più recenti, Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098 - (i1). Nel caso in esame, è pacifico che i beni oggetto di sequestro siano della [OSCURATO:PERSONA] per cui è la società l'unica legittimata a richiedere la restituzione. [OSCURATO:PERSONA], che partecipa nella società al 60%, non ha alcuna legittimazione a impugnare in proprio perché non può rivendicare la restituzione di beni non suoi. Secondo il ricorrente vi sarebbe un cortocircuito interpretativo perché, nel caso del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, da un lato, si impedisce all'inda3uto di presentare il riesame per contestare il sequestro, dall'altro si impedisce al titolare del bene di presentare il riesame per contestare le ragioni che giusitVicano l'apposizione del vincolo reale. Osserva il Collegio che tali limitazioni sono correlate tuttavi.::1 alla legittimazione e all'interesse ad agire che devono sussistere al momemo della presentazione del ricorso fino alla sua definizione e si giustificano per la distinta personalità giuridica della società rispetto al socio. Come detto, l'indagato certamente non ha la legittimazione ad agire perché non ha l'interesse coric: -eto e attuale alla restituzione del bene, mentre il terzo intestatario del bene, se :ondo un orientamento, può rappresentare, in sede di merito e di legittimità solo l'effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un contributo Erl reato attribuito all'indagato, senza poter contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare (Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, Tuccillo, Rv. 28716.; - 01; Sez. 3, n. 23713 del 23/04/2024, Ruggiero, Rv. 286439 - 01; Sez. 3, n. :36347 del 11/07/2019, Pica, Rv. 276700 - 01), secondo un altro orientarner to, è legittimato a contestare, oltre alla fittizietà dell'intestazione, anche l'ocig ettiva confiscabilità del bene in difetto del "fumus commissi delicti" e del "pericJIJM in mora", potendo l'assenza dei presupposti della confisca avvalorare la tesi della natura non fittizia, ma reale dell'intestazione (Sez. 6, n. 15673 del 13/03/2024, Pezzi, Rv. 286335 - 01). A ben vedere, però, la questione inerisce alle preroqative difensive del terzo intestatario ed esorbita dalla cognizione di questo procec ir nento che è stato invece introdotto dall'indagato non titolare del bene e, quindi, non legittimato ad agire.Il secondo motivo, che ha ad oggetto la motivazione del periculum m mora, deve ritenersi assorbito dalla decisione in rito sul primo motivo. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertE n:o che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spa:: e del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i rcorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della ;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amrr e i