CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 29616/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3635/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 107, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 204, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZAdi CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2903/2016 depositata i l 21/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.3635/2016 la Corte di appello di Venezia nell’ambito del giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei riguardi della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la decisione del Tribunale n.213/2010, rigettava il gravame principale e in accoglimento di quello incidentale rigettava le domande avanzate dai consorti Zattra. Il giudice del gravame rilevava con riferimento alla dedotta nullità dell’ordine di acquisto relativo alle obbligazioni argentine che la denunciata falsità della firma apposta sull’ordine di acquisto non avrebbe potuto condurre alla declaratoria di nullità atteso che non era stata contestata la paternità della prima sottoscrizione “ [OSCURATO:PERSONA]” dell’ordine di acquisto come emergeva dalla documentazione prodotta. Osservava in merito alla mancata informazione sull’adeguatezza dell’investimento che una tale violazione non avrebbe potuto comportare la nullità dell’operazione prevista contrattualmenteper le violazioni formali quali la mancanza di un contratto quadro nella specie sussistente. Sottolineava inoltre che non sussistevano gli estremi per il riconoscimento di un danno morale in relazione ad un comportamento truffaldino tenuto da [OSCURATO:PERSONA] il quale era stato assolto dai reati a lui ascritti in sede penale per quel che attiene alla denunciata falsità della firma. Evidenziava in punto inadeguatezza dell’operazione che era stato documentalmente provato da parte della banca l’aver segnalato la rischiosità e l’aver dato esecuzione all’ordine solo in presenza di una espressa autorizzazione scritta del cliente, in presenza della quale la Banca non aveva l’obbligo di astenersi. Inoltre, l’inadeguatezza era stata illustrata anche dal funzionario dell’Istituto di credito. Avverso tale pronuncia Riccardo e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo cui resiste con controricorso la Banca popolare di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa eccependo l’inammissibilità del ricorso sotto il profilo di una prospettata riproposizione delle questioni di fatto riservate al giudice di merito. Entrambe le parti hanno depositato memorie nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art 21 del d.lgs.58/1998 e dell’art 26 della delibera Consob 11522/1998, grave inadempimento degli obblighi di informazioni “passiva “ e “attiva”,per avere la Corte di appello ritenuto assolto l’obbligo informativo attraverso una mera clausola di stile senza indicazione delle specifiche informazioni fornite al risparmiatore e per non aver conseguentemente rilevato il grave inadempimento in cui era incorso l’Istituto di credito. Il motivo con cui nella sostanza si denuncia una non corretta applicazione degli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario, pur non incorrendo nelle preclusioni opposte dalla controricorrente, è infondato. L'art. 29 Reg. Consob 11522/1998 recita testualmente: "1. Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione. 2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'art. 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. 3. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad unaoperazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazionestessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute". La norma non contempla dunque un divieto assoluto a carico dell'intermediario di dare seguito alle operazioni non adeguate, ma, al contrario, ne consente il compimento a condizione però che l'investitore, informato delle ragioni per le quali l'intermediario non reputi l'operazioneadeguata, ne autorizzi l'esecuzione e questa sua volontà esterni a mezzo di un ordine scritto o su un altro supporto equivalente in cui sia esplicitato il riferimento alle avvertenze ricevute. Poichénella specie non è in contestazione il fatto che, all'atto di impartire l'ordine per l'acquisto delle obbligazioni argentine rimaste insolute, il signor Zattra abbia dichiarato di essere stato informato dell'inadeguatezza dell'operazione e ne abbia comunque autorizzato l'esecuzione mediante apposita dichiarazione sottoscritta in calce all'ordine di acquisto, ne discende che nessun addebito si può muovere alla banca che abbia assolto lo specifico dovere informativo previsto in questo caso e sia stata quindi autorizzata a darvi corso, per aver eseguito un’operazioneinadeguata rivelatasi pregiudizievole per gli interessi del cliente. Né può ipotizzarsi che la banca – autorizzata dal cliente all'esecuzione di un’operazionenon adeguata, per la quale siano state rese le informative del caso (nella specie ad opera del funzionario dell’Istituto, come dà conto la decisione qui impugnata a pag.16), debba sottrarsi dal darvi corso recedendo dal contratto poiché , pur non dubitandosi che la facoltà del recesso competa all'intermediario anche fuori dall'ipotesi disciplinata dall'art. 24 TUF, illegislatore non si è spinto, tuttavia, a tanto in relazione alle singole operazioni di investimento che l'intermediario reputi inadeguate. Con riguardo all’altra allegazione è premessa di ogni ragionamento che la pluralità degli obblighi (di diligenza, di correttezza e trasparenza, di informazione, di evidenziazione dell'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) previsti dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21, comma 1, lett. a) e b), art. 28, comma 2 e art. 29 del Reg. CONSOB n. 11522 del 1998 (applicabile "ratione temporis") e facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie, convergono verso un fine unitario, consistente nel segnalare all'investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere (cd. "suitability rule"). Tale segnalazione deve contenere specifiche indicazioni concernenti: 1) la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto; 2) la precisa individuazione del soggetto emittente, non essendo sufficiente la mera indicazione che si tratta di un "Paese emergente"; 3) il "rating" nel periodo di esecuzione dell'operazioneed il connesso rapporto rendimento/rischio; 4) eventuali carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni cd. di "grey market"); l'avvertimento circa il pericolo di un imminente "default" dell'emittente (Cass., Sez. I, 26/01/2016, n. 1376). La sottoscrizione, da parte del cliente, della clausola in calce al modulo d'ordine, contenente la segnalazione d'inadeguatezza dell'operazionesulla quale egli è stato avvisato, è idonea a far presumere assolto l'obbligoprevisto in capo all'intermediario dall'art. 29, comma 3, del reg. Consob n. 11522 del 1998. Tuttavia, a fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sulla banca l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle specificamente rese (Cass., Sez. I, 6/06/2016, n. 11578). Si aggiunge poi che nel quadro di applicazione dell'art. 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, la segnalazione di inadeguatezza ivi contemplata al comma 3, laddove si riferisce ad "esplicito riferimento alle avvertenze ricevute", non richiede l'indicazione del contenuto delle informazioni al riguardo somministrate dall'intermediario; in tal caso, e cioè in mancanza di indicazione del contenuto delle informazioni omesse, la sottoscrizione da parte del cliente della segnalazione di inadeguatezza non incide sul riparto del relativo onere di allegazione e prova, né tantomeno costituisce prova dell'adempimento, da parte dell'intermediario, dell'obbligoinformativo posto a suo carico, ma fa soltanto presumere che l'obbligosia stato assolto, sicché, ove il cliente alleghi quali specifiche informazioni siano state omesse, grava sull'intermediario l'onere di provare, con ogni mezzo, che invece quelle informazioni siano state specificamente rese, ovvero non fossero dovute(Cass., Sez. I, 24/04/2018, n. 10111). Da questa breve panoramica si ricavano questi principi: 1) allorchési faccia luogo al compimento di un'operazioneinadeguata occorre che l'intermediario – valutati gli elementi di giudizio in suo possessoe in adesione alla regola " know your customer " di cui all'art. 28, comma 1, Reg. Consob 11522/1998 – offra all'invest itore , in assolvimento degli obblighi di informazione attiva di cui al medesimo art. 28, comma 2 ( incarnazione della regola " know your product " ) , nell'individualizzato colloquio verbale - mirato ad un'effettiva spiegazione e reale comprensione dei termini e delle ragioni dell'inadeguatezza rilevata dall'intermediario, che deve aver luogo prima che l'operazionesia posta in essere – , tutte le informazioni in grado di renderlo edotto delle ragioni per le quali reputi che l'operazione sia inadeguata in modo che,anche riguardo ad essa, la scelta che l'investitore effettuerà possa dirsi che sia avvenuta in modo consapevole; 2) qualora, ricevute le informazioni intese ad evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione, l'investitore intenda insistere per la sua esecuzione e l'autorizzi perciò in forma espressa, la dichiarazione che egli renda al riguardo in forma scritta è fonte di una presunzione che l'intermediario abbia assolto il dovere di informazione specificatamente gravante su di sé in relazione alle operazioni inadeguate; 3) la presunzione che in tal modo si determina non vale, tuttavia, a sollevare l'intermediario dall'onere di provare di aver assolto il dovere di informazioneove l'investitore alleghi che talune informazioni, in grado di orientarne diversamente le scelte e di farlo desistere dall'intraprendere l'operazionerivelatasi pregiudizievole se ne fosse stato a conoscenza, gli siano state taciute, ricadendo in tal caso sull'intermediario l'onere di provare che le informazioni asseritamente taciute sono state invece rese o che sono altrimenti irrilevanti. Posti tali principi la sentenza impugnata si allinea esattamente a questo quadro di riferimenti giurisprudenziali avendo, infatti, ritenuto decisivamente la Corte d’appello che l’espressa autorizzazione scritta di dare esecuzione all’ordine di acquisto impartita dal cliente non obbligava la Banca ad astenersi dalla messa in opera del predetto ordine . In merito alla specificità delle informazioni relative alla inadeguatezza delle operazioni, la Corte d’appello, richiama ndo i principi riportati nella sentenza di questa Corte n. 11578/2016 , ha ritenuto che l’intermediario attraverso il suo funzionario aveva messo in luce l’alta rischiosità dell’operazione in quanto la situazione dello Stato argentino non era affatto buona, mentre i tassi offerti erano i più alti sul mercato con riferimento ai titoli con uguale caratteristica di durata, ma con rischi minori. Inoltre, era stata segnalatala non rimborsabilità del titolo stesso. A frontedi tali argomentazioni il ricorrente oppone vaghe e generiche contestazioni inidonee a scalfire il decisum. Con riguardo alla questione delle spese la decisione si sottrae alla critica che le viene mossa in termini generici giacchéla condanna al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio rappresenta la coerente conclusione dell’intervenuta riforma totale della decisione di primogrado secondo il principio della soccombenza. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 7000,00 oltre € 200,00 per spese e accessori di legge ed al 15% perspese generali; Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dallaL. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il