CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2023
Cassazione n. 22528/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sulricorso n. 23176 - 2015, propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA , alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente e controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 4; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 727/2015 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, sez. st. di BRESCIA, depositata il 02/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per maggior reddito di impresa ascritto al contribuente rispetto a quello dichiarato, relativamente all’anno di imposta 2004; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Brescia che, con sentenza n. 71/16/11, accolse parzialmente il ricorso; che, tanto [OSCURATO:PERSONA] ,quanto l’ AGENZIA DELLE ENTRATE proposero appello, rispettivamente in via principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della Lombardia, sez. st. di Brescia, la quale, con sentenza n. 727/2015, depositata il 02/03/2015 rigettò entrambi i gravami; che avverso tale decisione tanto l’ AGENZIA DELLE ENTRATE quanto [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, entrambi affidat i a tre motivi; Rilevato, in via del tutto preliminare, che essendo in presenza di due ricorsi, entrambi proposti in via principale avverso la medesima sentenza, il secondo degli stessi (e, cioè, quello proposto dall’ AGNELLINI ) va qualificato in termini di ricorso incidentale: ed infatti, il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non è essenziale per cui , ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto – come nella specie - con atto a sé stante, in ricorso incidentale. Nel caso in cui i due ricorsi risultino essere stati notificati nella stessa data, l'individuazione del ricorso principale e di quello incidentale va effettuata con riferimento alle date di deposito dei ricorsi, sicché è principale il ricorso depositato per primo, mentre èincidentale quello depositato per secondo (Cass., Sez. 1, 4.12.2014,n. 25662 , Rv. 633719-01); Rilevato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato telematicamente (in data 8.6.2023) istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 1, commi 186 ss., della l. n. 197 del 2022; che non essendo la presente controversia ricompresa, in linea astratta, tra quelle per le quali è esclusa, in nuce, l'operatività della definizione agevolata in commento, ai sensi del comma 193 del medesimo art. 1, la causa va dunque sospesa, ai sensi del successivo comma 197, e rinviata a nuovo ruolo; P.Q.M. La Corte sospende il giudizio, ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e rinvia nuovo ruolo. Così deciso