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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 21388/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 24520-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21/23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di [OSCURATO:PERSONA]. 29 D.lgs. nr. 276/2003 Contratto di subfornitura R.G.N. 24520/2018 Cron.

Rep.

Ud. 28/04/2023 CC Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricor renti - avverso la sentenza n. 39/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 09/02/2018 R.G.N. 338/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. l a Corte di appello di Brescia ha rigettato il gravame proposto dall'odierna parte ricorrente avverso la decisione di primo grado che aveva, a sua volta, respinto la domanda di accertamento negativo del credito contributivo a seguito di verbale ispettivo dell’Inps;

2. controversa la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. nr. 276 del 2003, opponendo la parte privata la sussistenza di un contratto di subfornitura e non di appalto, come asserito dall’INPS, con la ditta di confezioni [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla quale erano state riscontrate inadempienze previdenziali per violazione del minimale contributivo, la Corte di appello giudicava irrilevante l'indagine sull'effettiva natura del rapporto contrattuale, dovendo operare la garanzia dell’art. 29 anche per i dipendenti del subfornitore, diversamente creandosi un vulnus al sistema di garanzie predisposte dall’ordinamento giuridico;

3. aggiungeva che la raggiunta conclusione aveva ricevuto avallo dall’autorevole pronuncia della Corte costituzionale (pronuncia nr. 254 del 2017);

4. ha proposto ricorso per cassazione la società in epigrafe, con due motivi;

5. ha resistito l’INPS, con controricorso ;

6. entrambe le parti hanno depositato memoria;

7. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]:

8. con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 preleggi con riferimento all’estensione della disciplina di cui all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276 del 2003 all’art. 1 della legge nr. 192 del 1998;

9. con il secondo motivo è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge nr. 192 del 1998 con riguardo agli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. in ordine alla qualificazione del rapporto che parte ricorrente ribadisce essere un contratto di subfornitura; 10.il primo motivo è infondato; 11.questa Corte, seguendo le indicazioni del Giudice delle leggi (sentenza C. Cost. nr. 254 del 2017),ha affermato che «è applicabile in via analogica al subfornitore per i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori dipendenti il regime di responsabilità solidale tra committente e appaltatore o subappaltatore previsto dall'art.29, comma 2 del d.lgs. n.276/2003» ( tra le altre: Cass. nr. 6299 del 2020; Cass.nr. 24981 del 2022; Cass. nr. 29509 del 2022); 12.ai precedenti citati e alle argomentazioni che li sorreggono si rinvia integralmente anche ai sensi dell’art. 118 disp.att.cod.proc.civ; 13.è solo il caso di precisare che, come messo in risalto dalla Corte Costituzionale nella pronuncia citata, nel contratto di subfornitura, le esigenze di tutela dei dipendenti dell'impresa subfornitrice sono da considerare finanche più intense e imprescindibili che non nel caso di un «normale» appalto, in ragione della strutturale debolezza del loro datore di lavoro; 14.l’estensione della responsabilità solidale ai dipendenti del subfornitore costituisce il naturale corollario della tesi che configura la subfornitura come «sottotipo» dell'appalto e, a maggior ragione, di quella che sostanzialmente equipara i due negozi; 15.tuttavia, come evidenziato sempre dal Giudice delle Leggi, anch e nell’ambito del diverso orientamento che ricostruisce la subfornitura come «tipo» negoziale autonomo, non può escludersi l’applicazione, in via analogica, dell’art. 29 in favore dei dipendenti del subfornitore.

Il contratto di subfornitura realizza -secondo l’approccio interpretativo che ne evidenzia l’autonomia dalla figura contrattuale dell’appalto- una forma «non paritetica» di cooperazione imprenditoriale nella quale marcata è la dipendenza economica e tecnica del subfornitore che, inserito nel ciclo produttivo del committente, è tenuto a conformare la propria produzione ed organizzazione del lavoro alle direttive e specifiche di quest’ultimo (Cass. nr. 18186 del 2014); 16.si è, dunque, in presenza di una fattispecie peculiare che giustifica la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 29e l’estensione della responsabilità solidale del committente ad una platea di soggetti diversi dai dipendenti dell'appaltatore o subappaltatore(v. anche Cass. nr. 25172 del 2019); 17.resta assorbito l’esame del secondo motivo; 18.alla stregua di quanto esposto, il ricorso va rigettato ; 19.al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, in favore della parte controricorrente, che si liquidano come da dispositivo; 20.sussistono, inoltre, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al paga- mento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in fa- vore della parte controricorrente, in Euro 4.000,00 per com- pensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del15% e accessori come per legge.

Ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ri- corrente, dell'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24520-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21/23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di [OSCURATO:PERSONA]. 29 D.lgs. nr. 276/2003 Contratto di subfornitura R.G.N. 24520/2018 Cron. Rep. Ud. 28/04/2023 CC Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricor renti - avverso la sentenza n. 39/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 09/02/2018 R.G.N. 338/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. l a Corte di appello di Brescia ha rigettato il gravame proposto dall'odierna parte ricorrente avverso la decisione di primo grado che aveva, a sua volta, respinto la domanda di accertamento negativo del credito contributivo a seguito di verbale ispettivo dell’Inps; 2. controversa la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. nr. 276 del 2003, opponendo la parte privata la sussistenza di un contratto di subfornitura e non di appalto, come asserito dall’INPS, con la ditta di confezioni [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla quale erano state riscontrate inadempienze previdenziali per violazione del minimale contributivo, la Corte di appello giudicava irrilevante l'indagine sull'effettiva natura del rapporto contrattuale, dovendo operare la garanzia dell’art. 29 anche per i dipendenti del subfornitore, diversamente creandosi un vulnus al sistema di garanzie predisposte dall’ordinamento giuridico; 3. aggiungeva che la raggiunta conclusione aveva ricevuto avallo dall’autorevole pronuncia della Corte costituzionale (pronuncia nr. 254 del 2017); 4. ha proposto ricorso per cassazione la società in epigrafe, con due motivi; 5. ha resistito l’INPS, con controricorso ; 6. entrambe le parti hanno depositato memoria; 7. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: 8. con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 preleggi con riferimento all’estensione della disciplina di cui all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276 del 2003 all’art. 1 della legge nr. 192 del 1998; 9. con il secondo motivo è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge nr. 192 del 1998 con riguardo agli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. in ordine alla qualificazione del rapporto che parte ricorrente ribadisce essere un contratto di subfornitura; 10.il primo motivo è infondato; 11.questa Corte, seguendo le indicazioni del Giudice delle leggi (sentenza C. Cost. nr. 254 del 2017),ha affermato che «è applicabile in via analogica al subfornitore per i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori dipendenti il regime di responsabilità solidale tra committente e appaltatore o subappaltatore previsto dall'art.29, comma 2 del d.lgs. n.276/2003» ( tra le altre: Cass. nr. 6299 del 2020; Cass.nr. 24981 del 2022; Cass. nr. 29509 del 2022); 12.ai precedenti citati e alle argomentazioni che li sorreggono si rinvia integralmente anche ai sensi dell’art. 118 disp.att.cod.proc.civ; 13.è solo il caso di precisare che, come messo in risalto dalla Corte Costituzionale nella pronuncia citata, nel contratto di subfornitura, le esigenze di tutela dei dipendenti dell'impresa subfornitrice sono da considerare finanche più intense e imprescindibili che non nel caso di un «normale» appalto, in ragione della strutturale debolezza del loro datore di lavoro; 14.l’estensione della responsabilità solidale ai dipendenti del subfornitore costituisce il naturale corollario della tesi che configura la subfornitura come «sottotipo» dell'appalto e, a maggior ragione, di quella che sostanzialmente equipara i due negozi; 15.tuttavia, come evidenziato sempre dal Giudice delle Leggi, anch e nell’ambito del diverso orientamento che ricostruisce la subfornitura come «tipo» negoziale autonomo, non può escludersi l’applicazione, in via analogica, dell’art. 29 in favore dei dipendenti del subfornitore. Il contratto di subfornitura realizza -secondo l’approccio interpretativo che ne evidenzia l’autonomia dalla figura contrattuale dell’appalto- una forma «non paritetica» di cooperazione imprenditoriale nella quale marcata è la dipendenza economica e tecnica del subfornitore che, inserito nel ciclo produttivo del committente, è tenuto a conformare la propria produzione ed organizzazione del lavoro alle direttive e specifiche di quest’ultimo (Cass. nr. 18186 del 2014); 16.si è, dunque, in presenza di una fattispecie peculiare che giustifica la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 29e l’estensione della responsabilità solidale del committente ad una platea di soggetti diversi dai dipendenti dell'appaltatore o subappaltatore(v. anche Cass. nr. 25172 del 2019); 17.resta assorbito l’esame del secondo motivo; 18.alla stregua di quanto esposto, il ricorso va rigettato ; 19.al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, in favore della parte controricorrente, che si liquidano come da dispositivo; 20.sussistono, inoltre, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al paga- mento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in fa- vore della parte controricorrente, in Euro 4.000,00 per com- pensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del15% e accessori come per legge. Ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ri- corrente, dell'
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