CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05021/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale [OSCURATO:PERSONA] é stato condannato a pena ritenuta equa per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen., é inammissibile. Invero, ci si duole che la Corte di Appello abbia errato nel ritenere che il Rinaldi sottrasse anche attrezzi agricoli; come già esposto dal primo giudice egli si impossessò soltanto di denaro contante (300 euro). Tale errore ha condotto la corte distrettuale a negare la qualificazione del fatto come furto commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno (art. 626, co. 1 n. 2 cod. pen.). La decisione impugnata è altresì priva di motivazione in relazione alla non tenuità della somma sottratta, dovendosi al riguardo considerare che essa era di una società di capitali. Inoltre, per il profilo della ricorrenza di un grave ed urgente bisogno, la corte territoriale non considera la confessione dell'imputato, il fatto che egli venne ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che era privo di occupazione lavorativa. Con un secondo motivo ci si duole del giudizio di equivalenza delle concorrenti circostanze eterogenee perché esso sarebbe stato giustificato alla luce di una presunta pericolosità sociale del Rinaldi, come desunta dai precedenti penali a suo carico. Così facendo la Corte di appello non ha considerato la confessione dell'imputato e il suo stato di indigenza. Infine, con un terzo motivo si lamenta la genericità della motivazione con la quale è stato giustificato il trattamento sanzionatorio. 2. Il primo motivo è aspecifico, siccome non si confronta con la ratio decidendi e fa leva su un profilo di nessun rilievo ai fini del conclusivo giudizio. La Corte di appello ha incentrato la propria valutazione non sulla natura della cosa sottratta ma sul valore di quanto sottratto, indiscutibilmente pari a trecento euro. Tale valore, ha affermato la corte distrettuale, non può essere ritenuto tenue; inoltre non è sufficiente ad integrare l'ipotesi di cui all'art. 626, co. 1 n. 2 cod. pen. un generico stato di bisogno o di miseria del colpevole. A fronte di tanto il ricorrente non indentifica correttamente il nucleo motivazionale decisivo; pretende che assuma rilievo un inconferente profilo soggettivo ai fini della valutazione della tenuità del valore della cosa sottratta; contesta nel merito, come non è ammesso in sede di legittimità, le valutazioni della Corte di appello sulla (in)sussistenza di un grave stato di bisogno. Quanto al secondo motivo, occorre rammentare che in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5 - , Sentenza n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 02). La Corte di appello ha osservato che la confessione dell'imputato era stata valutata favorevolmente per il riconoscimento delle attenuanti generiche ed ha fatto richiamo ai precedenti penali del Rinaldi, la cui portata dimostrativa della pericolosità sociale non è elisa dalla confessione resa nel procedimento, che neppure il ricorrente sostiene esser stata dettata da resipiscenza. Infine il terzo motivo è manifestamente infondato poiché la Corte di appello, attesa l'entità della pena inflitta, inferiore alla pena mediana, ha congruamente motivato il giudizio con il richiamo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e alle finalità della pena di cui all'art. 27 Cost. Invero, la giurisprudenza di legittimità insegna che la determinazione della pena è adeguatamente motivata già con il richiamo agli indici previsti dall'art.133 cod. pen. e che solo una pena che si avvicini o superi la misura mediana della pena richiede una più dettagliata motivazione (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 267949). 3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro :3000,00 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso é condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/1