Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 269/2024
ECLI:EU:T:2024:417
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0737_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 26 giugno 2024 –
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(causa T‑737/22) (
1
)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Nozione di “associazione” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC – Articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 269/2014 – Errore di valutazione»
1.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi posti a carico della persona o dell’entità interessata – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, quale modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/1529 e 2023/571]
(v. punti 30‑32)
2.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per la Federazione russa e persone associate agli stessi – Errore di valutazione
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, quale modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572, art. 2, § 1, g) e 2; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/330, 2022/1529 e 2023/571, art. 3, § 1, g)]
(v. punti 34‑37)
Dispositivo
1)
La decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, la decisione (PESC) 2023/572 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, sono annullati nella parte in cui il nome della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità ed organismi ai quali si applicano tali misure restrittive.
2)
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA].
(
1
)
GU C 24 del 23.1.2023
.