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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2024

Cassazione n. 32632/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che ha confermato la decisione con la quale il Giudice dell'udienza preliminare di Brescia, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale; Considerato che il primo motivo, che censura per insufficienza e contraddittorietà la motivazione della pronuncia in verifica in ordine al giudizio di sussistenza dei reati, non è consentito in sede di legittimità sia perché costituito da doglianze in punto di fatto, sia perché fondato su motivi già articolati nell'atto di appello, puntualmente disattesi dalla corte di merito, e, comunque, privi di una critica argomentata alle determinazioni assunte dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Considerato che il secondo motivo, che censura per vizio di motivazione la ritenuta equivalenza, anziché prevalenza, tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante contestata, non è consentito in sede di legittimità, in quanto implica una valutazione di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nel caso di specie, la motivazione sia logica, corretta e sufficiente; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che ha confermato la decisione con la quale il Giudice dell'udienza preliminare di Brescia, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale; Considerato che il primo motivo, che censura per insufficienza e contraddittorietà la motivazione della pronuncia in verifica in ordine al giudizio di sussistenza dei reati, non è consentito in sede di legittimità sia perché costituito da doglianze in punto di fatto, sia perché fondato su motivi già articolati nell'atto di appello, puntualmente disattesi dalla corte di merito, e, comunque, privi di una critica argomentata alle determinazioni assunte dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Considerato che il secondo motivo, che censura per vizio di motivazione la ritenuta equivalenza, anziché prevalenza, tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante contestata, non è consentito in sede di legittimità, in quanto implica una valutazione di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nel caso di specie, la motivazione sia logica, corretta e sufficiente; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32632/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris