CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022
Cassazione n. 18666/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catania, con sentenza emessa in data 11 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siracusa, pronunciata il 22 aprile 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 628 e 648 cod. pen. e 4 legge 18 aprile 1975, n. 110. Considerato che il ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di giudizio di bilanciamento tra le opposte circostanze e di dosimetria della pena, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato perché, oltre ad essere in palese contrasto con la preclusione di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., mira ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si vedano pagg. 3 e 4 sulla congruità della pena irrogata dal primo giudice, che aveva individuato la pena base del reato più grave in misura corrispondente al minimo edittale ed operato minimi aumenti per i reati satellite); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 apr