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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27968/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Pajermo ha confermato la pronuncia resa il 25 -Pct gennaio 2022 dal Tribunale diegrigeríto er il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Il ricorso si fonda su tre motivi.

Con il primo motivo, si deduce inosservanza di legge e difetto dell'apparato giustificativo in ordine alla prova della destinazione a terzi della sostanza stupefacente; con il secondo motivo, si lamenta un difetto della motivazione, in relazione alla mancata qualificazione giuridica dei fatti in termini di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90; con il terzo motivo, si censura l'errata applicazione della legge penale e il vizio motivazionale in relazione agli artt. 99 cod. pen. e 133 cod. pen. per avere la Corte territoriale confermato l'applicazione della recidiva.

I motivi in questione riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Quanto al primo motivo di ricorso, va osservato che la motivazione appare logica e congrua laddove la Corte (fogli 6 e 7 della sentenza) ha escluso la destinazione esclusivamente ad uso personale della sostanza stupefacente, rinvenuta all'esito della perquisizione domiciliare, dando conto dell'ingente quantità in possesso, della presenza di materiale destinato al frazionamento in dosi singole (bilancino e cellophane) e dei movimenti sospetti oggetto di osservazione da parte dei militari.

Quanto al secondo motivo, i giudici di merito hanno fatto corretto uso dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità per cui la qualificazione giuridica del fatto in termini di lieve entità ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R 309/90 avviene sulla base di una valutazione complessiva di tutti gli elementi fattuali in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione.

Nel caso specifico, la motivazione appare logica e congrua laddove i giudici di merito, in punto di esclusione della configurabilità dell'ipotesi di lieve entità, hanno dato conto del quantitativo della sostanza stupefacente in sequestro e del numero di dosi ricavabili (3.600 dosi medie singole), unitamente alla inequivoca destinazione al mercato della sostanza in questione, confermato da quanto osservato dai militari che vedevano l'imputato uscire dall'abitazione con un carico incompatibile con la fattispecie del cd. piccolo spaccio (foglio 10 della sentenza).

Il terzo motivo, poi, afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

La Corte ha fatto corretto uso della giurisprudenza di legittimità secondo cui "in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali" (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibe' e altro, Rv. 247838).

Nel caso di specie, la motivazione ha dato coerentemente conto dell'omogeneità del reato per cui si procedeva rispetto ai precedenti definitivi, valutando il fatto come indicativo di una maggior riprovevolezza e pericolosità e, pertanto, meritevole dell'applicazione della recidiva nella forma contestata.

Il ricorso proposto va, pertanto, dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 maggi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Pajermo ha confermato la pronuncia resa il 25 -Pct gennaio 2022 dal Tribunale diegrigeríto er il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Il ricorso si fonda su tre motivi. Con il primo motivo, si deduce inosservanza di legge e difetto dell'apparato giustificativo in ordine alla prova della destinazione a terzi della sostanza stupefacente; con il secondo motivo, si lamenta un difetto della motivazione, in relazione alla mancata qualificazione giuridica dei fatti in termini di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90; con il terzo motivo, si censura l'errata applicazione della legge penale e il vizio motivazionale in relazione agli artt. 99 cod. pen. e 133 cod. pen. per avere la Corte territoriale confermato l'applicazione della recidiva. I motivi in questione riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Quanto al primo motivo di ricorso, va osservato che la motivazione appare logica e congrua laddove la Corte (fogli 6 e 7 della sentenza) ha escluso la destinazione esclusivamente ad uso personale della sostanza stupefacente, rinvenuta all'esito della perquisizione domiciliare, dando conto dell'ingente quantità in possesso, della presenza di materiale destinato al frazionamento in dosi singole (bilancino e cellophane) e dei movimenti sospetti oggetto di osservazione da parte dei militari. Quanto al secondo motivo, i giudici di merito hanno fatto corretto uso dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità per cui la qualificazione giuridica del fatto in termini di lieve entità ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R 309/90 avviene sulla base di una valutazione complessiva di tutti gli elementi fattuali in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione. Nel caso specifico, la motivazione appare logica e congrua laddove i giudici di merito, in punto di esclusione della configurabilità dell'ipotesi di lieve entità, hanno dato conto del quantitativo della sostanza stupefacente in sequestro e del numero di dosi ricavabili (3.600 dosi medie singole), unitamente alla inequivoca destinazione al mercato della sostanza in questione, confermato da quanto osservato dai militari che vedevano l'imputato uscire dall'abitazione con un carico incompatibile con la fattispecie del cd. piccolo spaccio (foglio 10 della sentenza). Il terzo motivo, poi, afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. La Corte ha fatto corretto uso della giurisprudenza di legittimità secondo cui "in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali" (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibe' e altro, Rv. 247838). Nel caso di specie, la motivazione ha dato coerentemente conto dell'omogeneità del reato per cui si procedeva rispetto ai precedenti definitivi, valutando il fatto come indicativo di una maggior riprovevolezza e pericolosità e, pertanto, meritevole dell'applicazione della recidiva nella forma contestata. Il ricorso proposto va, pertanto, dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 maggi
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