CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03634/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, confermava quella emessa il 20/12/2019 con la quale era stata rigettata l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di revoca della confisca disposta su un immobile sito in Arese. Con sentenza di applicazione di pena divenuta irrevocabile, il Giudice aveva disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la confisca per equivalente ai sensi dell'art. 322 ter cod. proc. pen. fino alla concorrenza della somma di euro 186.000 da eseguirsi, nella fase esecutiva, sui beni in disponibilità dello stesso. Il Pubblico Ministero, a seguito delle indagini della Guardia di Finanza, aveva disposto la confisca dell'immobile acquistato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che lo stesso fosse stato acquistato con il denaro del condannato, trattandosi dell'abitazione della famiglia e tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA], all'epoca diciannovenne, non aveva alcun reddito; inoltre, era stato accertato che [OSCURATO:PERSONA] aveva pagato in contanti la somma di euro 60.000 in relazione a ratei di mutuo che l'acquirente si era accollata e che la restante parte del prezzo era stata pagata con il denaro ottenuto dalla vendita di un altro immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA] e compagna di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l'opponente, l'immobile era stato pagato con denaro proveniente da alcuni familiari e dalla Sardena; inoltre, [OSCURATO:PERSONA] aveva soltanto una delega ad operare sul conto della figlia. [OSCURATO:PERSONA] ribadiva che la mancanza di prova della provenienza del denaro utilizzato per il pagamento dei ratei di mutuo da soggetto diverso da [OSCURATO:PERSONA]: egli operava sul conto della figlia, priva di reddito, mentre non risultavano atti di liberalità da parte di altri familiari; [OSCURATO:PERSONA] abitava presso quell'immobile che doveva, quindi, ritenersi fittiziamente intestato a terzi. • 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, in un primo motivo, violazione degli artt. 34 e 36 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari che aveva emesso l'ordinanza era incompatibile a provvedere sull'opposizione presentata avverso il provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto astenersi dalla decisione, essendosi trovato in una situazione di incompatibilità. In un secondo motivo il ricorrente deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, redatta per relationem a quella avverso la quale era stata proposta opposizione. La seconda ordinanza era illegittima in quanto si limitava a confermare la motivazione del primo provvedimento in modo acritico e senza alcuna valutazione sull'infondatezza dei motivi di gravame. In realtà, l'immobile era di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ed era stato acquistato facendo ricorso a parte del patrimonio della madre e, quanto all'accollo del mutuo, con denaro proveniente da donazioni di parenti, che erano state provate in sede di prima istanza di revoca. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il ricorso fa riferimento ad una "nomina e procura speciale già in atti" che sarebbe stata conferita dalla Fornaro al difensore che ha sottoscritto l'atto. In realtà, l'esame del fascicolo non ha permesso di rinvenire alcuna procura speciale, ma soltanto un "atto di nomina a difensore di fiducia" rilasciato il 24/4/2019 a due avvocati: con lo stesso si conferiva ai difensori "ogni e più ampia facoltà di legge per l'esatto espletamento dell'incarico professionale conferito, ivi compreso quello di visionare il fascicolo delle indagini delegate ed estrarre copia degli atti ivi contenuti". Come si può notare, si tratta di mandato che, in nessun modo, integra il contenuto di una procura speciale, cioè contenente la determinazione dell'oggetto per cui è conferita. L'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità è nel senso che nel procedimento di esecuzione, il difensore del terzo interessato, in quanto portatore di interessi meramente civilistici, è legittimato a proporre la richiesta di restituzione dei beni sequestrati o confiscati solo se munito di procura speciale, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen. (da ultimo, Sez. 3, n. 34684 del 14/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282086); il principio è stato affermato, in via generale, dalle Sezioni Unite, Borrelli che, in tema di confisca di prevenzione, hanno affermato il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale, ex art. 100, cod. proc. pen.; né, in tal caso, può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894).2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de