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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 39286/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cremano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa il 7/7/20 dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con cui è stata chiesta la declaratoria di inefficacia del decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Roma il 25 luglio 2018, in ragione della mancata riemissione del decreto nel termine di legge da parte del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Secondo l'istante infatti il tribunale del riesame di Roma, pur confermando il provvedimento di sequestro in questione, aveva dichiarato l'incompetenza dell'autorità giudiziaria romana in favore di quella di [OSCURATO:PERSONA], trasmettendo gli atti alla Procura della Repubblica presso quel tribunale, ai sensi dell'articolo 27 codice procedura penale; essendo inutilmente decorso il termine di 20 giorni e la sospensione ex lege prevista in ragione della pandemia COVID, il provvedimento di sequestro non confermato avrebbe perso efficacia.

Con il provvedimento impugnato il GIP ha preliminarmente osservato che il ricorrente non ha depositato il decreto di sequestro del quale si invoca la declaratoria di inefficacia e ha di conseguenza disposto la trasmissione dell'ordinanza impugnata al pubblico ministero in sede, per acquisire copia integrale del decreto di sequestro preventivo e dei verbali di esecuzione.

Nel merito ha inoltre osservato , facendo salva ogni valutazione successiva, che le ordinanze del tribunale del riesame emesse il 22 gennaio 2020 in ordine alla competenza devono ritenersi inefficaci, poiché all'epoca era già stata esercitata l'azione penale dal PM di Roma, mediante la richiesta di rinvio a giudizio depositata 1'11 aprile 2019.

Inoltre la declaratoria di incompetenza resa dal tribunale del riesame di Roma il 24 luglio 2018, avente ad oggetto esclusivamente la misura cautelare personale, non può produrre gli effetti di cui all'articolo 27 cod. proc.pen. poiché emessa da un giudice diverso da quello che ha disposto la misura cautelare reale e in epoca precedente al sequestro.

Nel caso in esame infatti la declaratoria di incompetenza resa dal tribunale del riesame di Roma si riferisce alla misura cautelare personale ed è anteriore rispetto all'emissione del decreto di sequestro preventivo che permane valido e in ordine al quale non vi è stata alcuna declaratoria di incompetenza. 2.Avverso la detta ordinanza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo: violazione di legge poiché il gip per un verso ha dichiarato l'inammissibilità in ragione dell'assenza di integrale allegazione da parte della difesa del provvedimento impugnato, ma nel contempo ha ribadito che l'onere della trasmissione integrale degli atti grava sulla Procura della Repubblica che esercita l'azione penale; inoltre la questione preliminare attinente l'incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Roma è già stata risolta definitivamente e anticipatamente rispetto all'esercizio dell'azione penale non soltanto dal tribunale del riesame rispetto alla misura cautelare personale, ma anche da questa Corte Suprema, che il 20 novembre 2018 aveva respinto il ricorso formulato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma fè attinente alla misura cautelare personale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e alla dichiarazione di incompetenza territoriale.

Ne consegue che il provvedimento in ordine al titolo cautelare reale non può intendersi come esplicativo di una attività diretta a sindacare la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria ma come semplice adeguamento ad una circostanza di fatto che la difesa aveva segnalato.

Infine il gip ha ritenuto la validità del titolo cautelare reale anche in ragione dell'assenza di una formale declaratoria di incompetenza, in quanto la trasmissione di atti non spiega alcuna efficacia sulle misure cautelari in corso di applicazione, efficacia che viene meno solo per effetto di una formale dichiarazione del giudice che le ha disposte.

Alla stregua della giurisprudenza di legittimità l'indagato ha esperito il mezzo di impugnazione in relazione ad entrambi i titoli cautelari emessi a proprio carico e l'incompetenza territoriale emerge in modo evidente in relazione alla misura cautelare personale e opera anche nei confronti della misura cautelare reale.

Pertanto non risultando rispettato il termine, il gip avrebbe dovuto dichiarare la perenzione del sequestro in quanto il termine di 20 giorni decorre dalla data della ordinanza di trasmissione degli atti e non da quella di ricezione degli stessi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile poiché dal tenore della motivazione resa dal GIP emerge all'evidenza che si tratta di provvedimento interlocutorio nell'attesa che il pubblico ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] acquisisca ed inoltri al GIP copia integrale del decreto di sequestro di cui si chiede la dichiarazione di inefficacia.

Ed infatti la richiesta di inefficacia avanzata dalla difesa viene dichiarata inammissibile allo stato degli atti, ma si precisa che rimane ferma la facoltà per la difesa di reiterare l'istanza, allegando a sostegno copia integrale della documentazione richiesta.

Questa corte ha avuto modo infatti di precisare che a norma dell'art. 311, comma primo, cod. proc. pen., è soggetta a ricorso per cassazione la decisione sulla richiesta di riesame, mentre non è prevista l'impugnazione separata di eventuali provvedimenti interlocutori emessi prima della decisione conclusiva del procedimento di riesame.

Ne consegue, in virtù del principio di tassatività sul quale è basato il sistema delle impugnazioni, che il provvedimento con il quale il tribunale del riesame, in via interlocutoria, rigetti l'eccezione di inammissibilità dell'istanza di riesame - avanzata dal pubblico ministero sul rilievo della sua proposizione prima della notificazione al difensore dell'avviso di deposito dell'ordinanza di custodia cautelare - e richieda, insieme, la trasmissione degli atti occorrenti per la decisione sull'istanza medesima, non è ricorribile per cassazione. (Sez.

U, Sentenza n. 3 del 03/02/1995 Cc. (dep. 16/02/1995 ) Rv. 200116 - 01)

2. Il collegio ritiene di non condannare i ricorrenti al pagamento della ammenda poiché nonostante la natura interlocutoria del provvedimento, preliminarmente affermata dal gip, la motivazione affronta in subordine questioni di merito in ordine alla fondatezza della istanza presentata dalla difesa che possono avere indotto le parti interessate ad anticipare la presentazione di una impugnazione allo stato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 7/7/2021 [OSCURATO:PERSONA] P ente [OSCURATO:PERSONA] O

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cremano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa il 7/7/20 dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con cui è stata chiesta la declaratoria di inefficacia del decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Roma il 25 luglio 2018, in ragione della mancata riemissione del decreto nel termine di legge da parte del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l'istante infatti il tribunale del riesame di Roma, pur confermando il provvedimento di sequestro in questione, aveva dichiarato l'incompetenza dell'autorità giudiziaria romana in favore di quella di [OSCURATO:PERSONA], trasmettendo gli atti alla Procura della Repubblica presso quel tribunale, ai sensi dell'articolo 27 codice procedura penale; essendo inutilmente decorso il termine di 20 giorni e la sospensione ex lege prevista in ragione della pandemia COVID, il provvedimento di sequestro non confermato avrebbe perso efficacia. Con il provvedimento impugnato il GIP ha preliminarmente osservato che il ricorrente non ha depositato il decreto di sequestro del quale si invoca la declaratoria di inefficacia e ha di conseguenza disposto la trasmissione dell'ordinanza impugnata al pubblico ministero in sede, per acquisire copia integrale del decreto di sequestro preventivo e dei verbali di esecuzione. Nel merito ha inoltre osservato , facendo salva ogni valutazione successiva, che le ordinanze del tribunale del riesame emesse il 22 gennaio 2020 in ordine alla competenza devono ritenersi inefficaci, poiché all'epoca era già stata esercitata l'azione penale dal PM di Roma, mediante la richiesta di rinvio a giudizio depositata 1'11 aprile 2019. Inoltre la declaratoria di incompetenza resa dal tribunale del riesame di Roma il 24 luglio 2018, avente ad oggetto esclusivamente la misura cautelare personale, non può produrre gli effetti di cui all'articolo 27 cod. proc.pen. poiché emessa da un giudice diverso da quello che ha disposto la misura cautelare reale e in epoca precedente al sequestro. Nel caso in esame infatti la declaratoria di incompetenza resa dal tribunale del riesame di Roma si riferisce alla misura cautelare personale ed è anteriore rispetto all'emissione del decreto di sequestro preventivo che permane valido e in ordine al quale non vi è stata alcuna declaratoria di incompetenza. 2.Avverso la detta ordinanza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo: violazione di legge poiché il gip per un verso ha dichiarato l'inammissibilità in ragione dell'assenza di integrale allegazione da parte della difesa del provvedimento impugnato, ma nel contempo ha ribadito che l'onere della trasmissione integrale degli atti grava sulla Procura della Repubblica che esercita l'azione penale; inoltre la questione preliminare attinente l'incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Roma è già stata risolta definitivamente e anticipatamente rispetto all'esercizio dell'azione penale non soltanto dal tribunale del riesame rispetto alla misura cautelare personale, ma anche da questa Corte Suprema, che il 20 novembre 2018 aveva respinto il ricorso formulato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma fè attinente alla misura cautelare personale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e alla dichiarazione di incompetenza territoriale. Ne consegue che il provvedimento in ordine al titolo cautelare reale non può intendersi come esplicativo di una attività diretta a sindacare la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria ma come semplice adeguamento ad una circostanza di fatto che la difesa aveva segnalato. Infine il gip ha ritenuto la validità del titolo cautelare reale anche in ragione dell'assenza di una formale declaratoria di incompetenza, in quanto la trasmissione di atti non spiega alcuna efficacia sulle misure cautelari in corso di applicazione, efficacia che viene meno solo per effetto di una formale dichiarazione del giudice che le ha disposte. Alla stregua della giurisprudenza di legittimità l'indagato ha esperito il mezzo di impugnazione in relazione ad entrambi i titoli cautelari emessi a proprio carico e l'incompetenza territoriale emerge in modo evidente in relazione alla misura cautelare personale e opera anche nei confronti della misura cautelare reale. Pertanto non risultando rispettato il termine, il gip avrebbe dovuto dichiarare la perenzione del sequestro in quanto il termine di 20 giorni decorre dalla data della ordinanza di trasmissione degli atti e non da quella di ricezione degli stessi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile poiché dal tenore della motivazione resa dal GIP emerge all'evidenza che si tratta di provvedimento interlocutorio nell'attesa che il pubblico ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] acquisisca ed inoltri al GIP copia integrale del decreto di sequestro di cui si chiede la dichiarazione di inefficacia. Ed infatti la richiesta di inefficacia avanzata dalla difesa viene dichiarata inammissibile allo stato degli atti, ma si precisa che rimane ferma la facoltà per la difesa di reiterare l'istanza, allegando a sostegno copia integrale della documentazione richiesta. Questa corte ha avuto modo infatti di precisare che a norma dell'art. 311, comma primo, cod. proc. pen., è soggetta a ricorso per cassazione la decisione sulla richiesta di riesame, mentre non è prevista l'impugnazione separata di eventuali provvedimenti interlocutori emessi prima della decisione conclusiva del procedimento di riesame. Ne consegue, in virtù del principio di tassatività sul quale è basato il sistema delle impugnazioni, che il provvedimento con il quale il tribunale del riesame, in via interlocutoria, rigetti l'eccezione di inammissibilità dell'istanza di riesame - avanzata dal pubblico ministero sul rilievo della sua proposizione prima della notificazione al difensore dell'avviso di deposito dell'ordinanza di custodia cautelare - e richieda, insieme, la trasmissione degli atti occorrenti per la decisione sull'istanza medesima, non è ricorribile per cassazione. (Sez. U, Sentenza n. 3 del 03/02/1995 Cc. (dep. 16/02/1995 ) Rv. 200116 - 01) 2. Il collegio ritiene di non condannare i ricorrenti al pagamento della ammenda poiché nonostante la natura interlocutoria del provvedimento, preliminarmente affermata dal gip, la motivazione affronta in subordine questioni di merito in ordine alla fondatezza della istanza presentata dalla difesa che possono avere indotto le parti interessate ad anticipare la presentazione di una impugnazione allo stato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7/7/2021 [OSCURATO:PERSONA] P ente [OSCURATO:PERSONA] O
Decreto Cassazione n. 39286/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris