CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12626/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. La difesa ha presentato memoria di replica alle conclusioni del P.G. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 Motivi della decisione La Corte d'appello di Brescia con sentenza, in data 27 aprile 2023, ritenuta assorbita l'ipotesi di rapina tentata in quella consumata, ha confermato in punto di responsabilità, il giudizio espresso dal Gip di Brescia, all'esito del giudizio abbreviato. Ricorre per Cassazione l'imputato lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'entità della pena. La difesa ha presentato memoria. Il ricorso è inammissibile. La motivazione offerta dai giudici a quibu.s in tema di diniego delle attenuanti generiche e di valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio si rivela del tutto coerente e congrua, a fronte di doglianze aspecifiche, dedotte in sede di ricorso. La Corte territoriale ha motivato il diniego delle attenuanti generiche non solo per la mancanza di elementi di segno positivo, ma anche per la gravità della condotta e i precedenti dattiloscopici significativi in senso negativo. La pena è stata fissata sul minimo edittale, con minimo aumento per il secondo, non lieve, episodio lesivo. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 19/12/2023 Motivazione semplificata Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DiEPONTATO [OSCURATO:PERSONA],LARIA S-[OSCURATO:PERSONA] 27 MAR, í:024_____ IL