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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18756/2023

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te SENTENZA sulricorso iscritt o al n. 1 8189 / 20 19 R.G. propost o da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale indicato in atti; -controricorrente - Ric. n. 18189/2019sez.

T – ud. 14 - 4 - 20 23 est.

Napolitano A. per la cassazione della sentenza n. 5380 /2018 della C.T.R. della Lombardia – Milano, depositata in data 11/12/2018; udita la relazione della causa svolta daldott. [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del14aprile 2023, tenutasialla presenza delle parti e del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale; udite le conclusioni del Sostituto P rocuratore Generale , dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; uditi, per l’Agenzia delle Entrate, gli Avvocati dello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udito, per [OSCURATO:PERSONA],l’[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] data 1° aprile 2017 l’Agenzia della Riscossione notificò a [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “il contribuente” ) la cartella di pagamento n. 06820170010857464 per il recupero a tassazione dell’addizionale Irpef al 10% ai sensi dell’art. 33 del d.l. n. 78/2010, come modificato dal d.l. n. 98/2011, per la somma di complessivi euro 35.159,71 oltre interessi.

Il contribuente impugnò la cartella, sostenendo che non ricorressero i presupposti per l’applicazione dell’addizionale.

In particolare, dedusse che la parte variabile della sua retribuzione non eccedevail triplo della parte fissa, che, dunque, egli non potesse essere assoggettato all’addizionale, e che, pertanto, una volta ottenuto il rimborso dall’Ufficio, illegittimamente si era provveduto al recupero della somma.

La C.T.P. di Milano respinse il ricorso del contribuente.

La C.T.R., su appello del Federici, riformò la sentenza di primo grado annullando l’atto della riscossione impugnato.

Contro la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo.

Resiste il contribuente con controricorso.Ric. n. 18189/2019sez.

T – ud. 14 - 4 - 20 23 est.

Napolitano A. Il ricorso era stato avviato per la trattazione dinanzi alla sezione sesta.

Con memoria difensiva, l’Agenzia delle Entrate, oltre ad insistere per l’accoglimento del suo ricorso, aveva chiesto la rimessione della causaalla sezione ordinaria per la decisione in pubblica udienza.

Rimesso il ricorso alla sezione ordinaria in pubblica udienza, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la discussione orale ai sensi dell’art. 23 comma 8 bis del d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni in legge n. 176/2020, a norma dell’art. 8, comma 8, del d.l. n. 198/2022, convertito con modificazioni in legge n. 14/2023. [OSCURATO:PERSONA] P.G. ha depositato requisitoria scritta.

Le parti hanno depositatoulteriori memorie.

Diritto 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 33 del d.l. n. 78/2010 (stock options ed emolumenti variabili), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata secondo la quale il nuovo comma 2-bis, aggiunto successivamente all’art. 33del d.l. n. 78/2010 ad opera dell’art. 23, comma 50 bis del d.l. n. 98/2011, avrebbe unicamente specificato l’ambito applicativo dell’addizionale regionale senza ampliarne i presupposti d’applicazione.

In altri termini, secondo la C.T.R., l’addizionale Irpef del 10% risulterebbe applicabile alla base imponibile costituita dall’intera componente variabile che supera quella fissa, solo nel caso in cui il compenso variabile ecceda di tre volte la parte fissa della retribuzione.

Evidenzia l’Agenzia che la disposizione che rileva nel caso di specie trova la sua ratio nelle decisioni assunte in occasione del G20 tenutosi a Pittsburgh nel 2009, che ha individuato, tra le cause della crisi che ha colpito l’economia mondialein quegli anni, la mancanza di responsabilità e il comportamento disinvolto de gli operatori del settore bancario e finanziario, alimentato dalla prassi di elargire Ric. n. 18189/2019sez.

T – ud. 14 - 4 - 20 23 est.

Napolitano A. retribuzioni variabili legate a logiche speculative di breve periodo, piuttosto che all’effettiva produttività.

Anche nell’ambito dell’UE taliiniziative sono culminate nell’adozione della direttiva 26 giugno 2013, n. 2013/36/UE (Direttiva del Parlamento europeoe del Consiglio sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che ha modificato la direttiva 2002/87/CE e abrogato le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE), che ha ad oggetto anche le politiche di remunerazione e i rischi collegati alle forme retributive variabili.

Sostiene l’Agenzia delle Entrate che, prima dell’aggiunta del comma 2-bis, il primo comma dell’art. 33 esprimeva, al contempo, il presupposto oggettivo impositivo e la base imponibile , oltre che i soggetti passivi d’imposta.

L’introduzione del comma 2-bis avrebbe, secondo l’Agenzia, operato una modificazione della base imponibile: quest’ultima non sarebbe piùsolo la parte variabile che eccede il triplo della parte fissa, bensì l’intero ammontare della parte variabile che eccede l’importo corrispondentealla parte fissa, a prescindere da quale sia la misura dell’eccedenza della parte variabile rispetto alla parte fissa.

Per l’Agenzia delle Entrate, lo scopo dell’introduzione del comma 2- bis nell’ambito dell’art. 33 sarebbe stato quello di ampliare la base imponibile attraverso l’ampliamento della platea dei soggetti sottoposti all’addizionale. 1.1.Il motivo è fondato.

L’art. 33, comma 1, del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, dispone che “in dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options, sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai Ric. n. 18189/2019sez.

T – ud. 14 - 4 - 20 23 est.

Napolitano A. titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore èapplicata una aliquota addizionale del 10 per cento”.

L’art. 23, comma 50 bis, del d.l. n. 98/2011 , conv ertito in legge n. 111/2011, ha introdotto nell’ambito dell’art. 33 del d.l. n. 78/2010 il comma 2-bis, secondo il quale “per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione”.

Al di là della formulazione letterale dei due commi, ritiene il Collegio che per interpretare correttamente le riportate d isposizioni normative occorrarisalire alla vol untas legis .

Orbene, dal la scheda di lettura contenuta nel dossier di documentazione curato dal [OSCURATO:PERSONA] – Dipartimento bilancio della Camera dei deputati, con riferimento all’introduzione, da parte del d.l. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011,del comma 2- bis nell’ambito dell’art. 33 del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, si legge che “per effetto delle modifiche operate dalle norme in esame (combinato disposto dei commi 50-bis e 50-ter), per i bonus e le stock options percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, l’addizionale del 10 per cento si applica sull’ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione (in luogo dell’ammontare che eccede il triplo della parte fissa della retribuzione)”.

Questa interpretazione, peraltro, è coerente con l’intenzione del legislatore non solo di modificare in senso ampliativo la base imponibile, ma anche di allargare la platea dei contribuenti ai quali applicare l’addizionale, ricomprendendo anche i percettori, a titolo di remunerazione variabile , di bonus e stock options nel settore finanziario, per un ammontare eccedente la parte fissa della retribuzionee limitatamente alla misura eccedente detta parte fissa, anche qualora la remunerazione variabile a mezzo di bonus e stock optionsnon superasse il triplo della retribuzione fissa.Ric. n. 18189/2019sez.

T – ud. 14 - 4 - 20 23 est.

Napolitano A. Si deve, dunque, enunciare il seguente principio di diritto: “Per i bonus e stock options percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 98/2011, l’addizionale del 10 per cento, di cui all’art. 33, comma 1, del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010,si applica sull’ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione,indipendentemente dalla misura di tale eccedenza.” In applicazione dell’enunciato principio,in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendovi bisogno di ulteriori accertamenti di fatto, deve essere rigettato il ricorso proposto in primo grado dal contribuente.

2. Attesi il complessivo andamento del giudizio e l’assenza, finora, di un indirizzo nomofilattico in relazione alla questione affrontata, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di merito trale parti.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente.

Compensa le spese del giudizio di merito. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sulricorso iscritt o al n. 1 8189 / 20 19 R.G. propost o da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale indicato in atti; -controricorrente - Ric. n. 18189/2019sez. T – ud. 14 - 4 - 20 23 est. Napolitano A. per la cassazione della sentenza n. 5380 /2018 della C.T.R. della Lombardia – Milano, depositata in data 11/12/2018; udita la relazione della causa svolta daldott. [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del14aprile 2023, tenutasialla presenza delle parti e del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale; udite le conclusioni del Sostituto P rocuratore Generale , dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; uditi, per l’Agenzia delle Entrate, gli Avvocati dello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udito, per [OSCURATO:PERSONA],l’[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] data 1° aprile 2017 l’Agenzia della Riscossione notificò a [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “il contribuente” ) la cartella di pagamento n. 06820170010857464 per il recupero a tassazione dell’addizionale Irpef al 10% ai sensi dell’art. 33 del d.l. n. 78/2010, come modificato dal d.l. n. 98/2011, per la somma di complessivi euro 35.159,71 oltre interessi. Il contribuente impugnò la cartella, sostenendo che non ricorressero i presupposti per l’applicazione dell’addizionale. In particolare, dedusse che la parte variabile della sua retribuzione non eccedevail triplo della parte fissa, che, dunque, egli non potesse essere assoggettato all’addizionale, e che, pertanto, una volta ottenuto il rimborso dall’Ufficio, illegittimamente si era provveduto al recupero della somma. La C.T.P. di Milano respinse il ricorso del contribuente. La C.T.R., su appello del Federici, riformò la sentenza di primo grado annullando l’atto della riscossione impugnato. Contro la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo. Resiste il contribuente con controricorso.Ric. n. 18189/2019sez. T – ud. 14 - 4 - 20 23 est. Napolitano A. Il ricorso era stato avviato per la trattazione dinanzi alla sezione sesta. Con memoria difensiva, l’Agenzia delle Entrate, oltre ad insistere per l’accoglimento del suo ricorso, aveva chiesto la rimessione della causaalla sezione ordinaria per la decisione in pubblica udienza. Rimesso il ricorso alla sezione ordinaria in pubblica udienza, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la discussione orale ai sensi dell’art. 23 comma 8 bis del d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni in legge n. 176/2020, a norma dell’art. 8, comma 8, del d.l. n. 198/2022, convertito con modificazioni in legge n. 14/2023. [OSCURATO:PERSONA] P.G. ha depositato requisitoria scritta. Le parti hanno depositatoulteriori memorie. Diritto 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 33 del d.l. n. 78/2010 (stock options ed emolumenti variabili), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata secondo la quale il nuovo comma 2-bis, aggiunto successivamente all’art. 33del d.l. n. 78/2010 ad opera dell’art. 23, comma 50 bis del d.l. n. 98/2011, avrebbe unicamente specificato l’ambito applicativo dell’addizionale regionale senza ampliarne i presupposti d’applicazione. In altri termini, secondo la C.T.R., l’addizionale Irpef del 10% risulterebbe applicabile alla base imponibile costituita dall’intera componente variabile che supera quella fissa, solo nel caso in cui il compenso variabile ecceda di tre volte la parte fissa della retribuzione. Evidenzia l’Agenzia che la disposizione che rileva nel caso di specie trova la sua ratio nelle decisioni assunte in occasione del G20 tenutosi a Pittsburgh nel 2009, che ha individuato, tra le cause della crisi che ha colpito l’economia mondialein quegli anni, la mancanza di responsabilità e il comportamento disinvolto de gli operatori del settore bancario e finanziario, alimentato dalla prassi di elargire Ric. n. 18189/2019sez. T – ud. 14 - 4 - 20 23 est. Napolitano A. retribuzioni variabili legate a logiche speculative di breve periodo, piuttosto che all’effettiva produttività. Anche nell’ambito dell’UE taliiniziative sono culminate nell’adozione della direttiva 26 giugno 2013, n. 2013/36/UE (Direttiva del Parlamento europeoe del Consiglio sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che ha modificato la direttiva 2002/87/CE e abrogato le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE), che ha ad oggetto anche le politiche di remunerazione e i rischi collegati alle forme retributive variabili. Sostiene l’Agenzia delle Entrate che, prima dell’aggiunta del comma 2-bis, il primo comma dell’art. 33 esprimeva, al contempo, il presupposto oggettivo impositivo e la base imponibile , oltre che i soggetti passivi d’imposta. L’introduzione del comma 2-bis avrebbe, secondo l’Agenzia, operato una modificazione della base imponibile: quest’ultima non sarebbe piùsolo la parte variabile che eccede il triplo della parte fissa, bensì l’intero ammontare della parte variabile che eccede l’importo corrispondentealla parte fissa, a prescindere da quale sia la misura dell’eccedenza della parte variabile rispetto alla parte fissa. Per l’Agenzia delle Entrate, lo scopo dell’introduzione del comma 2- bis nell’ambito dell’art. 33 sarebbe stato quello di ampliare la base imponibile attraverso l’ampliamento della platea dei soggetti sottoposti all’addizionale. 1.1.Il motivo è fondato. L’art. 33, comma 1, del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, dispone che “in dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options, sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai Ric. n. 18189/2019sez. T – ud. 14 - 4 - 20 23 est. Napolitano A. titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore èapplicata una aliquota addizionale del 10 per cento”. L’art. 23, comma 50 bis, del d.l. n. 98/2011 , conv ertito in legge n. 111/2011, ha introdotto nell’ambito dell’art. 33 del d.l. n. 78/2010 il comma 2-bis, secondo il quale “per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione”. Al di là della formulazione letterale dei due commi, ritiene il Collegio che per interpretare correttamente le riportate d isposizioni normative occorrarisalire alla vol untas legis . Orbene, dal la scheda di lettura contenuta nel dossier di documentazione curato dal [OSCURATO:PERSONA] – Dipartimento bilancio della Camera dei deputati, con riferimento all’introduzione, da parte del d.l. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011,del comma 2- bis nell’ambito dell’art. 33 del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, si legge che “per effetto delle modifiche operate dalle norme in esame (combinato disposto dei commi 50-bis e 50-ter), per i bonus e le stock options percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, l’addizionale del 10 per cento si applica sull’ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione (in luogo dell’ammontare che eccede il triplo della parte fissa della retribuzione)”. Questa interpretazione, peraltro, è coerente con l’intenzione del legislatore non solo di modificare in senso ampliativo la base imponibile, ma anche di allargare la platea dei contribuenti ai quali applicare l’addizionale, ricomprendendo anche i percettori, a titolo di remunerazione variabile , di bonus e stock options nel settore finanziario, per un ammontare eccedente la parte fissa della retribuzionee limitatamente alla misura eccedente detta parte fissa, anche qualora la remunerazione variabile a mezzo di bonus e stock optionsnon superasse il triplo della retribuzione fissa.Ric. n. 18189/2019sez. T – ud. 14 - 4 - 20 23 est. Napolitano A. Si deve, dunque, enunciare il seguente principio di diritto: “Per i bonus e stock options percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 98/2011, l’addizionale del 10 per cento, di cui all’art. 33, comma 1, del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010,si applica sull’ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione,indipendentemente dalla misura di tale eccedenza.” In applicazione dell’enunciato principio,in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendovi bisogno di ulteriori accertamenti di fatto, deve essere rigettato il ricorso proposto in primo grado dal contribuente. 2. Attesi il complessivo andamento del giudizio e l’assenza, finora, di un indirizzo nomofilattico in relazione alla questione affrontata, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di merito trale parti. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente. Compensa le spese del giudizio di merito. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro q