CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31739/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 3967/22 OSSERVA Ritenuto che le censure sono riproduttive di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla risposta data dalla Corte sulla omessa esclusione della recidiva motivata in chiave di proiezione del negativo giudizio sulla personalità del ricorrente desunta dai plurimi precedenti anche specifici; u/tcJ che- 9.11a cpncluSione non atta quanto dedotto /nella -fnern6ri-a , fpervenuta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27