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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00312/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 17/09/2019 della [OSCURATO:PERSONA] BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Kate TASSONE, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di lesioni personali aggravate.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge un solo motivo, denunciando violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e correlato vizio della motivazione.

Premesso che si verte in una fattispecie di lesioni reciproche, procedendosi separatamente a carico degli aggressori dell'odierno ricorrente, si sostiene che la Corte di appello ha erroneamente fondato la decisione sulle contraddittorie testimonianze dei coimputati (fratelli Mingerulli) e ritenuto attendibile il teste [OSCURATO:PERSONA], che, invece, non ha mai riferito di aver visto [OSCURATO:PERSONA] colpire il Mingerulli.

E tanto, nonostante la difesa avesse segnalato, con l'atto di appello, le incongruenze delle predette deposizioni, donde la denunciata omessa valutazione del motivo di gravame da parte della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è ammissibile, in quanto reiterativo dei motivi già prospettati con l'atto di appello, oltre che riversato in fatto, in presenza di una situazione di c.d. doppia conformità delle sentenze di merito.

3.1. Va, innanzitutto, richiamato il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità con il quale è stato più volte sottolineato che, in linea generale, non è consentito fare leva sulla pretesa violazione, in sé, dell'art. 192 cod. proc. pen., onde radicare un ammissibile ricorso di legittimità, in quanto, secondo il tradizionale insegnamento della S.C., che va ribadito, «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Rv. 195306; Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello e altri, Rv. 212248; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004„ Rv. 229159; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, Rv. 274191).

3.2. Così, una volta escluso che esso possa essere riconducibile alla categoria della violazione di legge, l'unico motivo di ricorso, con il quale è dedotta violazione del criterio di giudizio declinato dall'art. 192 cod. proc. pen., rimane incentrato su un preteso vizio di motivazione che, tuttavia, si appalesa manifestamente infondato, giacchè la sentenza, per quanto stringata, contiene espresso richiamo alla motivazione di quella di primo grado, e premette che le doglianze dell'appellante erano state già vagliate dal Tribunale (alle pagine da 3 a 5).

Ciò è sufficiente a superare il vaglio di legittimità, ammettendosi, nella situazione di doppia conformità, la motivazione per relationem, e consentendosi la reciproca integrazione delle due conformi motivazioni che si siano espresse sullo stesso materiale probatorio.

In tal caso, infatti, la sentenza di primo grado e quella di appello, quando non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte, si integrano vicendevolmente, formando un tutt'uno organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, che non rende necessaria ulteriore motivazione laddove il giudice di appello abbia accertato e valutato il materiale probatorio con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado, e alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (Cass. Sez. 1^, Sentenza n. 4827 del 28/4/1994 - ud. 18/3/1994 - Rv. 198613; Sez. 6, Sentenza n. 11421 del 25/11/1995 - ud. 29/9/1995 - Rv. 203073).

D'altro canto, una scelta motivazionale che prescinda dall'esaminare in modo dettagliato le doglianze proposte con l'appello è consentita al giudice di secondo grado quando l'appellante si sia limitato alla mera riproposizione delle questioni già adeguatamente risolte dal primo giudice, omettendo di discutere gli argomenti spesi dallo stesso, oppure abbia formulato deduzioni generiche, apodittiche, superflue o palesemente inconsistenti (Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 257056; Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Adduci, Rv. 255392; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Baretti, Rv. 239735; Sez. 5, n. 52619 del 05/10/2016 Rv. 268859 ).

3.3. Nel caso di specie, il Tribunale premesso il richiamo per relationem, ha specificamente argomentato, non solo in ordine alla attendibilità della persona offesa ( pg. 4), ma anche dando atto del riscontro proveniente, tra gli altri, dal teste [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato di avere visto, transitando con la sua auto, una lite incorsa tra i fratelli Mingerulli e un terzo a lui sconosciuto ( individuato nel [OSCURATO:PERSONA]), con cui discuteva [OSCURATO:PERSONA], che sanguinava vistosamente, elemento a sua volta documentato dalla certificazione medica.

Da tali elementi, il Tribunale ha tratto il ragionevole convincimento della riconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] delle lesioni patite in quel contesto da [OSCURATO:PERSONA], mentre la Difesa ricorrente, senza confrontarsi con la motivazione del primo giudice, si limita a sostenere le proprie ragioni difensive in modo incoerente con i risultati dibattimentali, secondo uno schema deduttivo inammissibile, Anche per la genericità estrinseca derivata dalla a-specificità (sul tema, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sannmarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; vedi, altresì, più di recente, Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour). 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 12 otto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 17/09/2019 della [OSCURATO:PERSONA] BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Kate TASSONE, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di lesioni personali aggravate. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge un solo motivo, denunciando violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e correlato vizio della motivazione. Premesso che si verte in una fattispecie di lesioni reciproche, procedendosi separatamente a carico degli aggressori dell'odierno ricorrente, si sostiene che la Corte di appello ha erroneamente fondato la decisione sulle contraddittorie testimonianze dei coimputati (fratelli Mingerulli) e ritenuto attendibile il teste [OSCURATO:PERSONA], che, invece, non ha mai riferito di aver visto [OSCURATO:PERSONA] colpire il Mingerulli. E tanto, nonostante la difesa avesse segnalato, con l'atto di appello, le incongruenze delle predette deposizioni, donde la denunciata omessa valutazione del motivo di gravame da parte della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è ammissibile, in quanto reiterativo dei motivi già prospettati con l'atto di appello, oltre che riversato in fatto, in presenza di una situazione di c.d. doppia conformità delle sentenze di merito. 3.1. Va, innanzitutto, richiamato il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità con il quale è stato più volte sottolineato che, in linea generale, non è consentito fare leva sulla pretesa violazione, in sé, dell'art. 192 cod. proc. pen., onde radicare un ammissibile ricorso di legittimità, in quanto, secondo il tradizionale insegnamento della S.C., che va ribadito, «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Rv. 195306; Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello e altri, Rv. 212248; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004„ Rv. 229159; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, Rv. 274191). 3.2. Così, una volta escluso che esso possa essere riconducibile alla categoria della violazione di legge, l'unico motivo di ricorso, con il quale è dedotta violazione del criterio di giudizio declinato dall'art. 192 cod. proc. pen., rimane incentrato su un preteso vizio di motivazione che, tuttavia, si appalesa manifestamente infondato, giacchè la sentenza, per quanto stringata, contiene espresso richiamo alla motivazione di quella di primo grado, e premette che le doglianze dell'appellante erano state già vagliate dal Tribunale (alle pagine da 3 a 5). Ciò è sufficiente a superare il vaglio di legittimità, ammettendosi, nella situazione di doppia conformità, la motivazione per relationem, e consentendosi la reciproca integrazione delle due conformi motivazioni che si siano espresse sullo stesso materiale probatorio. In tal caso, infatti, la sentenza di primo grado e quella di appello, quando non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte, si integrano vicendevolmente, formando un tutt'uno organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, che non rende necessaria ulteriore motivazione laddove il giudice di appello abbia accertato e valutato il materiale probatorio con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado, e alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (Cass. Sez. 1^, Sentenza n. 4827 del 28/4/1994 - ud. 18/3/1994 - Rv. 198613; Sez. 6, Sentenza n. 11421 del 25/11/1995 - ud. 29/9/1995 - Rv. 203073). D'altro canto, una scelta motivazionale che prescinda dall'esaminare in modo dettagliato le doglianze proposte con l'appello è consentita al giudice di secondo grado quando l'appellante si sia limitato alla mera riproposizione delle questioni già adeguatamente risolte dal primo giudice, omettendo di discutere gli argomenti spesi dallo stesso, oppure abbia formulato deduzioni generiche, apodittiche, superflue o palesemente inconsistenti (Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 257056; Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Adduci, Rv. 255392; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Baretti, Rv. 239735; Sez. 5, n. 52619 del 05/10/2016 Rv. 268859 ). 3.3. Nel caso di specie, il Tribunale premesso il richiamo per relationem, ha specificamente argomentato, non solo in ordine alla attendibilità della persona offesa ( pg. 4), ma anche dando atto del riscontro proveniente, tra gli altri, dal teste [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato di avere visto, transitando con la sua auto, una lite incorsa tra i fratelli Mingerulli e un terzo a lui sconosciuto ( individuato nel [OSCURATO:PERSONA]), con cui discuteva [OSCURATO:PERSONA], che sanguinava vistosamente, elemento a sua volta documentato dalla certificazione medica. Da tali elementi, il Tribunale ha tratto il ragionevole convincimento della riconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] delle lesioni patite in quel contesto da [OSCURATO:PERSONA], mentre la Difesa ricorrente, senza confrontarsi con la motivazione del primo giudice, si limita a sostenere le proprie ragioni difensive in modo incoerente con i risultati dibattimentali, secondo uno schema deduttivo inammissibile, Anche per la genericità estrinseca derivata dalla a-specificità (sul tema, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sannmarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; vedi, altresì, più di recente, Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour). 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 12 otto
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