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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2023

Cassazione n. 37941/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto privi delle ragioni di diritto che li sostengano, atteso che, ai fini della revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, è possibile la valutazione degli elementi emersi dalle indagini, quale evidenza del fallimento dell'esperienza rieducativa in corso attraverso la misura alternativa, anche se su di essi non vi è ancora una pronuncia giurisdizionale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 luglio 2023.

D I: OSIT A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto privi delle ragioni di diritto che li sostengano, atteso che, ai fini della revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, è possibile la valutazione degli elementi emersi dalle indagini, quale evidenza del fallimento dell'esperienza rieducativa in corso attraverso la misura alternativa, anche se su di essi non vi è ancora una pronuncia giurisdizionale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2023. D I: OSIT A
Sentenza Cassazione n. 37941/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris