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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 novembre 2021

Cassazione n. 29804/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettefsertfte le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione del regime della continuazione in executivis, formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle sentenze della Corte di appello di Milano in data 17/06/2015, irrevocabile il 18/11/2016, e in data 16/09/2020, irrevocabile il 6/05/2021.

2. Avverso la summenzionata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Inguanta.

3. Con atto trasmesso a questo ufficio la Cancelleria della suddetta Corte di appello ha segnalato che, successivamente al deposito del ricorso, Inguanta depositava ulteriore incidente di esecuzione deciso dalla medesima Corte con ordinanza del 16/11/2021, con la quale ritenuta la continuazione tra i reati oggetto delle suddette sentenze e quelli di cui a una terza sentenza, del G.i.p. del Tribunale di Pavia del 21/04/2009, irrevocabile il 29/05/2012, è stata rideterminata la pena in esecuzione nei confronti del condannato.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse (si veda con riguardo al caso di ricorso avverso provvedimento applicativo di una misura custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, Sez.

U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. il 01/03/2011, Testini).

5. La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv.( 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse.

Così deciso in Roma, il 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettefsertfte le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione del regime della continuazione in executivis, formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle sentenze della Corte di appello di Milano in data 17/06/2015, irrevocabile il 18/11/2016, e in data 16/09/2020, irrevocabile il 6/05/2021. 2. Avverso la summenzionata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Inguanta. 3. Con atto trasmesso a questo ufficio la Cancelleria della suddetta Corte di appello ha segnalato che, successivamente al deposito del ricorso, Inguanta depositava ulteriore incidente di esecuzione deciso dalla medesima Corte con ordinanza del 16/11/2021, con la quale ritenuta la continuazione tra i reati oggetto delle suddette sentenze e quelli di cui a una terza sentenza, del G.i.p. del Tribunale di Pavia del 21/04/2009, irrevocabile il 29/05/2012, è stata rideterminata la pena in esecuzione nei confronti del condannato. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse (si veda con riguardo al caso di ricorso avverso provvedimento applicativo di una misura custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. il 01/03/2011, Testini). 5. La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv.( 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso in Roma, il 10
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