CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29752/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25743-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 173/02/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: L’Agenzia delle Entrate aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio della società [OSCURATO:SOCIETA]., un avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, in applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, accertava pro quota, a carico dei due soci titolari di quote paritarie, un maggior imponibile per l’anno d’imposta 2008. [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto l’illegittimità dell’atto impositivo evidenziando, tra l’altro, come l’avviso di accertamento societario (atto presupposto) non fosse ancora definitivo, essendo stato impugnato innanzi al Giudice tributario competente, con giudizio non ancora concluso. Il 21 luglio 2014 la CTP di Alessandria, rilevata la pregiudizialità della decisione della [OSCURATO:SOCIETA]., pendente innanzi alla CTR competente, sospendeva il giudizio, ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione di quello della società. Questo si concludeva con ordinanza n. 12999/2018, dep. il 21/05/2018, con la quale la Corte di Cassazione cassava con rinvio la sentenza della CTR, in relazione agli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società, tra cui quelli relativi agli anni di imposta 2008 e 2009. Tuttavia, la società contribuente non provvedeva alla riassunzione del relativo giudizio nel termine dei sei mesi decorrente dalla data del deposito della sentenza. Secondo l’Agenzia, stante l’intervenuta definitività dell’avviso di accertamento per mancata riassunzione del giudizio, ex art. 63 d.lgs. n. 546/1992, il contribuente avrebbe dovuto depositare istanza per la ripresa del processo sospeso, pendente innanzi alla CTP di Alessandra. In mancanza di tale istanza, l’Agenzia ha depositato, presso quest’ultima, richiesta di estinzione del giudizio per inattività delle parti. Con provvedimento n.173/02/2021, denominato “sentenza” depositato il 07/09/2021, la CTP di Alessandria ha dichiarato inammissibile la richiesta formulata dall’Ufficio tendente alla dichiarazione dell’estinzione del giudizio per inattività delle parti. L’Agenzia ha impugnato tale statuizione con regolamento di competenza. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Il P.G., con requisitoria scritta, conclude per l’accoglimento del ricorso. Considerato che: 1. Con l’unico motivo del ricorso si deduce la violazione degli artt. 295 e 393 c.p.c., nonché degli articoli 39, 43, 45 e 63 del d.lgs. 546/1992, in relazione all’articolo 42 c.p.c., con riferimento all’omessa declaratoria di estinzione del processo per inattività delle parti, conseguente al venir meno della causa di sospensione necessaria del processo stesso. 2. Il motivo è fondato . 3. Preliminarmente occorre ricordare che, nel processo tributario, l’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 - in base al quale “ non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza” - non esclude la proposizione del regolamento di competenza avverso i provvedimenti di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c.. L’impugnazione di tali provvedimenti, infatti, è ammissibile alla stregua del combinato disposto degli artt. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 42 c.p.c. (cfr. Cass. n. 26308/2022; Cass. n. 180186/21; Cass. n. 16210/2018; Cass. n. 18100/2013). 3.1. Nel caso di specie, la CTP di Alessandria, dichiarando inammissibile l’istanza di estinzione del processo per inattività delle parti formulata dall’Agenzia delle entrate, ha emesso un provvedimento, reso in forma di sentenza, ma avente sostanzialmente il contenuto di ordinanza confermativa della precedente ordinanza, con la quale era stata disposta la sospensione necessaria del processo. Tale provvedimento concerne dunque la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. ed è suscettibile d’impugnazione con lo strumento del regolamento necessario di competenza. 4. Ciò premesso, secondo consolidato orientamento di questa Corte, “nel processo tributario, l’omessa o tardiva riassunzione, nel termine di legge, del giudizio a seguito di rinvio della Corte di cassazione, ne determina l’estinzione che, differentemente da quanto avviene nel giudizio ordinario, è rilevabile anche d’ufficio ex artt. 45, comma 3, e 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, e comporta il venir meno dell’intero procedimento, con conseguente definitività dell’avviso di accertamento” (Cass. n. 32276/2018 conf. Cass. n. 23922/2016; Cass. n. 9521/2017;). Si è inoltre precisato che l’omessa riassunzione dopo la pronuncia della Corte di cassazione di rinvio davanti alla commissione tributaria determina l’estinzione del processo, estinzione per la quale non è prescritto un particolare provvedimento del giudice (Cass. n. 26308/2022; Cass.n. 19476/2016 in motivazione). 5. Orbene, la CTP di Alessandria ha fondato la decisione impugnata sul dato formale della mancata dichiarazione di estinzione del giudizio pregiudiziale (essendo incontroverso l'intervenuto decorso del termine per la riassunzione dinanzi al giudice del rinvio), ritenendo, di conseguenza, che permanesse la sospensione del processo pregiudicato, non essendo cessata la causa che ne aveva determinato la sospensione. 6. In tal modo, la CTP, omettendo di considerare che l'estinzione per omessa riassunzione del giudizio a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione è rilevabile anche d'ufficio e che comunque essa non necessita di uno specifico provvedimento del giudice, non si è uniformata ai principi sopra richiamati (v. nello stesso senso Cass., sez. 6-5, n. 15085/2022 e 15086/2022 in relazione ad analoga vicenda fra le stesse parti per diversa annualità). 7. Conclusivamente, il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato. Le parti vanno rimesse dinanzi alla CTP di Alessandria per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, nonché per il regolamento delle spese del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Al