CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16531/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4772/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 151, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] SISTO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresentae difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA, SEZ.DIST. CATANIA n. 9896/2022 depositata il 22/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello del Comune di Catania avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente e annullato l’avviso di accertamento per l’anno di imposta 2013, IMU, per alcuni immobili della contribuente congregazione; 2. propone ricorso in cassazione il Comune di Catania affidato a tre motivi di ricorso; 3. resiste con controricorso la contribuente che chiede di dichiararsi inammissibile il ricorso o comunque di rigettarlo; chiede poi la trattazione in pubblica udienza e l’eventuale trattazione davanti alle Sezioni Unite per la rilevanza della questione; Considerato che: 1. Le parti hanno conciliato la questione con atto di conciliazione extraprocessualedel 14 novembre 2023, anche con l’accordo di compensazione delle spese del giudizio (vedi accordo conciliativo prodotto con la memoria della contribuente). Tra le tante vertenze nell’accordo di conciliazione si prevede espressamente l’annualità IMU 2013 oggetto del presente ricorso in cassazione. Deve, conseguentemente dichiararsi l’estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere, per conciliazione ; spese compensate per l’intero giudizio, come richiesto dalle parti. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13,comma 1- quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio. Spese compensate interamente p