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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 gennaio 2024

Cassazione n. 17936/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 030H3D6 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG . 6t ei2A4 LL.Q Cco-edA) )-0 rtg f AL-L/0AI° oet( [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Roma, quale giudice della esecuzione, con ordinanza resa in data 16 ottobre 2023 ha disposto la revoca, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 8 dicembre 2008, definitiva iii 2 gennaio del 2009.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, nelle forme di legge, [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 La difesa rappresenta, in sintesi, che la decisione si basa su un erroneo presupposto in fatto, dovuto alla erronea formulazione del capo di imputazione riportato nella sentenza emessa dal Tribunale di Cassino in data 6 marzo 2014. 2.2 Pacifico è il momento del passaggio in giudicato - 2 gennaio 2009 - dalla sentenza contenente il beneficio, si evidenzia che il reato giudicato con la decisione posteriore (quella del 6 marzo 2014) non è stato commesso il 29 gennaio 2013 (come ritenuto dal giudice della esecuzione) ma il 29 gennaio del 2014 (come risulta dal contenuto della decisione allegata al ricorso). 2.3 La nuova condotta di reato sarebbe, pertanto, avvenuta oltre il limite dei cinque anni (2 gennaio 2014) dal passaggio in giudicato della prima decisione, con correlata inapplicabilità della previsione di legge in tema di revoca (art. 168 comma 1 n.1 cod.pen.).

3. Il ricorso è fondato. 3.1 Il tema posto dal ricorrente riguarda - in sostanza - una ipotesi di travisamento, indotta dalla erronea formulazione del capo di imputazione (quanto al tempus commissi delicti) riportato nella sentenza emessa dal Tribunale di Cassino in data 6 marzo 2014, in atti. 3.2 Pur in assenza di una correzione dell'errore materiale del capo di imputazione, è evidente - e desumibile ictu ocu/i - l'errore dedotto dal ricorrente.

La sentenza in parola reca effettivamente, nella descrizione della contestazione la indicazione del fatto come commesso in data 29 gennaio 2013,, ma dal contenuto della decisione si evince - senza dubbio alcuno - che il fatto di reato è stato commesso in data 29 gennaio 2014.Ciò perché dalla stessa descrizione della sequenza processuale risulta che il Vasilev venne tratto in arresto (per il fatto oggetto del giudizio, celebrato con il rito direttissimo) il 29 gennaio del 2014, con presentazione per la convalida dell'arresto in data 30 gennaio 2014.

La stessa indicazione del numero di RG Mod. 21 (n.405 del 2014) non fa che confermare detta sequenza. 3.3 In presenza di un errore materiale della formulazione del capo di imputazione rilevabile ictu °cui/ e di più dati certi cui ancorare la effettiva data di commissione del nuovo reato (oltre il limite temporale dei cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza contenente il beneficio), non può che disporsi l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, con comunicazione della presente decisione all'organo della esecuzione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Così deciso in data 30 gennaio 2024 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 030H3D6 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG . 6t ei2A4 LL.Q Cco-edA) )-0 rtg f AL-L/0AI° oet( [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Roma, quale giudice della esecuzione, con ordinanza resa in data 16 ottobre 2023 ha disposto la revoca, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 8 dicembre 2008, definitiva iii 2 gennaio del 2009. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, nelle forme di legge, [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 La difesa rappresenta, in sintesi, che la decisione si basa su un erroneo presupposto in fatto, dovuto alla erronea formulazione del capo di imputazione riportato nella sentenza emessa dal Tribunale di Cassino in data 6 marzo 2014. 2.2 Pacifico è il momento del passaggio in giudicato - 2 gennaio 2009 - dalla sentenza contenente il beneficio, si evidenzia che il reato giudicato con la decisione posteriore (quella del 6 marzo 2014) non è stato commesso il 29 gennaio 2013 (come ritenuto dal giudice della esecuzione) ma il 29 gennaio del 2014 (come risulta dal contenuto della decisione allegata al ricorso). 2.3 La nuova condotta di reato sarebbe, pertanto, avvenuta oltre il limite dei cinque anni (2 gennaio 2014) dal passaggio in giudicato della prima decisione, con correlata inapplicabilità della previsione di legge in tema di revoca (art. 168 comma 1 n.1 cod.pen.). 3. Il ricorso è fondato. 3.1 Il tema posto dal ricorrente riguarda - in sostanza - una ipotesi di travisamento, indotta dalla erronea formulazione del capo di imputazione (quanto al tempus commissi delicti) riportato nella sentenza emessa dal Tribunale di Cassino in data 6 marzo 2014, in atti. 3.2 Pur in assenza di una correzione dell'errore materiale del capo di imputazione, è evidente - e desumibile ictu ocu/i - l'errore dedotto dal ricorrente. La sentenza in parola reca effettivamente, nella descrizione della contestazione la indicazione del fatto come commesso in data 29 gennaio 2013,, ma dal contenuto della decisione si evince - senza dubbio alcuno - che il fatto di reato è stato commesso in data 29 gennaio 2014.Ciò perché dalla stessa descrizione della sequenza processuale risulta che il Vasilev venne tratto in arresto (per il fatto oggetto del giudizio, celebrato con il rito direttissimo) il 29 gennaio del 2014, con presentazione per la convalida dell'arresto in data 30 gennaio 2014. La stessa indicazione del numero di RG Mod. 21 (n.405 del 2014) non fa che confermare detta sequenza. 3.3 In presenza di un errore materiale della formulazione del capo di imputazione rilevabile ictu °cui/ e di più dati certi cui ancorare la effettiva data di commissione del nuovo reato (oltre il limite temporale dei cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza contenente il beneficio), non può che disporsi l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, con comunicazione della presente decisione all'organo della esecuzione. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Così deciso in data 30 gennaio 2024 Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 17936/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris