CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06275/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9263/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: TRLCNZ60TM56H501B ), rappresentata difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); - Ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 0636391001) e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]); -controricorrenti- REGIONE LAZIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] in carica e pro-tempore; [OSCURATO:SOCIETA]in persona del legale rappresentante pro-tempore; -intimate- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] GRADO del LAZIO n. 4329/2021, depositata il 29/9/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso alla Commissione t ributaria provinciale di Roma per l’annullamento dell’intimazione di pagamento n. 09720199065809127000, per la somma di €. 147.759,37, relativamente a n. 16 cartelle esattoriali di competenza di diversi enti impositori e n. 2 avvisi di accertamento per IRPEF relativamente agli anni 2007 e 2008. Lamentava la ricorrente il difetto di notificazione dell’intimazione e degli atti presupposti, oltre a contestare l’illegittimità del computo delle somme intimate, la nullità dell’avviso impugnato per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni, ed eccepiva inoltre la prescrizione del credito. 2. Si costituivano in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione, che contestava la domanda deducendo la rituale notificazione degli atti e delle precedenti intimazioni esattoriali, la Regione Lazio che evidenziava l’intervenuto sgravio in autotutela di due cartelle esattoriali, per maturazione del termine di prescrizione, e l’Agenzia delle Entrate che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, attenendo i motivi formulati all’attività dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, e producendo in giudizio idonea documentazione, comprovante la rituale notificazione di precedenti avvisi di accertamento divenuti definitivi per mancata impugnazione, con la conseguente inammissibilità del ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 6857/2020 dichiarava inammissibile il ricorso, sul rilievo della prova della rituale notificazione delle cartelle sottese all’impugnata intimazione e dei successivi atti di intimazione, interruttivi del decorso della prescrizione con riferimento a ciascuno dei tributi. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava, inoltre, inammissibile l’impugnazione con riguardo alle cartelle interessate dallo sgravio documentato dalla Regione Lazio. 4. Sull’appello della contribuente, la Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava cessata la materia del contendere in relazione a quattro cartelle di pagamento, di cui due per intervenuto sgravio in autotutela e due perché annullate con sentenze della Commissione tributaria provinciale, riguardanti tasse automobilistiche, e rigettava nel resto il gravame. Rilevava che, come confermato dai motivi di doglianza, il contenzioso in esame non era finalizzato all’annullamento dell’impugnata intimazione di pagamento bensì ad impugnare surrettiziamente le cartelle e gli avvisi ivi indicati, con esclusione di talune cartelle, riguardanti tasse automobilistiche. Affermava la regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento sottese all’intimazione evidenziando, di conseguenza, che era onere della contribuente eccepire tempestivamente la mancata regolare notificazione degli atti presupposti, ai sensi dell’art. 19, III comma, D. Lgs. n. 546/1992, e che l’aver omesso l’impugnativa degli stessi comportava il consolidamento delle pretese erariali ivi contenute. 5. La contribuente propone ricorso per la cassazione della sentenza n. 4329/2021 del 29.9.2021, formulando un unico motivo. 6. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione resistono con unico controricorso. 7. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]sono rimaste intimate. 8. La causa è stata trattata all'adunanza camerale non partecipata del 3 dicembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 2697 c.cc. in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. e l’omessa valutazione di una circostanza determinante in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. 1.2. Afferma di avere impugnato, già con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l’intimazione per difetto di rituale notificazione degli atti presupposti, eccependo la prescrizione della pretesa tributaria. Trascrive gran parte del contenuto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e del giudizio d’appello riproponendo le medesime questioni in quelle sedi formulate. Lamenta che la Corte di Giustizia di II grado abbia omesso di pronunziarsi sulle censure poste a base dell’impugnazione dell’atto, e formula contestazioni specifiche in ordine alle modalità di notificazione di talune cartelle e degli avvisi di accertamento. Fa riferimento ad alcune cartelle – recanti i numeri 09720120276713600, 0972016007592309000, 09720120318238049001, 09720130137157833000, 0972013033665264000 n. 09720150088942854 - rispetto alle quali assume che la notificazione era nulla ovvero che difettava la prova della notificazione. Osserva che ulteriori vizi di notificazione riguardavano i due avvisi di accertamento richiamati dall’intimazione impugnata, n. TK3018203658/2012 e n. TK3018203664. 2.La doglianza non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. 2.1. I Giudici d’appello hanno affermato che, come correttamente osservato dalla Commissione tributaria provinciale, l’intimazione impugnata era stata a sua volta preceduta da ben tre intimazioni di pagamento, in date 07/06/2013, 22/11/2015 e 26/01/2017. Si trattava delle intimazioni di pagamento recanti i numeri 09720139050607878000; 097201509049938446000; 09720179006757191000, alle quali sono sottese le cartelle di pagamento: 1) n. 09720060234962020; 2) n. 09720100067238969; 3) n. 09720120207671763; 4) n. 09720120318238049; 5) n. 09720130137157833; 6) n. 09720130230324223; 7) n. 09720130258390916; 8) n. 09720130336655264; 9) n. 09720140209479060; 10) n.09720150088942854 e gli avvisi di accertamento TK3018203658/2012 e TK3018203664/2012. La sentenza impugnata ha ribadito che, ai sensi dell'art 19 del d.lgs. 546/92, era onere della contribuente eccepire tempestivamente la mancata regolare notificazione delle cartelle e che l’aver omesso tale impugnativa determina il consolidamento delle pretese erariali contenute in dette cartelle, precludendo alla Commissione la disamina di ogni questione relativa alla fondatezza della pretesa tributaria e/o alla regolarità formale della notifica delle cartelle quali atti presupposti della successiva intimazione di pagamento impugnata. 2.2. Le censure formulate ripropongono questioni relative alla notificazione delle cartelle, peraltro citando anche cartelle non oggetto di contestazione ovvero incluse in precedenti intimazioni, oltre che non considerate dalle sentenze di merito, senza criticare specificamente la motivazione della pronunzia impugnata, fondata sul principio, pacificamente affermato da questa Corte (Cass., n. 3743/2020) secondo il quale l’intimazione di pagamento riferita ad una cartella esattoriale notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nulla od annullabile la cartella di pagamento presupposta. L’eccepita estinzione del credito viene sollevata a fronte di atti di riscossione – cartelle di pagamento e avvisi di intimazione – divenuti definitivi. La Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui la definitività dell’atto – seppur non incid a , sul piano sostanziale, sul regime della prescrizione (in particolare determinandone la conversione ai sensi dell’art. 2953 cod. civ.) - rende irretrattabili i crediti in questione che, pertanto, non possono ritenersi estinti per prescrizione (v. Cass. Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397 cui adde, ex plurimis, Cass., 19 dicembre 2019, n. 33797; Cass., 18 maggio 2018, n. 12200; Cass., 15 maggio 2018, n. 11800; con riferimento all’ingiunzione di pagamento v. Cass., 12 febbraio 2021, n. 3592; Cass., 25 maggio 2007, n. 12263; in tema di avviso di intimazione v. Cass., 21 luglio 2025, n. 20476.). Inoltre, i vizi di notificazione delle cartelle potevano essere fatti valere dietro impugnazione del successivo atto di riscossione che, nella fattispecie, è invece rimasto inoppugnato. 2.3. Deve richiamarsi in questa sede il principio di diritto secondo cui l’intimazione di pagamento che faccia seguito a un atto impositivo divenutodefinitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all’art. 19, comma III,D. Lgs. n. 546 del 1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito. Tali ultimi vizi, dunque, non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (Cass., n. 16641/2011;n. 8704/2013). A fronte della omessa impugnazione delle citate intimazioni di pagamento, il contribuente non può più impugnare l’atto successivo – in questo caso l’intimazione di pagamento – lamentando vizi delle cartelle presupposte ricomprese in precedenti atti divenuti definitivi. Conseguentemente, non può formularsi, a fondamento del ricorso avverso l’intimazione, l’eccezione di prescrizione per il vizio di omessa o irrituale notifica delle cartelle, che andava prospettato mediante impugnazione delle precedenti ingiunzioni di pagamento, quale motivo di nullità delle stesse. 3. In conclusione, il ricorso va disatteso. . Le spese del giudizio seguono la soccombenza. Si segnala, inoltre, alla Cancelleria, per quanto di competenza, che il valore del ricorso supera €. 120.000,00. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida nella misura di €. 8.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific