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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26723/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dal Tribunale di Verona del 17 febbraio 2021, confermando il giudizio di responsabilità per il delitto di ricettazione e riconoscendo le circostanze attenuanti generiche con riduzione della pena inflitta e conferma della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva.

2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, vizio della motivazione (per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) quanto alla dichiarata sussistenza dell'elemento soggettivo, a fronte del dato contenuto già nella sentenza di primo grado dell'indicazione della provenienza del titolo, poi consegnato in pagamento dall'imputato per adempiere agli obblighi contrattuali di pagamento del canone di locazione.

2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 648, comma 2, cod. pen. e vizio della motivazione (per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) in riferimento al diniego del riconoscimento dell'ipotesi attenuata, in difetto di valutazione complessiva delle caratteristiche del fatto e non potendo rilevare il solo dato dell'importo del titolo di credito.

2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.133 e 163 cod. pen., e vizio della motivazione (per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) circa l'immotivato diniego della concessione del beneficio della sospensione condizionale anche per la pena pecuniaria, pur in presenza di una significativa riduzione della pena irrogata.

2.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.133 e 175 cod. pen., e vizio della motivazione (per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) per la carenza di motivazione in ordine alla concessione del beneficio della non menzione.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato; l'indicazione della provenienza del titolo di credito fornita dall'imputato, come già rilevato dalla sentenza di primo grado, era del tutto generica e, come tale, inattendibile (non avendo fornito specificazione alcuna circa le generalità del soggetto presso cui aveva svolto attività di lavoro, venendo retribuito mediante la consegna dell'assegno in questione).

E', infatti, principio consolidato quello secondo cui la prova dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, con specifico riguardo alla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene, è raggiunta anche valutando l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 - 0; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01).

A ciò va aggiunto che, in difetto di adeguata indicazione circa le modalità di ricezione del titolo, «deve ritenersi sussistente la consapevolezza dell'illecita provenienza del bene in capo al soggetto che riceva o acquisti un modulo di assegno bancario in bianco al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione, trattandosi di documento che, per sua natura e destinazione, è in possesso esclusivo del titolare del conto corrente o di persona dallo stesso delegata» (Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi, Rv. 276428 - 01).

1.2. Quanto al secondo motivo, anch'esso è manifestamente infondato; la costante giurisprudenza di legittimità insegna che se il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità della condotta di ricettazione, quando però tale valore non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118 - 0; Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini, Rv. 252286 - 0; con specifico riguardo a fattispecie di assegni di provenienza delittuosa, Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154 - 0).

La sentenza impugnata ha considerato che l'importo dell'assegno ricettato (di oltre duemila euro) non potesse in alcun modo essere considerato di tenue valore (nel senso che è l'importo scritto sull'assegno a segnare il suo valore come strumento di pagamento, Sez. 2, n. 23768 del 14/04/2021, Cittadino, Rv. 281911 - 01).

1.3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che lamentano entrambi la carenza della motivazione della sentenza sui profili riguardanti i benefici concedibili d'ufficio (ai sensi dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.), sono fondati.

Secondo il principio enunciato dalle Sezioni unite (n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 - 01), in tema di sospensione condizionale della pena (ma il principio deve operare anche in relazione al beneficio ex art. 175 cod. pen. atteso il testuale riferimento contenuto nell'art. 597 cod. proc. pen.), fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere- dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito.

Dalla lettura degli atti processuali risulta che se pur l'atto di appello non conteneva alcuna richiesta in ordine né al riconoscimento del beneficio ex art. 163 cod. pen., anche per quanto riguardava la pena pecuniaria nella prospettiva di una rideterminazione del trattamento sanzionatorio (poi effettivamente avvenuto), né in relazione alla concessione del beneficio della non menzione, nel corso del giudizio di appello la difesa aveva fatto pervenire note scritte in cui si faceva richiesta di concessione dei "doppi benefici".

Una volta, dunque, sollecitato l'esercizio del potere d'ufficio del giudice d'appello era sorto il correlativo obbligo di motivare il mancato esercizio (con esito positivo o negativo) del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge; sul punto la sentenza impugnata è del tutto priva di motivazione il che comporta l'annullamento della decisione con rinvio ad altra sezione della stessa Corte territoriale, per nuovo esame al riguardo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa valutazione della concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena pecuniaria e della non menzione della condanna, con rinvio per nuovo giudizio sui punti ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia.

Dichiara inammissibile nel resto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dal Tribunale di Verona del 17 febbraio 2021, confermando il giudizio di responsabilità per il delitto di ricettazione e riconoscendo le circostanze attenuanti generiche con riduzione della pena inflitta e conferma della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, vizio della motivazione (per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) quanto alla dichiarata sussistenza dell'elemento soggettivo, a fronte del dato contenuto già nella sentenza di primo grado dell'indicazione della provenienza del titolo, poi consegnato in pagamento dall'imputato per adempiere agli obblighi contrattuali di pagamento del canone di locazione. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 648, comma 2, cod. pen. e vizio della motivazione (per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) in riferimento al diniego del riconoscimento dell'ipotesi attenuata, in difetto di valutazione complessiva delle caratteristiche del fatto e non potendo rilevare il solo dato dell'importo del titolo di credito. 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.133 e 163 cod. pen., e vizio della motivazione (per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) circa l'immotivato diniego della concessione del beneficio della sospensione condizionale anche per la pena pecuniaria, pur in presenza di una significativa riduzione della pena irrogata. 2.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.133 e 175 cod. pen., e vizio della motivazione (per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) per la carenza di motivazione in ordine alla concessione del beneficio della non menzione. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato; l'indicazione della provenienza del titolo di credito fornita dall'imputato, come già rilevato dalla sentenza di primo grado, era del tutto generica e, come tale, inattendibile (non avendo fornito specificazione alcuna circa le generalità del soggetto presso cui aveva svolto attività di lavoro, venendo retribuito mediante la consegna dell'assegno in questione). E', infatti, principio consolidato quello secondo cui la prova dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, con specifico riguardo alla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene, è raggiunta anche valutando l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 - 0; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01). A ciò va aggiunto che, in difetto di adeguata indicazione circa le modalità di ricezione del titolo, «deve ritenersi sussistente la consapevolezza dell'illecita provenienza del bene in capo al soggetto che riceva o acquisti un modulo di assegno bancario in bianco al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione, trattandosi di documento che, per sua natura e destinazione, è in possesso esclusivo del titolare del conto corrente o di persona dallo stesso delegata» (Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi, Rv. 276428 - 01). 1.2. Quanto al secondo motivo, anch'esso è manifestamente infondato; la costante giurisprudenza di legittimità insegna che se il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità della condotta di ricettazione, quando però tale valore non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118 - 0; Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini, Rv. 252286 - 0; con specifico riguardo a fattispecie di assegni di provenienza delittuosa, Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154 - 0). La sentenza impugnata ha considerato che l'importo dell'assegno ricettato (di oltre duemila euro) non potesse in alcun modo essere considerato di tenue valore (nel senso che è l'importo scritto sull'assegno a segnare il suo valore come strumento di pagamento, Sez. 2, n. 23768 del 14/04/2021, Cittadino, Rv. 281911 - 01). 1.3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che lamentano entrambi la carenza della motivazione della sentenza sui profili riguardanti i benefici concedibili d'ufficio (ai sensi dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.), sono fondati. Secondo il principio enunciato dalle Sezioni unite (n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 - 01), in tema di sospensione condizionale della pena (ma il principio deve operare anche in relazione al beneficio ex art. 175 cod. pen. atteso il testuale riferimento contenuto nell'art. 597 cod. proc. pen.), fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere- dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito. Dalla lettura degli atti processuali risulta che se pur l'atto di appello non conteneva alcuna richiesta in ordine né al riconoscimento del beneficio ex art. 163 cod. pen., anche per quanto riguardava la pena pecuniaria nella prospettiva di una rideterminazione del trattamento sanzionatorio (poi effettivamente avvenuto), né in relazione alla concessione del beneficio della non menzione, nel corso del giudizio di appello la difesa aveva fatto pervenire note scritte in cui si faceva richiesta di concessione dei "doppi benefici". Una volta, dunque, sollecitato l'esercizio del potere d'ufficio del giudice d'appello era sorto il correlativo obbligo di motivare il mancato esercizio (con esito positivo o negativo) del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge; sul punto la sentenza impugnata è del tutto priva di motivazione il che comporta l'annullamento della decisione con rinvio ad altra sezione della stessa Corte territoriale, per nuovo esame al riguardo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa valutazione della concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena pecuniaria e della non menzione della condanna, con rinvio per nuovo giudizio sui punti ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia. Dichiara inammissibile nel resto
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