Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 22157/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3427/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 18 aprile 2023, con cui si ribadiscono le doglianze proposte; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. (ribadito con la citata memoria) è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con sintetici ma corretti argomenti dal giudice di merito, laddove fa riferimento al fatto che l'imputato è stato sorpreso a distanza notevole dalla propria abitazione (v. in particolare pag. 3); Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso - relativo alla mancata disapplicazione della recidiva, parimenti riproposto con la citata memoria - non si confronta con le motivazioni poste a base del provvedimento impugnato, laddove si fa riferimento al fatto che l'episodio in esame si pone nel solco di varie precedenti condanne, ultima delle quali divenuta irrevocabile solo nell'ottobre 2019, così rivelando la protervia nell'attività delittuosa da parte dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3427/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 18 aprile 2023, con cui si ribadiscono le doglianze proposte; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. (ribadito con la citata memoria) è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con sintetici ma corretti argomenti dal giudice di merito, laddove fa riferimento al fatto che l'imputato è stato sorpreso a distanza notevole dalla propria abitazione (v. in particolare pag. 3); Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso - relativo alla mancata disapplicazione della recidiva, parimenti riproposto con la citata memoria - non si confronta con le motivazioni poste a base del provvedimento impugnato, laddove si fa riferimento al fatto che l'episodio in esame si pone nel solco di varie precedenti condanne, ultima delle quali divenuta irrevocabile solo nell'ottobre 2019, così rivelando la protervia nell'attività delittuosa da parte dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 22157/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris