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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2025

Cassazione n. 23235/2025

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 652/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 5472/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Catania ha dichiarato inammissibile l'appello depositato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 3104 pronunciata in data 9 maggio 2024 dal Tribunale di Catania - con la quale il predetto era stato condannato in ordine al reato di furto tentato.

La Corte di merito, rilevato che il Tribunale aveva riservato il deposito della motivazione in giorni 90 e che la sentenza era stata tempestivamente depositata in data 18 luglio 2024, ha ritenuto che il termine per appellare – di giorni 60 tenuto conto che l'imputato era stato giudicato in assenza ed aveva nominato un difensore di fiducia - decorrente dal 8 agosto 2024 era scaduto in data 8 ottobre 2024, ha rilevato che alla data di deposito dell'appello, [OSCURATO:DATA_NASCITA], il predetto termine fosse oramai spirato. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23235/2025 Roma, lì, 20/06/2025

2. Avverso l’ordinanza suindicata, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, lamentando che l'ordinanza impugnata sia incorsa in una manifesta carenza e illogicità della motivazione cui è conseguita un'erronea applicazione della legge penale nella parte in cui la Corte di merito ha dichiarato inammissibile l'appello per tardività, non considerando che scadendo i 90 giorni per il deposito della motivazione in data 8 agosto 2024 ossia durante il periodo feriale. il termine per appellare decorreva dal 1 settembre 2024, con la conseguenza che l'appello depositato il 15 ottobre doveva ritenersi proposto entra i 45 giorni utili per l'incombente.

3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato.

Deve premettersi che, diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello, il termine per impugnare spettante all’imputato è quello di 45 giorni previsto dall’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., trattandosi di sentenza resa all’esito del giudizio abbreviato, in relazione alla quale, come si evince dalla lettura del comma 1-bis dello stesso articolo, e ha già avuto modo di affermare questa Corte, non opera l’incremento previsto per l’imputato assente, dal momento che in caso di abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato, questi è da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, c.p.p., in ragione della scelta del rito effettuata, ed è irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente (Sez. 3, n. 43835 del 2023, Rv. 285332-01).

Tanto precisato, deve rilevarsi che tuttavia la Corte di appello non ha considerato la sospensione feriale dei termini processuali, e quindi anche del termine per impugnare, che va dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, sancito dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, che imponeva di far decorrere il termine per impugnare, nel caso di specie, non già dalla scadenza del termine di deposito ricadente in periodo di sospensione feriale (in data 7.8.2024), ma dalla data del 1° settembre 2024, di talché la corretta scadenza è intervenuta il 15 ottobre 2024 ed il ricorso risulta depositato proprio in tale ultimo giorno utile per la presentazione dell’impugnazione (il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), e quindi tempestivamente. 2.Discende che il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per l'ulteriore corso.

P.Q.M Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catania per l'ulteriore corso.

Così deciso il 7/5/2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pezzullo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 652/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 5472/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Catania ha dichiarato inammissibile l'appello depositato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 3104 pronunciata in data 9 maggio 2024 dal Tribunale di Catania - con la quale il predetto era stato condannato in ordine al reato di furto tentato. La Corte di merito, rilevato che il Tribunale aveva riservato il deposito della motivazione in giorni 90 e che la sentenza era stata tempestivamente depositata in data 18 luglio 2024, ha ritenuto che il termine per appellare – di giorni 60 tenuto conto che l'imputato era stato giudicato in assenza ed aveva nominato un difensore di fiducia - decorrente dal 8 agosto 2024 era scaduto in data 8 ottobre 2024, ha rilevato che alla data di deposito dell'appello, [OSCURATO:DATA_NASCITA], il predetto termine fosse oramai spirato. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23235/2025 Roma, lì, 20/06/2025 2. Avverso l’ordinanza suindicata, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, lamentando che l'ordinanza impugnata sia incorsa in una manifesta carenza e illogicità della motivazione cui è conseguita un'erronea applicazione della legge penale nella parte in cui la Corte di merito ha dichiarato inammissibile l'appello per tardività, non considerando che scadendo i 90 giorni per il deposito della motivazione in data 8 agosto 2024 ossia durante il periodo feriale. il termine per appellare decorreva dal 1 settembre 2024, con la conseguenza che l'appello depositato il 15 ottobre doveva ritenersi proposto entra i 45 giorni utili per l'incombente. 3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. Deve premettersi che, diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello, il termine per impugnare spettante all’imputato è quello di 45 giorni previsto dall’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., trattandosi di sentenza resa all’esito del giudizio abbreviato, in relazione alla quale, come si evince dalla lettura del comma 1-bis dello stesso articolo, e ha già avuto modo di affermare questa Corte, non opera l’incremento previsto per l’imputato assente, dal momento che in caso di abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato, questi è da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, c.p.p., in ragione della scelta del rito effettuata, ed è irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente (Sez. 3, n. 43835 del 2023, Rv. 285332-01). Tanto precisato, deve rilevarsi che tuttavia la Corte di appello non ha considerato la sospensione feriale dei termini processuali, e quindi anche del termine per impugnare, che va dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, sancito dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, che imponeva di far decorrere il termine per impugnare, nel caso di specie, non già dalla scadenza del termine di deposito ricadente in periodo di sospensione feriale (in data 7.8.2024), ma dalla data del 1° settembre 2024, di talché la corretta scadenza è intervenuta il 15 ottobre 2024 ed il ricorso risulta depositato proprio in tale ultimo giorno utile per la presentazione dell’impugnazione (il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), e quindi tempestivamente. 2.Discende che il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per l'ulteriore corso. P.Q.M Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catania per l'ulteriore corso. Così deciso il 7/5/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pezzullo
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