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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09479/2024

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Nardo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; , udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame proposta, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Agrigento, in data 17/08/2023, in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 1135 cod. nav., 101 Conv. [OSCURATO:PERSONA] del 10/12/198 (ratificata in Italia con I. n. 689 del 1994), a lui ascritti in concorso.

2. Ricorre per cassazione l'[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, violazione di legge in relazione alle disposizioni qui appena richiamate e all'art. 7, n. 5 cod. pen.

Si deduce che la condotta contestata al ricorrente doveva essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen., in quanto la richiesta di danaro era stata rivolta esercitando una pressione morale sul soggetto passivo in pericolo, costretto a privarsi dei suoi averi per sperare di salvarsi.

Si contesta quindi la qualificazione in termini di rapina operata anche dal Tribunale, non essendosi creata una situazione tale da non lasciare margini di scelta ai migranti.

La difesa evidenzia che, così ricostruita la fattispecie, doveva concludersi per il difetto di giurisdizione del giudice italiano, non essendo l'estorsione compresa tra le condotte rilevanti per la Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] e non essendo quindi applicabile l'art. 7, n. 5) cod. pen. 3.

Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso, osservando che il motivo si risolveva in una non consentita richiesta di rivalutazione della valenza indiziante degli elementi acquisiti, e comunque dovendosi configurare il delitto di pirateria nella sottrazione del danaro e nella interruzione volontaria della navigazione del barchino dei migranti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Come si è poc'anzi accennato, la difesa ricorrente ha sostenuto versarsi in una ipotesi di difetto di giurisdizione, in quanto la condotta del ricorrente, al quale è contestata la commissione - al largo dell'isola di Lampedusa, in zona contigua alle acque territoriali - di un atto di pirateria ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1135 cod. pen., doveva qualificarsi come concorso nel delitto di estorsione e bon in quello di rapina, con conseguente inapplicabilità dell'art. 7, n. 5), cod. pen.

A sostegno dell'assunto, si osserva che, se è vero che l'art. 1135 (rubricato appunto "Pirateria") fa riferimento ad "atti di depredazione", è anche vero che la Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] (ratificata dalla

I. n. 689 del 1994), nella traduzione italiana, contiene all'art. 101 una definizione di pirateria comprendente - per quanto qui rileva - "ogni atto illecito di violenza o di sequestro, o ogni atto di rapina".

2. La tesi del ricorrente è manifestamente infondata, sia con riferimento alla asserita erroneità della qualificazione giuridica della condotta, sia - ed è quel che più rileva in questa sede - con riferimento alla ritenuta rilevanza della distinzione tra i due delitti di cui agli artt. 628 e 629 cod. pen., quanto alla loro punibilità secondo la legge italiana ai sensi dell'art. 7 cod. pen. (punibilità correlata, per i reati commessi in zona contigua alle acque territoriali, alle disposizioni della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA]).

2.1. Quanto alla prima questione, è sufficiente richiamare il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «la rapina si differenzia dall'estorsione in virtù del fatto che in essa il reo sottrae la cosa esercitando sulla vittima una violenza o una minaccia diretta e ineludibile, mentre nell'estorsione la coartazione non determina il totale annullamento della capacità del soggetto passivo di determinarsi diversamente» (Sez. 2, n. 15564 del 08/04/2021, Milioto, Rv. 281102 - 01).

I giudici del merito cautelare hanno fatto buon governo di tale principio, osservando che i migranti a bordo del barchino - che era stato poco prima privato del motore con atto repentino dei malviventi - non avevano avuto alcuna effettiva possibilità di scelta tra l'assecondare la richiesta di danaro formulata da questi ultimi, per essere trainati fino all'arrivo dei soccorsi, e l'essere abbandonati in mare aperto in balia delle onde, e senza motore (cfr. pagg. 8 seg. dell'ordinanza impugnata, pag. 13 seg. dell'ordinanza applicativa della misura).

2.2. Quanto alla seconda questione, ritiene il Collegio di condividere interamente le argomentazioni svolte da una recente sentenza di questa Sezione (Sez. 3, n. 51442 del 17/10/2023, Mani), che appaiono pienamente applicabili anche alla odierna fattispecie e che appare qui opportuno riportare nei passaggi salienti.

Si è in particolare affermato (§ 2 del Considerato in diritto) che "L'articolo 1135 cod. nav., rubricato «Pirateria», sanziona con la pena della reclusione da dieci a venti anni «il comandante o l'ufficiale di nave nazionale o straniera, che commette atti di depredazione [il corsivo è, e sarà in appresso, del Collegio] in danno di una nave nazionale o straniera o del carico, ovvero a scopo di depredazione commette violenza in danno di persona imbarcata su una nave nazionale o straniera».

Nonostante la rubrica dell'articolo, la norma non contiene una precisa definizione delle condotte di «pirateria», contenuta invece nell'articolo 101 della Convenzione delle Nazioni Unite di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ratificata in Italia con I. 02/12/1994, n. 689.

La norma, nel testo italiano della Convenzione, definisce la condotta incriminata come «ogni atto illecito di violenza o di sequestro, o ogni atto di rapina».

Tale formulazione letterale della norma sembrerebbe, prima facie, includere solamente quelle condotte predatorie indicate dal GIP quali necessarie per integrare la fattispecie penale invocata dal pubblico ministero.

Tuttavia, il testo originale della Convenzione, in lingua inglese, nella definizione di pirateria («piracy») non menziona il termine «robbery», ossia «rapina», bensì parla di «any 2 illegal acts of violence or detention, or any act of depredation», ossia «qualsiasi atto di violenza o sequestro, o qualsiasi atto di depredazione».

Il termine esatto, per descrivere la condotta (accanto alla violenza e al sequestro di persona) è, quindi, non quello di «rapina», utilizzato nella traduzione italiana della Convenzione, bensì quello di «depredazione» (termine inglese/americano, quello di «depredation», che indica - fonte Cobuild/Collins - ogni «act of preying upon or plundering», ossia qualsiasi atto di predoneria o saccheggio), che, puntualmente, è dato rinvenire nell'articolo 1135 cod. nav..

Tale disposizione, come correttamente evidenziato dal ricorrente, va letta congiuntamente al successivo articolo 1137 cod. nav., a mente del quale «il comandante o l'ufficiale di una nave nazionale o straniera, che sul litorale della Repubblica commette alcuno dei fatti previsti negli articoli 628, 629 del codice penale, è punito a norma dell'articolo 1135 del presente codice», previsione che ricalca quella prevista dal «Code of Practice for the Investigation of Crimes of Piracy and [OSCURATO:PERSONA] against Ships of the [OSCURATO:PERSONA] (IMO)» ([OSCURATO:PERSONA] A.1025), il quale sanziona gli atti di pirateria compiuti nelle acque interne (ovvero nelle acque territoriali), anziché in mare aperto, definendo i primi quali «armed robbery against ships (territorial waters)», e, i secondi, come «acts of piracy (intemational waters)».

Dal combinato disposto delle due norme, lette congiuntamente alle definizioni fornite in proposito dagli strumenti internazionali, appare evidente che il termine «depredazione» ricomprenda, secondo la legislazione italiana, tutte le ipotesi di spossessamento violento di beni altrui, indipendentemente dalla qualificazione della condotta in termini di rapina ovvero di estorsione.

Ai presenti fini, pertanto, stante la latitudine del concetto di «depredazione», a nulla rileva la tradizionale distinzione operata dalla Corte (v., ex multis, Sez. 2, n. 14880 del 19/01/2012, [OSCURATO:PERSONA], n.m.), secondo cui la rapina si differenzia dall'estorsione in virtù del fatto che nell'estorsione il soggetto passivo, benché coartato, partecipa alla condotta criminosa ponendo in essere l'atto di disposizione patrimoniale che rappresenta l'ingiusto profitto, mentre nella rapina la vittima è soggetto meramente passivo della violenza esercitata dal rapinatore sulla sua persona, e quindi la consumazione del reato non richiede la cooperazione della persona offesa (differenza che porta, tradizionalmente, ad affermare che nella rapina vi è una vis absoluta e nell'estorsione una vis relativa), anche se, in proposito, evidenzia il Collegio che le condizioni in cui è maturato il fatto, in concreto, già inducessero a ritenere sussistente un atto di «violenza» ricompreso nella prima parte della definizione di «pirateria», posta la evidente mancanza di scelta in capo alle persone offese, minacciate di essere lasciate alla loro sorte alla deriva".

Le considerazioni fin qui riportate, integralmente condivise da questo Collegio, consentono dunque di ritenere priva di rilievo - ai fini che qui interessano - la distinzione tra rapina ed estorsione, essendo pacifica la riconducibilità di entrambe le figure criminose nell'alveo degli atti di "depredazione" di cui all'art. 1135 cod. nav. e all'art. 101 della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA].

3. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Nardo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; , udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame proposta, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Agrigento, in data 17/08/2023, in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 1135 cod. nav., 101 Conv. [OSCURATO:PERSONA] del 10/12/198 (ratificata in Italia con I. n. 689 del 1994), a lui ascritti in concorso. 2. Ricorre per cassazione l'[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, violazione di legge in relazione alle disposizioni qui appena richiamate e all'art. 7, n. 5 cod. pen. Si deduce che la condotta contestata al ricorrente doveva essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen., in quanto la richiesta di danaro era stata rivolta esercitando una pressione morale sul soggetto passivo in pericolo, costretto a privarsi dei suoi averi per sperare di salvarsi. Si contesta quindi la qualificazione in termini di rapina operata anche dal Tribunale, non essendosi creata una situazione tale da non lasciare margini di scelta ai migranti. La difesa evidenzia che, così ricostruita la fattispecie, doveva concludersi per il difetto di giurisdizione del giudice italiano, non essendo l'estorsione compresa tra le condotte rilevanti per la Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] e non essendo quindi applicabile l'art. 7, n. 5) cod. pen. 3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso, osservando che il motivo si risolveva in una non consentita richiesta di rivalutazione della valenza indiziante degli elementi acquisiti, e comunque dovendosi configurare il delitto di pirateria nella sottrazione del danaro e nella interruzione volontaria della navigazione del barchino dei migranti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Come si è poc'anzi accennato, la difesa ricorrente ha sostenuto versarsi in una ipotesi di difetto di giurisdizione, in quanto la condotta del ricorrente, al quale è contestata la commissione - al largo dell'isola di Lampedusa, in zona contigua alle acque territoriali - di un atto di pirateria ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1135 cod. pen., doveva qualificarsi come concorso nel delitto di estorsione e bon in quello di rapina, con conseguente inapplicabilità dell'art. 7, n. 5), cod. pen. A sostegno dell'assunto, si osserva che, se è vero che l'art. 1135 (rubricato appunto "Pirateria") fa riferimento ad "atti di depredazione", è anche vero che la Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] (ratificata dalla I. n. 689 del 1994), nella traduzione italiana, contiene all'art. 101 una definizione di pirateria comprendente - per quanto qui rileva - "ogni atto illecito di violenza o di sequestro, o ogni atto di rapina". 2. La tesi del ricorrente è manifestamente infondata, sia con riferimento alla asserita erroneità della qualificazione giuridica della condotta, sia - ed è quel che più rileva in questa sede - con riferimento alla ritenuta rilevanza della distinzione tra i due delitti di cui agli artt. 628 e 629 cod. pen., quanto alla loro punibilità secondo la legge italiana ai sensi dell'art. 7 cod. pen. (punibilità correlata, per i reati commessi in zona contigua alle acque territoriali, alle disposizioni della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA]). 2.1. Quanto alla prima questione, è sufficiente richiamare il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «la rapina si differenzia dall'estorsione in virtù del fatto che in essa il reo sottrae la cosa esercitando sulla vittima una violenza o una minaccia diretta e ineludibile, mentre nell'estorsione la coartazione non determina il totale annullamento della capacità del soggetto passivo di determinarsi diversamente» (Sez. 2, n. 15564 del 08/04/2021, Milioto, Rv. 281102 - 01). I giudici del merito cautelare hanno fatto buon governo di tale principio, osservando che i migranti a bordo del barchino - che era stato poco prima privato del motore con atto repentino dei malviventi - non avevano avuto alcuna effettiva possibilità di scelta tra l'assecondare la richiesta di danaro formulata da questi ultimi, per essere trainati fino all'arrivo dei soccorsi, e l'essere abbandonati in mare aperto in balia delle onde, e senza motore (cfr. pagg. 8 seg. dell'ordinanza impugnata, pag. 13 seg. dell'ordinanza applicativa della misura). 2.2. Quanto alla seconda questione, ritiene il Collegio di condividere interamente le argomentazioni svolte da una recente sentenza di questa Sezione (Sez. 3, n. 51442 del 17/10/2023, Mani), che appaiono pienamente applicabili anche alla odierna fattispecie e che appare qui opportuno riportare nei passaggi salienti. Si è in particolare affermato (§ 2 del Considerato in diritto) che "L'articolo 1135 cod. nav., rubricato «Pirateria», sanziona con la pena della reclusione da dieci a venti anni «il comandante o l'ufficiale di nave nazionale o straniera, che commette atti di depredazione [il corsivo è, e sarà in appresso, del Collegio] in danno di una nave nazionale o straniera o del carico, ovvero a scopo di depredazione commette violenza in danno di persona imbarcata su una nave nazionale o straniera». Nonostante la rubrica dell'articolo, la norma non contiene una precisa definizione delle condotte di «pirateria», contenuta invece nell'articolo 101 della Convenzione delle Nazioni Unite di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ratificata in Italia con I. 02/12/1994, n. 689. La norma, nel testo italiano della Convenzione, definisce la condotta incriminata come «ogni atto illecito di violenza o di sequestro, o ogni atto di rapina». Tale formulazione letterale della norma sembrerebbe, prima facie, includere solamente quelle condotte predatorie indicate dal GIP quali necessarie per integrare la fattispecie penale invocata dal pubblico ministero. Tuttavia, il testo originale della Convenzione, in lingua inglese, nella definizione di pirateria («piracy») non menziona il termine «robbery», ossia «rapina», bensì parla di «any 2 illegal acts of violence or detention, or any act of depredation», ossia «qualsiasi atto di violenza o sequestro, o qualsiasi atto di depredazione». Il termine esatto, per descrivere la condotta (accanto alla violenza e al sequestro di persona) è, quindi, non quello di «rapina», utilizzato nella traduzione italiana della Convenzione, bensì quello di «depredazione» (termine inglese/americano, quello di «depredation», che indica - fonte Cobuild/Collins - ogni «act of preying upon or plundering», ossia qualsiasi atto di predoneria o saccheggio), che, puntualmente, è dato rinvenire nell'articolo 1135 cod. nav.. Tale disposizione, come correttamente evidenziato dal ricorrente, va letta congiuntamente al successivo articolo 1137 cod. nav., a mente del quale «il comandante o l'ufficiale di una nave nazionale o straniera, che sul litorale della Repubblica commette alcuno dei fatti previsti negli articoli 628, 629 del codice penale, è punito a norma dell'articolo 1135 del presente codice», previsione che ricalca quella prevista dal «Code of Practice for the Investigation of Crimes of Piracy and [OSCURATO:PERSONA] against Ships of the [OSCURATO:PERSONA] (IMO)» ([OSCURATO:PERSONA] A.1025), il quale sanziona gli atti di pirateria compiuti nelle acque interne (ovvero nelle acque territoriali), anziché in mare aperto, definendo i primi quali «armed robbery against ships (territorial waters)», e, i secondi, come «acts of piracy (intemational waters)». Dal combinato disposto delle due norme, lette congiuntamente alle definizioni fornite in proposito dagli strumenti internazionali, appare evidente che il termine «depredazione» ricomprenda, secondo la legislazione italiana, tutte le ipotesi di spossessamento violento di beni altrui, indipendentemente dalla qualificazione della condotta in termini di rapina ovvero di estorsione. Ai presenti fini, pertanto, stante la latitudine del concetto di «depredazione», a nulla rileva la tradizionale distinzione operata dalla Corte (v., ex multis, Sez. 2, n. 14880 del 19/01/2012, [OSCURATO:PERSONA], n.m.), secondo cui la rapina si differenzia dall'estorsione in virtù del fatto che nell'estorsione il soggetto passivo, benché coartato, partecipa alla condotta criminosa ponendo in essere l'atto di disposizione patrimoniale che rappresenta l'ingiusto profitto, mentre nella rapina la vittima è soggetto meramente passivo della violenza esercitata dal rapinatore sulla sua persona, e quindi la consumazione del reato non richiede la cooperazione della persona offesa (differenza che porta, tradizionalmente, ad affermare che nella rapina vi è una vis absoluta e nell'estorsione una vis relativa), anche se, in proposito, evidenzia il Collegio che le condizioni in cui è maturato il fatto, in concreto, già inducessero a ritenere sussistente un atto di «violenza» ricompreso nella prima parte della definizione di «pirateria», posta la evidente mancanza di scelta in capo alle persone offese, minacciate di essere lasciate alla loro sorte alla deriva". Le considerazioni fin qui riportate, integralmente condivise da questo Collegio, consentono dunque di ritenere priva di rilievo - ai fini che qui interessano - la distinzione tra rapina ed estorsione, essendo pacifica la riconducibilità di entrambe le figure criminose nell'alveo degli atti di "depredazione" di cui all'art. 1135 cod. nav. e all'art. 101 della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all
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