CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 aprile 2022
Cassazione n. 30181/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza emessa 1'11 aprile 2022, confermava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per l'ipotesi tentata di reato di cui all'art. 73, comma 1 e 6 DPR 309/1990, e art. 80, comma 2 (importazione di circa 60 kg di cocaina dal Sudamerica)i in concorso con altri coimputati giudicati separatamente, e riduceva la pena inflittagli dal Tribunale di Forlì, determinandola in anni tre di reclusione ed euro 10.000 di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato, in particolare, di aver collaborato attivamente con uno dei principali organizzatori dell'operazione, [OSCURATO:PERSONA], promuovendo un incontro tra costui e altri due Eit1123 organizzatori dell'importazione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], incontro tenutosi a Treviso nel gennaio 2014; nell'aver preso parte All'attività di reperimento dei finanziamenti per il pagamento della partita di stupefacente; nell'aver effettuato un viaggio in Ecuador attivando ben 4 utenze telefoniche al fine di eludere le intercettazioni dei suoi colloqui con [OSCURATO:PERSONA] nel corso della sua permanenza a Quito. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, elevando tre motivi. 4. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e) cod proc pen. La Corte d'appello si era basata sulle risultanze acquisite nel giudizio celebrato con rito abbreviato a carico dei coimputati, la cui responsabilità era stata definitivamente confermata da questa Corte di Cassazione, senza considerare che alcuni atti non erano presenti nel fasciolo del dibattimento del processo celebrato a carico del Caratozzolo; per di più non erano stati invece valutati gli elementi a discarico dell'imputato. In particolare, la Corte bolognese aveva erroneamente affermato l'esistenza di legami tra il Caratozzolo e gli altri coimputati, laddove risultavano contatti solo con l'Infantino; che il Caratozzolo era stato incaricato di trovare la società di copertura dell'operazione, fatto mai prospettato nella tesi accusatoria; aveva altresì affermato, ai fini della configurabilità del tentativo, che sarebbe stata individuata la società di copertura dell'operazione, attraverso la spedizione di pesce dal Sudamerica, elemento che invece doveva radicalmente escludersi alla luce delle risultanze protatorie in atti. Ancora, deduceva vizi di grave illogicità della motivazione in ordine alle condotte addebitate, in particolare l'incontro dell'8 gennaio 2014 tra Caratozzolo e Infantino e il Bocchini con il coimputato [OSCURATO:PERSONA]; la attività di ricerca di fondi per finanziare l'operazione ed il suàyiaggio in Ecuador. Quanto al primo episodio, la Corte bolognese aveva del tutto tralasciato la considerazione degli elementi escludenti l'oggetto illecito della riunione, motivando in modo illogico sui punti evidenziati nei motivi di appello, equivocando sia sul luogo dell'incontro, avvenuto nell'ufficio dell'imputato e non nella vettura; sul fatto che, durante il viaggio di rientro, il Bocchini e il [OSCURATO:PERSONA] non avessero mai parlato di accordi riguardanti la droga intercorsi con il duo [OSCURATO:PERSONA] in merito all'operazione. La sentenza impugnata aveva illogicamente spiegato il silenzio serbato durante il viaggio con la circostanza che il Bocchini sapesse di essere intercettato in auto, laddove la vettura non era quella del Bocchini ma del [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, i contatti tra il Caratozzolo e il Bocchini si erano interrotti ed emergevano inutili tentativi del Bocchini, insieme con il [OSCURATO:PERSONA], di contattare i " veneti" . Sempre nel corpo del motivo, si deduce il vizio di motiviazione circa la ritenuta idoneità del tentativo di importazione, posto che sarebbe stata indispensabile, a tal fine, una prima spedizione di merce lecita, al fine di ipotizzare almeno un inizio dell'esecuzione della attività illecita. Quanto, poi, alla attività di reperimento fondi, era emerso in dibattimento che altro soggetto, il [OSCURATO:PERSONA], si era dichiarato disposto a finanziarOl'acquisto di cocaina con 100 mila euro, come risultava da una intercettazione con il Bocchini; non era mai emerso che il Caratozzolo si fosse impegnato a reperire finanziamenti per il pagamento della droga ma era invece risultato che la ricerca di finanziamenti fosse destinata a risollevare la attività commerciale del Caratozzolo, richiamato più volte per ripianare le scoperture del proprio conto corrente sul quale aveva tratto assegni senza copertura. Quanto, infine, al viaggio in Ecuador, non vi era dimostrazione alcuna di una consegna di denaro nè della consegna delle carte telefoniche a complici sudamericani, laddove plausibile era invece la spiegazione fornita circa la ragione del viaggio, ossia quella di verificare la possibilità di una importazione di autovetture tipo van, attività rivelatasi non conveniente a causa delle tariffe doganali; inoltre, l'acquisto delle sim card ben poteva spiegarsi con l'intento di o comunicare senza affrontare i costi del proprio gestore telefonico per le chiamate intercontinentali. 5. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla regola dell'aldiM di ogni ragionevole dubbio avendo la Corte avuto la possibilità di vagliitre solide ricostruzioni del fatto dotate di un alto grado di plausibilità, tali da giungere ad una valutazione di non certezza circa la penale responsabilità dell'imputato. 6. Con il terzo ed ultimo motivo, li lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva. La Corte di appello non si era pronunciata in ordine alla richiesta di acquisire la copia della declaratoria di fallimento della società facente capo a Infantino e la visura personale camerale storica al fine di dimostrare come il Caratozzolo fosse da sempre stato un commerciante di autoveicoli. Insisteva per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata o per la rimessione degli atti alla Corte bolognese per il rinnovo della istruttoria. 7. Il procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, che si sostanzia in una serie di critiche tendenti ad una rivisitazione di elementi di puro fatto, non supera il vaglio di ammissibilità. 2. La Corte territoriale, lungi dall'utilizzare atti acquisiti soltanto nel giudizio abbreviato ove erano stati giudicati i coimputati e perciò non presenti nel fascicolo del dibattimento celebrato a carico del ricorrente, ha chiarito, nella premessa della sentenza impugnata, che la Corte di Cassazione aveva confermato la responsabilità dei predetti coimputati per i fatti contestati e quindi l'esistenza ormai incontrovertibile dei tentativo punibile di importazione di sostanza stupefacente dal Sudamerica. Ciò posto, ha proceduto esaminando, alla luce delle risultanze acquisite nel presente giudizio e dei motivi di appello proposti, la posizione dell'odierno ricorrente nel contesto accertato con statuizione definitiva. 3. Tanto premesso, deve sottolinearsi che in tema di motivi di ricorso per cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Nel solco the predetto consolidato indirizzo, si è precisato che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 4. Alla luce dei principi esposti, la decisione impugnata è del tutto priva del vizio di illogicità manifesta più volte lamentata dal ricorrente, anzi, al contrario, fornisce, su ogni rilievo proposto con i motivi di appello e reintrodotto in questa sede, risposte puntuali e immuni da aporie argomentative. Invero, quanto all'episodio dell'incontro avvenuto in data 8 gennaio 2014 tra il duo Bocchini - [OSCURATO:PERSONA] ed Infantino - Caratozzolo, in ordine alla deduzioni del ricorso riportate nella descrizione dei motivi, la Corte territoriale argomenta con un dato fattuale cui, con ragionamento immune da vizi logici, attribuisce fondamentale importanza nel complessivo quadro probatorio, ossia la circostanza che, per organizzare l'incontro con il Bocchini e il [OSCURATO:PERSONA], è proprio il Caratozzolo che telefona al [OSCURATO:PERSONA] utilizzando il telefono dell'Infantino, da ciò desumendo che i due lavorano ed agiscono insieme. Detto incontro è infatti preceduto dai contatti telefonici captati tra il Bocchini e l'ecuadoreno [OSCURATO:PERSONA], il quale si adopera per mettere in comunicazione il Bocchini e l'Infantìno, conosciuto da altri sudamericani, indicato come disponibile ad entrare nell'affare con il nome di " Marco": Immediatamente dopo, è proprio il Caratozzolo che chiama Bocchini utilizzando il cellulare dell'Infantino. Ancora, sottolinea la Corte come l'incontro effettivamente avvenuto l'8 gennaio nei pressi di Treviso, a Silea, sia stato poi seguito da altre captazioni intercettate tra Bocchini e Palacio, nelle quali il Palacio viene informato del fatto che il Bocchini ha incontrato " Marco" comunicando che " gli sembra ok ma ha bisogno di una azienda molto buona di gamberi". La sentenza impugnata, dunque, trae logicamente la conseguenza circa l'oggetto illecito dell'incontro nonchè della compartecipazione del Caratozzolo sia dai contatti precedenti e susseguenti il predetto incontro tra il Bocchini e i sudamericani, sia dal fatto che, appunto, le telefonate al Bocchini siano state eseguite dal Caratozzolo stesso, il tutto nel quadro incontrovertibile della esistenza della trattativa e della ricerca della ditta importatrice, cui peraltro fa riferimento il Bocchini nelle comunicazioni a Palacio. Quanto alla dedotta anomalia riguardante l'assenza di commenti nel viaggio di rientro in auto, la Corte territoriale si riferisce all'auto dell'Infantino, e quindi non a quella di Bocchini o Suda. Infine, con indiscutibile forza logica, la Corte territoriale osserva che( essendo evidentemente il Bocchini e il [OSCURATO:PERSONA] concentrati nella progettazione dì una importazione illecita, per cui sono stati condannati con sentenza irrevocabile in Cassazione (come comprovato anche dai contatti con i sudamericani prima e dopo l'incontro dell'8 gennaio 2014) non avrebbero mai effettuato un incontro con un soggetto estraneo, e cioè con il Caratozzolo. Le restanti doglianze, che riproducono gli stessi motivi proposti in appello, risultano disattese dalla sentenza impugnata con argomentazioni che non presentano alcun elemento di palese illogicità. Invero, relativamente alla mancata considerazione della decisività ( secondo la prospettazione dell'imputato) del fatto che il Bocchini si lamentasse del fatto che i veneti non rispondessero al telefono, a riprova che si erano disinteressati all'affare, la Corte motiva diffusamente argomentando che risulta parimenti comprovata, nel periodo immediatamente successivo all'incontro del gennaio 2014, l'attività del Caratozzolo, insieme all'Infantino ( desunta dalle dichiarazioni del direttore di banca Vergerio) volta a reperire finanziamenti. Ancora, la Corte fornisce adeguata motivazione relativamente alle doglianze del ricorrente in ordine alla finalità della ricerca di finanziamenti, a suo dire volta al risanamento della sua situazione finanziaria, in quanto aveva emesso assegni privi di copertura, nonché al tentativo di salvataggio della ditta dell'Infantino, dichiarata fallita nel luglio del 2014. Sul punto viene osservato che la difficile situazione economica del duo [OSCURATO:PERSONA] era un fatto pacificamente emerso, pienamente idoneo a giustificare l'interesse per la riuscita dell'operazione di narcotraffico in corso, dalla quale potevano trarre indiscutibili vantaggi economici; inoltre le richieste al direttore della banca si erano indirizzate alla ricerca di società che avrebbe potuto rilevare al fine di ottenere finanziamenti a loro nome, attività, questa, chiaramente volta alla ricerca di canali di liquidità utili a realizzare l'operazione prospettata nell'incontro avvenuto l'8 gennaio. Con argomentazione immune da vizi logici, inoltre, la sentenza impugnata valorizza l'elemento del viaggio in Ecuador effettuato dal Caratozzolo ( accompagnato a tal fine all'aereoporto di Venezia dall'Infantino) nel successivo mese di aprile, dopo che nel periodo gennaio - aprile si erano susseguite le attività di ricerca di società da rilevare al fine di reperire finanziamenti, segno che era costante l'interesse per la trattativa in corso, culminata con il viaggio in [OSCURATO:PERSONA] proposito, a confutazione della tesi difensiva, riproposta in questa sede come motivo di ricorso ; adombrando una insussistente manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, tesi secondo cui il ricorrente sarebbe andato in Ecuador allo scopo di comprare automobili, la Corte osserva come il viaggio del Carattozzolo sarebbe stato preannunciato dall'Infantino ai sudamericani, come non sarebbe spiegabile né l'interesse dell'Infantino che lo accompagna in aereporto, né le comunicazioni con l'Infantino dall'Ecuador mediante le sim card appositamente comprate prima di affrontare il viaggio. Non è, infine, illogica l'osservazione della Corte territoriale circa l'irrazionalità della scelta di affrontare un viaggio finalizzato al solo acquisto di automobili senza preventivamente informarsi del regime doganale vigente. 5. Da quanto esposto emerge platealmente come il corpo argomentativo delle sentenze di merito forniscAun quadro del tutto coerente con il materiale probatorio acquisito al giudizio e non risulta viziato da contraddittorietà o manifesta illogicità, laddove gli elementi evidenziati dal ricorrente non presentano il carattere di essenzialità nel quadro della valutazione complessiva delle risultanze istruttorie. 6. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla regola dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio avendo la Corte avuto la possibilità di vagliare solide ricostruzioni del fatto dotate di un alto grado di plausibilità, tali da giungere ad una valutazione di non certezza circa la penale responsabilità dell'imputato. Va infatti ribadito il principio secondo cui la condanna può essere pronunciata solo se l'imputato risulti colpevole "oltre ogni ragionevole dubbio", non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva una ricostruzione alternativa del fatto emersa in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale differente prospettazione sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice, il quale abbia individuato gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta posti a base della condanna, in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla prospettazione alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez.1, n.53512 del 17 luglio 2014, Rv.261600; Sez.4, n.22257 del 25 marzo 2014, Rv.259204). 7. Manifestamente infondato è parimenti il motivo inerente alla mancata ammissione di una prova decisiva, consistente nella acquisizione della documentazione attinente al fallimento dell'Infantino e alla attività commerciale di venditore di auto del ricorrente: si è già più sopra chiarito come la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione del tutto immune da censure circa la assoluta irrilevanza della documentazione predetta. 8. Segue a quanto esposto l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga