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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 maggio 2021

Cassazione n. 38536/2021

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la seguente .2c_ ORDINANZA sul ricorso 15793-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]' SOLINA e( elettivamente domiciliati nel suo studio in ALACA2,10 ( -P) \/1I- [OSCURATO:PERSONA] 45 ricoi'regitj contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rapp:--esenta,-ti difesi il primo da se medesimo, la seconda dal pr r-lo elettivamente domiciliati, nello studio dell'[OSCURATO:PERSONA] tae:e Ci,411c), r ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, pal.

D _ ltriricoiTenti avverso la sentenza n. 1775/2016 della COTE d'APRE-lie PALERMO, depositata il 27/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella carn,-rz, consiclic 03/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata in data 6,2.200 -i, i: Tribunale Palermo, Sezione Distaccata di Partinico, in par7:ale accoglimente dell'articolata domanda proposta, con atte c. citazicre 30.8.2000, da [OSCURATO:PERSONA], GIUSEPRI •DOLIZZI, FASIC, POLIZZI nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ANANlis. e .ii.LESSANDRi SILVESTRI, condannava questi ultimi alla rìrn:.-zoie degi sborU che aggettavano sullo spazio aereo del fondo ei ttwi. sito 1 - contrada [OSCURATO:PERSONA], censito al foglio :-..:3 del N.C.T, Partinico (p.11a 14) e alla rimozione o alliarreti-amEro a Oistanza legale dei pluviali e delle opere idrauliche cicrtte a pag. della C.T.U.; dichiarava che il fondo degli attor -,on era a3servito da servitù di stillicidio in favore del fonc:.) pei convenuti rigettava le domande riconvenzionali dei convenui d condanna al risarcimento dei danni per la distruzioni dl pozzo nerc preesistente all'interno della p.11a 14 e a ri -nozione Ce a recinzione abusiva della medesima p.11a; condr.:.n -ava i convenut alla rifusione delle spese di lite e CTU.

Avverso detta sentenza proponevanc appello soccombenti, al quale resistevano gli appellai.

Espletata nuova CTU, con sentenz.:, i 1775/2015 depositata in data 27.11.2015, la Corte d'ApneTh c Paien-nc, parziale accoglimento dell'appello, rigettavr:: .a domanda ;i condanna degli appellanti alla rimozione sporti e aE. rimozione o arretramento dei pluviali e id..-au!,che descritte a pag. 15 della CTU, depos4ii 7.1,2003,. confermando per il resto la sentenza irrIQ .._;r:3te.; dichiarava inammissibili le domande proposte con -E..tto [OSCURATO:PERSONA])pr3.1o. compensava le spese del giudizio d'appe , per un terzo condannando [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Fabio PoHiz , in solido, rifondere a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]:v2s:tri le spese restanti, ponendo a carico degli appellati, in sclido . !e spese ceia CTU espletata nel giudizio di appello.

In via preliminare, la Corte territoriale riteneva non sussistente una .-sii:uazione d, litispendenza o di pregiudizialità tra il giudizio 1-, :mcett.c e quei definito in appello con sentenza n. 767/2014 stessa Corte d'appello, sfavorevole agli appellanti, non esisi:enlo rapporto identità o di pregiudizialità tra l'azione di rì..endicaziore cie proprietà di un bene e l'azione negatoria, primc giudizio, che ha un ambito più ampio del se,.cordo, esige una. dimostrazione piena della proprietà da pa -te cI --ri se ne 3•::fen-rk titolare, che, invece, non è imposta con pari rftiore , a chi esercita un'azione negatoria (Cass. n. 4349 del 2000), né chi si difendi-, da essa, come nella fattispecie.

Nel merito, l Co;-te cl'Appeie richiamava il giudizio del CTU che, all'esito dela r uova ineagine espletata nel corso del giudizio di secondo gracl.:, .e±a giunto ai:i: conclusione che la p.11a 14 rappresentava una 2c,--_e comune ai c p.11e sia di proprietà degli appellanti che dell 3,7)pehati.

Ta •e conclusione si fondava in parte sulla nov a dro3uzior documentale degli appellanti (dichiarazione di s:Iccessione ce 26.10.1993) contestuale alla costituzione di esti u turni giudizio, produzione ammissibile perché nece,s, a:-ia ai soli fin della prova (Cass. n. 40 del 2015) e indaisabiie pe?' decisione.

Avverso detta sentenza propongono ricci-so Jer cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]:ni su la pase quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] e Alessadra '3"Ivestr. con controricorso.

Entrambe le parti hanno der memorie.[OSCURATO:PERSONA]

1. - Preliminarmente, va dichiarata la iimrisib1iLà oetz. produzione allegata alla memoria di cui all -t, 378 c.p_c. de: controricorrenti [depositata il 20/21.05.2021], •-Doiché, con essa si tenta di introdurre nel presente giudizio un (..; formatos' nel 2014, e quindi prima della sentenza irr. -Ar;rata, in epoca anteriore alla definizione del giudizio di appel: i.

Cass 1524- del 2018, secondo cui, nel giudizio di cassor e, il g udicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilen/ .d'ufficio, nor solo qualora emerga da atti comunque prodoW nel giudizio d merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicati 5 sia 'ornate successivamente alla sentenza impugnata; in ta (.E5G, infatti, produzione del documento che lo attesta non a: ostacolo re divieto posto dall'art. 372 c.p.c., che è limitato ai docurnert formatisi nel corso del giudizio di merito, ed è, in7ece, operante ove la parte invochi l'efficacia di giudicato ja pronulez- anteriore a quella impugnata, che non sia scata prodcnta re' precedenti gradi del processo).

In base allo ites3c: princ,pio, invece ammissibile la produzione del giudicato con le memor!c:- dei ricorrenti, trattandosi di giudicato formatos: ne 1018 e quird: dopo la sentenza impugnata [come si meglio s - dir giù aiiaintil.

D'altronde, la «garanzia di stabilità, colei,jE,té-. allatt.;azi r( dei principi costituzionali del giusto processo i ce l ragiDnevo:e durata, non trova ostacolo nel divieto posto cat'a,:-t. 37,2 cod proc. civ., il quale, riferendosi esclusivamente a: -documenti che potevano essere prodotti nel giudizio di [quali quel depositati, nella specie, dai controricorrenti c:o de. 20/21.5.2021], non si estende a quelli attest:ar-: a successiva formazione del giudicato, i quali, comprovano) a :3opravvenutz formazione di una regula iuris cui il giuclic .

Ti il doen-:i d conformarsi, attengono ad una circostanza cne suA) stesse interesse delle parti alla decisione, e sono quirct ai categoria dei documenti riguardanti l'arrrnissi2i tà del ri20'. -SC>,' (Cass., sez. un., n. 13916 del 2006).

E' stato altresì affermato che, «nel giudi:io :assazione, i giudicato esterno è, al pari del giudicato rievabe d'ufficio, non solo qualora emerga da atti conlung procodi re, giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cu- IHdicato s si formato [come nella specie] successivamerte 3 ra pronunci. della sentenza [d'appello] impugnata [in cas3aziore]; ta:e elemento non può essere incluso nel fatto, in guant3, pur nor identificandosi con gli elementi normativi astita è 32 e5s. assimilabile, essendo destinato a fissare li: leg,-)la c1,2 cas.c concreto, e partecipando, quindi, della inat3a lei comand giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce n un giucizio mero fatto.

Il suo accertamento, pertante, non costítuise patrimonio esclusivo delle parti, ma, miraH-,:ci, ad ev:tere formazione di giudicati contrastanti, confornemIrte al princip.c del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso tesse piJob=ico: sotteso alla funzione primaria del process:3, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle g:u Aiche attraverso la stabilità della decisione» (Cass, un,, n 1391( del 2006; conf. ex plurimis Cass. n. 1534 del I.E , n 26041 del 2010; Cass. n. 11112 del 2008).

2.1. - Con il primo motivo, i ricorrenti P:iii amentaro i.

«Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 345. c.Drima 3 c.p.o. dell'art. 184 c.p.c. nella formulazione vigente faione terripori: (inammissibilità della produzione di docurnen: n.evi nel di appello - assenza di richiesta di produ-zke di docurrert nell'atto di appello - mancata specificazoii€ lei docJrrert nell'atto di appello - decadenza di conti-opta -1e produrre nuovi documenti - assenza del requisín (. ella, novità: ce. documenti prodotti da controparte)».

Rilevav, - r: lcorrenti la sentenza impugnata aveva riformato quel. ci primo gract traendo elementi decisivi dai nuovi docurr ,=2.nti prodotti cadi, appellanti in sede di gravame.

Tali docurne t ror potevarc essere presi in considerazione in quanto la )1- PciuziT/le re giudizio di appello è inammissibile ai sensi 345 (Cass., sez. un., n. 8203 del 2005; Cass. r 5 21 de: 2016• Cass. n. 1990 del 2016).

2.2. - Con il secondo motivo, i ricorent deducone «Violazione e/o falsa applicazione dell'ad. -IV? ).c., 329 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. (il J:i'aipoelio illegittimamente deciso e riformato un capo nl:Ti irt,,ugrato deR- prima sentenza - non ha tenuto conto dell'acc.jeenza oar -zia..c di controparte - capo coperto da giudicato)».

Co -.

I ai:to di aPpei c i coniugi Anania-Silvestri chiedevano esclusiva, --,e,--,:e ci rifurnare la sentenza che li aveva condannati alla deg,i sport, aggettanti sulla p.11a 14, mentre non era impu: naì..a la pr, -.)nolzR: che li aveva condannati alla rimozione o I a:Tetrarrento distanza legale dei pluviali e delle opere idratuide [descritte pag. 15 della CTU]; pertanto la Corte distret:u3Ie :Aveva ',./iUat.c. l'art. 112 c.p.c. andando oltre i motivi speci, propost dadl appellanti.

2.3. Con il terzo motivo, i ricor-e-.,:i «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 29!1;c c. in reazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. (giudicato promamArLsr.-: sentenza.767/2014 prodotta in giudizio - accertarrient() fE:3:ite stato cl -,e [OSCURATO:PERSONA] non ha diritti sulla pila i4 dché la Corte_ territoriale non aveva tenuto conto del gI:..'cat„.) prorrianante dalla sentenza 767/2014 della Corte d Palermo, pendente tra le stesse parti, che si era lunziata suHE controversia relativa agli immobili oggetto del !:j u zio ed aue' esaminato tematiche analoghe, spiegando ch. l'trania non erE titolare di alcun diritto reale sulla p.11a 14 c.-3i -icorrenti _ La sentenza suddetta doveva ritenersi passa: é.3 ir gludt:ato r: mancanza di prova della sua impugri:v..o -1 - , l'accertamento in essa contenuto faceva statc • ccii &fatto trE, le parti.

2.4. - Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentarc l'«Omesso esame circa un punto decisivo - promanante dalla sentenza 767/2014 - oggetto di discusi-icle ie :Darti» giacché la Corte territoriale aveva omesso o e are i1 valor di giudicato promanante dalla suddetta ser•lonast:Inte l'immediata decisività del suddetto giudicato, [OSCURATO:PERSONA]. d appe, c. revocava l'ordinanza con cui aveva rimesso la sul ruolo pe - li richiamo del CTU al fine di fornire chiaL proprio seguito alla produzione della sentenza n. 767/21 - relLAienla del 20.6.2014 (prima utile).

3. - In considerazione della loro stretta co,-,n25.51311e: giuridica, i motivi terzo e quarto vanno Esaminati e decis. congiuntamente; detti motivi sono fondati e :o,,sequentemente vanno accolti, con assorbimento del primo e E E e :c.:ndo motvc.

3.1. Con le memorie autorizzate [: dati: 6.11.2020 e in data 13.05.2021] i ricorrenti ri(H -11..) prodctto. altri atti e documenti, la sentenza n. 797/21114, ca Corte d'Appello di Palermo e passata ir ftricicato datz, 2.3.2018, a seguito della relativa pronunci .:. di questa Corte (Cass. n. 4875 del 2018), con riguardo alla ita contrcive-si pendente tra le stesse parti, con la quale era s'latc accertato che gli Anania/Silvestri non avevano diritti sui f: (IC riccrrert Polizzi [cfr. foglio 103 particella 14 del Cornui-it:, d La Corte distrettuale - a fronte delle «e-i• ricicre procedurale formulate dagli appellati [Pol -;.LL 31Vatto ce. z, precisazione delle conclusioni sull'assunto deift .-sistenza di arz-. situazione di litispendenza o, in alternativa„ c pregiud:z.:aIta .r, senso tecnico tra il presente giudizio e quel,o .:e:Ato ii E. ,Dpe con la sentenza n. 767/2014 di questa C:ci-t):, s;•-a icrev'aie aci odierni appellanti [Anania/Silvestri]» - da un come non esistesse «rapporto di identità né rqiudizalit Sr: senso proprio tra l'azione di rivendicazione della prdprietà dS ur bene e l'azione negatoria, intesa ad esclude- diritti vantati da altri sullo stesso bene» (selit,i- imp..Arsta pag. 5); e, dall'altro lato, ometteva di :IEle -isposta a e_ conclusioni degli appellati, e quindi di dove-dia verificare la situazione di pregiudizialità dichiarancla « a itsperiden2i• rispetto al giudizio avente ad oggetto rivendicazione separatamente proposta da .1n3 -iia contro gli odierni appellati, definito con la serr:eriza n. 7€7,f201zi che ha confermato la sentenza n. 142/U :le: Tribunale d Palermo [...] e quindi ha rigettato la dornari.ra proposta dé--r [OSCURATO:PERSONA] il quale rivendicava la propri:7a esclusi\i'a striscia di terreno - larga m. 1,50 - che insiste :;_:11:3 :particella 14 domanda del tutto corrispondente a qu€ a rniLlata ne presente giudizio» (sentenza impugnata pag.3.3. - Ciò premesso, effettivamente la CoTe rritcle t violato le disposizioni fissate dagli artt. 115.1. 11.3 c.p:c., impongono al giudice di porre a fondamentc •l:3 decisone cl elementi probatori acquisiti in giudizio e l'ob ...31,.]:) Ci valutaziore T. delle prove acquisite .\,e -rrorr'av tenuto c:11,.:c, né altrimert valutato l'autorità promanante dalla evocata se:enza T57 da. . 2014, prodotta nel processo de quo, nella prrra uelle da. 20.06.2014, omettendo di tenerne conte di valutar a. nonostante la sua valenza fosse stata subitc a: ,prez :ata, glacch: in quella stessa udienza la Corte distrettua_e aveva revocate l'ordinanza fissata per la riconvocazione de T. chiari7nent; •,evidentemente.m tivata dal fatto che il tenere le la, senten2.a n 767/2014 avesse superato la necessità di -- -3o.-rere i rel:,--W1 chiarimenti richiesti al CTU.

Laddove, esseo evoc.ati: l'autorità di detta sentenza nel presente pm.::e.c ., la Corte l. appello avrebbe semmai dovuto applicare 3 7.. 337 c.p.c. prendere in esame l'opportunità di sospender .E postt che contro di essa era stato proposto ricorso ,)er a3sazione, pD dichiarato inammissibile (Cass. n. 4875 del 2ce. .),

3.4. - Va dunque compiuto un nuovo ana SLIHE scorti del detto giudicato, in ordine alla proprietà particella delle terreno in oggetto.

4. - In conclusione, vanno accolti il L ed il -quarte motivo di ricorso; con assorbimento del orini.: 3 del secolo motivo.

La sentenza impugnata deve essere tlric L2 cassata, relazione ai motivi accolti, e rinviata ad altra selicre della Corte d'appello di Palermo, che provvederà and- e al a I quidaziore delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo ed il quarto ricorso, ccA assorbimento dei restanti.

Cassa, in relazione n ceivi accoLi, (- rinvia ad altra sezione della Corte d'appell:: cht. provvederà anche alla liquidazione delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente .2c_ ORDINANZA sul ricorso 15793-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]' SOLINA e( elettivamente domiciliati nel suo studio in ALACA2,10 ( -P) \/1I- [OSCURATO:PERSONA] 45 ricoi'regitj contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rapp:--esenta,-ti difesi il primo da se medesimo, la seconda dal pr r-lo elettivamente domiciliati, nello studio dell'[OSCURATO:PERSONA] tae:e Ci,411c), r ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, pal. D _ ltriricoiTenti avverso la sentenza n. 1775/2016 della COTE d'APRE-lie PALERMO, depositata il 27/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella carn,-rz, consiclic 03/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata in data 6,2.200 -i, i: Tribunale Palermo, Sezione Distaccata di Partinico, in par7:ale accoglimente dell'articolata domanda proposta, con atte c. citazicre 30.8.2000, da [OSCURATO:PERSONA], GIUSEPRI •DOLIZZI, FASIC, POLIZZI nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ANANlis. e .ii.LESSANDRi SILVESTRI, condannava questi ultimi alla rìrn:.-zoie degi sborU che aggettavano sullo spazio aereo del fondo ei ttwi. sito 1 - contrada [OSCURATO:PERSONA], censito al foglio :-..:3 del N.C.T, Partinico (p.11a 14) e alla rimozione o alliarreti-amEro a Oistanza legale dei pluviali e delle opere idrauliche cicrtte a pag. della C.T.U.; dichiarava che il fondo degli attor -,on era a3servito da servitù di stillicidio in favore del fonc:.) pei convenuti rigettava le domande riconvenzionali dei convenui d condanna al risarcimento dei danni per la distruzioni dl pozzo nerc preesistente all'interno della p.11a 14 e a ri -nozione Ce a recinzione abusiva della medesima p.11a; condr.:.n -ava i convenut alla rifusione delle spese di lite e CTU. Avverso detta sentenza proponevanc appello soccombenti, al quale resistevano gli appellai. Espletata nuova CTU, con sentenz.:, i 1775/2015 depositata in data 27.11.2015, la Corte d'ApneTh c Paien-nc, parziale accoglimento dell'appello, rigettavr:: .a domanda ;i condanna degli appellanti alla rimozione sporti e aE. rimozione o arretramento dei pluviali e id..-au!,che descritte a pag. 15 della CTU, depos4ii 7.1,2003,. confermando per il resto la sentenza irrIQ .._;r:3te.; dichiarava inammissibili le domande proposte con -E..tto [OSCURATO:PERSONA])pr3.1o. compensava le spese del giudizio d'appe , per un terzo condannando [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Fabio PoHiz , in solido, rifondere a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]:v2s:tri le spese restanti, ponendo a carico degli appellati, in sclido . !e spese ceia CTU espletata nel giudizio di appello. In via preliminare, la Corte territoriale riteneva non sussistente una .-sii:uazione d, litispendenza o di pregiudizialità tra il giudizio 1-, :mcett.c e quei definito in appello con sentenza n. 767/2014 stessa Corte d'appello, sfavorevole agli appellanti, non esisi:enlo rapporto identità o di pregiudizialità tra l'azione di rì..endicaziore cie proprietà di un bene e l'azione negatoria, primc giudizio, che ha un ambito più ampio del se,.cordo, esige una. dimostrazione piena della proprietà da pa -te cI --ri se ne 3•::fen-rk titolare, che, invece, non è imposta con pari rftiore , a chi esercita un'azione negatoria (Cass. n. 4349 del 2000), né chi si difendi-, da essa, come nella fattispecie. Nel merito, l Co;-te cl'Appeie richiamava il giudizio del CTU che, all'esito dela r uova ineagine espletata nel corso del giudizio di secondo gracl.:, .e±a giunto ai:i: conclusione che la p.11a 14 rappresentava una 2c,--_e comune ai c p.11e sia di proprietà degli appellanti che dell 3,7)pehati. Ta •e conclusione si fondava in parte sulla nov a dro3uzior documentale degli appellanti (dichiarazione di s:Iccessione ce 26.10.1993) contestuale alla costituzione di esti u turni giudizio, produzione ammissibile perché nece,s, a:-ia ai soli fin della prova (Cass. n. 40 del 2015) e indaisabiie pe?' decisione. Avverso detta sentenza propongono ricci-so Jer cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]:ni su la pase quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] e Alessadra '3"Ivestr. con controricorso. Entrambe le parti hanno der memorie.[OSCURATO:PERSONA] 1. - Preliminarmente, va dichiarata la iimrisib1iLà oetz. produzione allegata alla memoria di cui all -t, 378 c.p_c. de: controricorrenti [depositata il 20/21.05.2021], •-Doiché, con essa si tenta di introdurre nel presente giudizio un (..; formatos' nel 2014, e quindi prima della sentenza irr. -Ar;rata, in epoca anteriore alla definizione del giudizio di appel: i. Cass 1524- del 2018, secondo cui, nel giudizio di cassor e, il g udicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilen/ .d'ufficio, nor solo qualora emerga da atti comunque prodoW nel giudizio d merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicati 5 sia 'ornate successivamente alla sentenza impugnata; in ta (.E5G, infatti, produzione del documento che lo attesta non a: ostacolo re divieto posto dall'art. 372 c.p.c., che è limitato ai docurnert formatisi nel corso del giudizio di merito, ed è, in7ece, operante ove la parte invochi l'efficacia di giudicato ja pronulez- anteriore a quella impugnata, che non sia scata prodcnta re' precedenti gradi del processo). In base allo ites3c: princ,pio, invece ammissibile la produzione del giudicato con le memor!c:- dei ricorrenti, trattandosi di giudicato formatos: ne 1018 e quird: dopo la sentenza impugnata [come si meglio s - dir giù aiiaintil. D'altronde, la «garanzia di stabilità, colei,jE,té-. allatt.;azi r( dei principi costituzionali del giusto processo i ce l ragiDnevo:e durata, non trova ostacolo nel divieto posto cat'a,:-t. 37,2 cod proc. civ., il quale, riferendosi esclusivamente a: -documenti che potevano essere prodotti nel giudizio di [quali quel depositati, nella specie, dai controricorrenti c:o de. 20/21.5.2021], non si estende a quelli attest:ar-: a successiva formazione del giudicato, i quali, comprovano) a :3opravvenutz formazione di una regula iuris cui il giuclic . Ti il doen-:i d conformarsi, attengono ad una circostanza cne suA) stesse interesse delle parti alla decisione, e sono quirct ai categoria dei documenti riguardanti l'arrrnissi2i tà del ri20'. -SC>,' (Cass., sez. un., n. 13916 del 2006). E' stato altresì affermato che, «nel giudi:io :assazione, i giudicato esterno è, al pari del giudicato rievabe d'ufficio, non solo qualora emerga da atti conlung procodi re, giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cu- IHdicato s si formato [come nella specie] successivamerte 3 ra pronunci. della sentenza [d'appello] impugnata [in cas3aziore]; ta:e elemento non può essere incluso nel fatto, in guant3, pur nor identificandosi con gli elementi normativi astita è 32 e5s. assimilabile, essendo destinato a fissare li: leg,-)la c1,2 cas.c concreto, e partecipando, quindi, della inat3a lei comand giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce n un giucizio mero fatto. Il suo accertamento, pertante, non costítuise patrimonio esclusivo delle parti, ma, miraH-,:ci, ad ev:tere formazione di giudicati contrastanti, confornemIrte al princip.c del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso tesse piJob=ico: sotteso alla funzione primaria del process:3, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle g:u Aiche attraverso la stabilità della decisione» (Cass, un,, n 1391( del 2006; conf. ex plurimis Cass. n. 1534 del I.E , n 26041 del 2010; Cass. n. 11112 del 2008). 2.1. - Con il primo motivo, i ricorrenti P:iii amentaro i. «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 345. c.Drima 3 c.p.o. dell'art. 184 c.p.c. nella formulazione vigente faione terripori: (inammissibilità della produzione di docurnen: n.evi nel di appello - assenza di richiesta di produ-zke di docurrert nell'atto di appello - mancata specificazoii€ lei docJrrert nell'atto di appello - decadenza di conti-opta -1e produrre nuovi documenti - assenza del requisín (. ella, novità: ce. documenti prodotti da controparte)». Rilevav, - r: lcorrenti la sentenza impugnata aveva riformato quel. ci primo gract traendo elementi decisivi dai nuovi docurr ,=2.nti prodotti cadi, appellanti in sede di gravame. Tali docurne t ror potevarc essere presi in considerazione in quanto la )1- PciuziT/le re giudizio di appello è inammissibile ai sensi 345 (Cass., sez. un., n. 8203 del 2005; Cass. r 5 21 de: 2016• Cass. n. 1990 del 2016). 2.2. - Con il secondo motivo, i ricorent deducone «Violazione e/o falsa applicazione dell'ad. -IV? ).c., 329 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. (il J:i'aipoelio illegittimamente deciso e riformato un capo nl:Ti irt,,ugrato deR- prima sentenza - non ha tenuto conto dell'acc.jeenza oar -zia..c di controparte - capo coperto da giudicato)». Co -. I ai:to di aPpei c i coniugi Anania-Silvestri chiedevano esclusiva, --,e,--,:e ci rifurnare la sentenza che li aveva condannati alla deg,i sport, aggettanti sulla p.11a 14, mentre non era impu: naì..a la pr, -.)nolzR: che li aveva condannati alla rimozione o I a:Tetrarrento distanza legale dei pluviali e delle opere idratuide [descritte pag. 15 della CTU]; pertanto la Corte distret:u3Ie :Aveva ',./iUat.c. l'art. 112 c.p.c. andando oltre i motivi speci, propost dadl appellanti. 2.3. Con il terzo motivo, i ricor-e-.,:i «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 29!1;c c. in reazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. (giudicato promamArLsr.-: sentenza.767/2014 prodotta in giudizio - accertarrient() fE:3:ite stato cl -,e [OSCURATO:PERSONA] non ha diritti sulla pila i4 dché la Corte_ territoriale non aveva tenuto conto del gI:..'cat„.) prorrianante dalla sentenza 767/2014 della Corte d Palermo, pendente tra le stesse parti, che si era lunziata suHE controversia relativa agli immobili oggetto del !:j u zio ed aue' esaminato tematiche analoghe, spiegando ch. l'trania non erE titolare di alcun diritto reale sulla p.11a 14 c.-3i -icorrenti _ La sentenza suddetta doveva ritenersi passa: é.3 ir gludt:ato r: mancanza di prova della sua impugri:v..o -1 - , l'accertamento in essa contenuto faceva statc • ccii &fatto trE, le parti. 2.4. - Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentarc l'«Omesso esame circa un punto decisivo - promanante dalla sentenza 767/2014 - oggetto di discusi-icle ie :Darti» giacché la Corte territoriale aveva omesso o e are i1 valor di giudicato promanante dalla suddetta ser•lonast:Inte l'immediata decisività del suddetto giudicato, [OSCURATO:PERSONA]. d appe, c. revocava l'ordinanza con cui aveva rimesso la sul ruolo pe - li richiamo del CTU al fine di fornire chiaL proprio seguito alla produzione della sentenza n. 767/21 - relLAienla del 20.6.2014 (prima utile). 3. - In considerazione della loro stretta co,-,n25.51311e: giuridica, i motivi terzo e quarto vanno Esaminati e decis. congiuntamente; detti motivi sono fondati e :o,,sequentemente vanno accolti, con assorbimento del primo e E E e :c.:ndo motvc. 3.1. Con le memorie autorizzate [: dati: 6.11.2020 e in data 13.05.2021] i ricorrenti ri(H -11..) prodctto. altri atti e documenti, la sentenza n. 797/21114, ca Corte d'Appello di Palermo e passata ir ftricicato datz, 2.3.2018, a seguito della relativa pronunci .:. di questa Corte (Cass. n. 4875 del 2018), con riguardo alla ita contrcive-si pendente tra le stesse parti, con la quale era s'latc accertato che gli Anania/Silvestri non avevano diritti sui f: (IC riccrrert Polizzi [cfr. foglio 103 particella 14 del Cornui-it:, d La Corte distrettuale - a fronte delle «e-i• ricicre procedurale formulate dagli appellati [Pol -;.LL 31Vatto ce. z, precisazione delle conclusioni sull'assunto deift .-sistenza di arz-. situazione di litispendenza o, in alternativa„ c pregiud:z.:aIta .r, senso tecnico tra il presente giudizio e quel,o .:e:Ato ii E. ,Dpe con la sentenza n. 767/2014 di questa C:ci-t):, s;•-a icrev'aie aci odierni appellanti [Anania/Silvestri]» - da un come non esistesse «rapporto di identità né rqiudizalit Sr: senso proprio tra l'azione di rivendicazione della prdprietà dS ur bene e l'azione negatoria, intesa ad esclude- diritti vantati da altri sullo stesso bene» (selit,i- imp..Arsta pag. 5); e, dall'altro lato, ometteva di :IEle -isposta a e_ conclusioni degli appellati, e quindi di dove-dia verificare la situazione di pregiudizialità dichiarancla « a itsperiden2i• rispetto al giudizio avente ad oggetto rivendicazione separatamente proposta da .1n3 -iia contro gli odierni appellati, definito con la serr:eriza n. 7€7,f201zi che ha confermato la sentenza n. 142/U :le: Tribunale d Palermo [...] e quindi ha rigettato la dornari.ra proposta dé--r [OSCURATO:PERSONA] il quale rivendicava la propri:7a esclusi\i'a striscia di terreno - larga m. 1,50 - che insiste :;_:11:3 :particella 14 domanda del tutto corrispondente a qu€ a rniLlata ne presente giudizio» (sentenza impugnata pag.3.3. - Ciò premesso, effettivamente la CoTe rritcle t violato le disposizioni fissate dagli artt. 115.1. 11.3 c.p:c., impongono al giudice di porre a fondamentc •l:3 decisone cl elementi probatori acquisiti in giudizio e l'ob ...31,.]:) Ci valutaziore T. delle prove acquisite .\,e -rrorr'av tenuto c:11,.:c, né altrimert valutato l'autorità promanante dalla evocata se:enza T57 da. . 2014, prodotta nel processo de quo, nella prrra uelle da. 20.06.2014, omettendo di tenerne conte di valutar a. nonostante la sua valenza fosse stata subitc a: ,prez :ata, glacch: in quella stessa udienza la Corte distrettua_e aveva revocate l'ordinanza fissata per la riconvocazione de T. chiari7nent; •,evidentemente.m tivata dal fatto che il tenere le la, senten2.a n 767/2014 avesse superato la necessità di -- -3o.-rere i rel:,--W1 chiarimenti richiesti al CTU. Laddove, esseo evoc.ati: l'autorità di detta sentenza nel presente pm.::e.c ., la Corte l. appello avrebbe semmai dovuto applicare 3 7.. 337 c.p.c. prendere in esame l'opportunità di sospender .E postt che contro di essa era stato proposto ricorso ,)er a3sazione, pD dichiarato inammissibile (Cass. n. 4875 del 2ce. .), 3.4. - Va dunque compiuto un nuovo ana SLIHE scorti del detto giudicato, in ordine alla proprietà particella delle terreno in oggetto. 4. - In conclusione, vanno accolti il L ed il -quarte motivo di ricorso; con assorbimento del orini.: 3 del secolo motivo. La sentenza impugnata deve essere tlric L2 cassata, relazione ai motivi accolti, e rinviata ad altra selicre della Corte d'appello di Palermo, che provvederà and- e al a I quidaziore delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo ed il quarto ricorso, ccA assorbimento dei restanti. Cassa, in relazione n ceivi accoLi, (- rinvia ad altra sezione della Corte d'appell:: cht. provvederà anche alla liquidazione delle
Sentenza Cassazione n. 38536/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris