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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 21992/2023

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SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10733/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, come da procura speciale in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA]: qualificazione operazioni a fini IVA Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, sez. staccata di Verona n. 120/15/13 depositata il 21/10/2013 e non notificata; Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l'avviso di accertamento per iva 2006 con il quale l'Ufficio, con riferimento alla fattura n. 18 emessa per l'ammontare di euro 350.000 nei confronti della società austriaca [OSCURATO:PERSONA] gesellschaft M.B.H., con sede in Austria, contestava alla contribuente l’erroneo l'assoggettamento ad iva della prestazione indicata in quanto riferibile ad attività di noleggio di macchinari e non ad attività di consulenza (che beneficia della non imponibilità iva ex art. 7 c. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972); ne riprendeva quindi l’importo che riteneva indebitamente detratto.

La CTP di Verona accoglieva il ricorso.

Appellava l'Ufficio.

Con la sentenza qui gravata la CTR ha accolto l'impugnazione dell'Amministrazione finanziaria sottolineando come dalla perizia che è stata redatta per la cessione del ramo d'azienda si ricava che “non tutti i beni crediti debiti e contratti inerenti il ramo d'azienda in oggetto vengono trasferiti ma solo certi beni e servizi”; inoltre il codice di attività indicato dalla società contribuente era quello Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] corrispondente al noleggio di macchine e di attrezzatura per lavori edile e del genio civile; lo studio di settore presentato era sempre stato quello relativo al predetto codice di attività; tale attività rappresentava al 100% dei ricavi conseguiti.

In ultimo, sempre con riferimento al contenuto dello studio di settore, al rigo D08 relativo alla manutenzione ed assistenza tecnica alla società appellata aveva risposto “NO” con ciò escludendo di fatto lo svolgimento dell'attività di consulenza.

Tutte queste circostanze facevano ritenere alla CTR che in sede di conferimento del ramo d'azienda non erano stati ceduti tutti i macchinari i servizi e i dipendenti per cui la società appellata aveva continuato a svolgere la sua attività di sé, risultando non fornita la prova da parte della contribuente di aver fornito una mera consulenza non imponibile ai fini iva.

Ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a due motivi; resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di gravame deduce la violazione dell'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere il giudice dell'appello mancato di valutare la documentazione afferente alla cessione del ramo d'azienda operato dalla società ricorrente (allegati 1 e 2 della perizia giurata di stima di cui al doc. n. 5 e libro cespiti di cui al doc. 9 del fascicolo di primo grado) da cui si evinceva l'impossibilità proprio in virtù della cessione sia delle specifiche attrezzature sia del relativo personale dipendente, di noleggiare macchinari atti alla idro demolizione non più nella disponibilità della stessa.

Secondo parte ricorrente la CTR, in sintesi, ove avesse preso in esame ridetti i documenti, avrebbe rilevato che la società - a seguito d ella cessione del ramo aziendale afferente al comparto della idro-demolizione - altro non poteva svolgere che un'attività di consulenza e non, come invece erroneamente statuito Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] dal giudice dell’appello, una prestazione di servizi quale erano necessari macchinari che non si trovavano più in suo possesso.

Il motivo non può trovare accoglimento per più ragioni.

In primo luogo, la censura risulta priva di collegamento con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non risiede solo nella identificazione dei beni trasferiti quale antecedente logico e giuridico della qualificazione della prestazione oggetto della fattura contestata.

Invero, il giudice dell'appello ha ritenuto che “deve anche soprattutto farsi rilevare che in effetti le maggiori perplessità nascono dalle stesse attestazione della società contribuente laddove questa sostiene che il suo codice di attività era il n. 71.32.00, che corrisponde a «noleggio di macchine di attrezzatura per lavori edili e del genio civile», lo studio di settore presentato è sempre stato quello relativo al predetto codice di attività, che tale attività rappresenta al 100% dei ricavi conseguiti. inoltre sempre con riferimento alla presentazione dello studio di settore, al rigo D08 relativo alla manutenzione ed assistenza tecnica, la società appellata aveva risposto “NO”, con ciò escludendo di fatto lo svolgimento dell'attività di consulenza” (sottolineatura nell’originale).

Da tali considerazioni deve evincersi come la CTR, valutando complessivamente le emergenze processuali e non la sola circostanza relativa alla presenza o meno dei beni oggetto dell'operazione nel patrimonio della società, abbia ritenuto in realtà che la contribuente “non ha dato la dimostrazione di aver fornito una mera consulenza”.

In altri termini, la decisione della pronuncia di appello non si basa solo sulla circostanza sulla quale si incentra la censura proposta con il motivo in esame ma viceversa sul complessivo esame di circostanze di fatto che il motivo non colpisce e che, come tali, restano immuni da ogni critica.

Secondariamente, il motivo deduce il mancato esame di fatti storici (il difetto di disponibilità in capo alla società contribuente dei beni di cui Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] si è detto) che invece sono stati presi debitamente in esame dalla sentenza impugnata, come si evince dalla sua lettura completa.

Invero la CTR ha accertato, sulla base della perizia redatta per la cessione del ramo d'azienda alla società cessionaria austriaca “che non tutti i beni crediti debiti e contratti inerenti il ramo d'azienda in oggetto vengono trasferiti ma solo certi beni e servizi”; si tratta di un accertamento in fatto il cui contenuto, corretto o erroneo che sia, non è più suscettibile di rivisitazione alcuna in questa sede di Legittimità.

Sotto questo profilo, nel suo concreto articolarsi nel prosieguo, il motivo costituisce una doglianza di merito con la quale la società contribuente intende sottoporre a questa Corte una propria valutazione dei fatti di causa difforme da quella ritenuta dal giudice dell'appello, sollecitando una rivisitazione delle valutazioni del meritus causae, operazione non consentita alla Corte Suprema.

In argomento, è sufficiente richiamare la sedimentata giurisprudenza di questa Corte (tra moltissime, la recente Cass. Sez.2 , Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021 seguita da Cass. Sez.3, Sentenza n. del 29/09/2021 ) se condo la quale la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili incassazione, sicchè rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] giudice di Legittimità degliaccertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.

Infine, il motivo è comunque privo di fondamento anche poiché ciò che si assume esser stato escluso dall’esame del giudice dell’appello non costituisce a ben vedere neppure fatto storico, nel senso processualmente inteso, dal momento che la circostanza relativa all'esistenza o meno nel patrimonio della società dei beni oggetto di noleggio è stata in realtà presa in esame dal giudice del gravame, come si è appena illustrato; e detto giudice che ha esaminato tale profilo giungendo a conclusioni diverse da quelle prospettate dal ricorrente.

Il secondo motivo deduce poi la violazione dell'art. 7 comma 4 lett. d) ed f) del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza impugnata erroneamente qualificato l'attività oggetto della fattura sottoposta a rilievo come prestazione di servizi, nello specifico servizio di noleggio, mentre la stessa andava correttamente qualificata come attività di consulenza in favore di soggetti esteri.

Alla luce delle circostanze in forza delle quali si è a divenuti al rigetto del motivo che precede il motivo in esame risulta inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo il suo accoglimento in ogni caso portare alla cassazione della sentenza impugnata (in argomento Cass. Sez.2, Sentenza n. del 27/01/2012; Cass. Sez.L, Sentenza n. del 15/01/2016) .

Pertanto, il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza. p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 5.800,00 oltre a spese prenotate a debito.

Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10733/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, come da procura speciale in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA]: qualificazione operazioni a fini IVA Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, sez. staccata di Verona n. 120/15/13 depositata il 21/10/2013 e non notificata; Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l'avviso di accertamento per iva 2006 con il quale l'Ufficio, con riferimento alla fattura n. 18 emessa per l'ammontare di euro 350.000 nei confronti della società austriaca [OSCURATO:PERSONA] gesellschaft M.B.H., con sede in Austria, contestava alla contribuente l’erroneo l'assoggettamento ad iva della prestazione indicata in quanto riferibile ad attività di noleggio di macchinari e non ad attività di consulenza (che beneficia della non imponibilità iva ex art. 7 c. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972); ne riprendeva quindi l’importo che riteneva indebitamente detratto. La CTP di Verona accoglieva il ricorso. Appellava l'Ufficio. Con la sentenza qui gravata la CTR ha accolto l'impugnazione dell'Amministrazione finanziaria sottolineando come dalla perizia che è stata redatta per la cessione del ramo d'azienda si ricava che “non tutti i beni crediti debiti e contratti inerenti il ramo d'azienda in oggetto vengono trasferiti ma solo certi beni e servizi”; inoltre il codice di attività indicato dalla società contribuente era quello Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] corrispondente al noleggio di macchine e di attrezzatura per lavori edile e del genio civile; lo studio di settore presentato era sempre stato quello relativo al predetto codice di attività; tale attività rappresentava al 100% dei ricavi conseguiti. In ultimo, sempre con riferimento al contenuto dello studio di settore, al rigo D08 relativo alla manutenzione ed assistenza tecnica alla società appellata aveva risposto “NO” con ciò escludendo di fatto lo svolgimento dell'attività di consulenza. Tutte queste circostanze facevano ritenere alla CTR che in sede di conferimento del ramo d'azienda non erano stati ceduti tutti i macchinari i servizi e i dipendenti per cui la società appellata aveva continuato a svolgere la sua attività di sé, risultando non fornita la prova da parte della contribuente di aver fornito una mera consulenza non imponibile ai fini iva. Ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a due motivi; resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di gravame deduce la violazione dell'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere il giudice dell'appello mancato di valutare la documentazione afferente alla cessione del ramo d'azienda operato dalla società ricorrente (allegati 1 e 2 della perizia giurata di stima di cui al doc. n. 5 e libro cespiti di cui al doc. 9 del fascicolo di primo grado) da cui si evinceva l'impossibilità proprio in virtù della cessione sia delle specifiche attrezzature sia del relativo personale dipendente, di noleggiare macchinari atti alla idro demolizione non più nella disponibilità della stessa. Secondo parte ricorrente la CTR, in sintesi, ove avesse preso in esame ridetti i documenti, avrebbe rilevato che la società - a seguito d ella cessione del ramo aziendale afferente al comparto della idro-demolizione - altro non poteva svolgere che un'attività di consulenza e non, come invece erroneamente statuito Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] dal giudice dell’appello, una prestazione di servizi quale erano necessari macchinari che non si trovavano più in suo possesso. Il motivo non può trovare accoglimento per più ragioni. In primo luogo, la censura risulta priva di collegamento con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non risiede solo nella identificazione dei beni trasferiti quale antecedente logico e giuridico della qualificazione della prestazione oggetto della fattura contestata. Invero, il giudice dell'appello ha ritenuto che “deve anche soprattutto farsi rilevare che in effetti le maggiori perplessità nascono dalle stesse attestazione della società contribuente laddove questa sostiene che il suo codice di attività era il n. 71.32.00, che corrisponde a «noleggio di macchine di attrezzatura per lavori edili e del genio civile», lo studio di settore presentato è sempre stato quello relativo al predetto codice di attività, che tale attività rappresenta al 100% dei ricavi conseguiti. inoltre sempre con riferimento alla presentazione dello studio di settore, al rigo D08 relativo alla manutenzione ed assistenza tecnica, la società appellata aveva risposto “NO”, con ciò escludendo di fatto lo svolgimento dell'attività di consulenza” (sottolineatura nell’originale). Da tali considerazioni deve evincersi come la CTR, valutando complessivamente le emergenze processuali e non la sola circostanza relativa alla presenza o meno dei beni oggetto dell'operazione nel patrimonio della società, abbia ritenuto in realtà che la contribuente “non ha dato la dimostrazione di aver fornito una mera consulenza”. In altri termini, la decisione della pronuncia di appello non si basa solo sulla circostanza sulla quale si incentra la censura proposta con il motivo in esame ma viceversa sul complessivo esame di circostanze di fatto che il motivo non colpisce e che, come tali, restano immuni da ogni critica. Secondariamente, il motivo deduce il mancato esame di fatti storici (il difetto di disponibilità in capo alla società contribuente dei beni di cui Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] si è detto) che invece sono stati presi debitamente in esame dalla sentenza impugnata, come si evince dalla sua lettura completa. Invero la CTR ha accertato, sulla base della perizia redatta per la cessione del ramo d'azienda alla società cessionaria austriaca “che non tutti i beni crediti debiti e contratti inerenti il ramo d'azienda in oggetto vengono trasferiti ma solo certi beni e servizi”; si tratta di un accertamento in fatto il cui contenuto, corretto o erroneo che sia, non è più suscettibile di rivisitazione alcuna in questa sede di Legittimità. Sotto questo profilo, nel suo concreto articolarsi nel prosieguo, il motivo costituisce una doglianza di merito con la quale la società contribuente intende sottoporre a questa Corte una propria valutazione dei fatti di causa difforme da quella ritenuta dal giudice dell'appello, sollecitando una rivisitazione delle valutazioni del meritus causae, operazione non consentita alla Corte Suprema. In argomento, è sufficiente richiamare la sedimentata giurisprudenza di questa Corte (tra moltissime, la recente Cass. Sez.2 , Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021 seguita da Cass. Sez.3, Sentenza n. del 29/09/2021 ) se condo la quale la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili incassazione, sicchè rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] giudice di Legittimità degliaccertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. Infine, il motivo è comunque privo di fondamento anche poiché ciò che si assume esser stato escluso dall’esame del giudice dell’appello non costituisce a ben vedere neppure fatto storico, nel senso processualmente inteso, dal momento che la circostanza relativa all'esistenza o meno nel patrimonio della società dei beni oggetto di noleggio è stata in realtà presa in esame dal giudice del gravame, come si è appena illustrato; e detto giudice che ha esaminato tale profilo giungendo a conclusioni diverse da quelle prospettate dal ricorrente. Il secondo motivo deduce poi la violazione dell'art. 7 comma 4 lett. d) ed f) del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza impugnata erroneamente qualificato l'attività oggetto della fattura sottoposta a rilievo come prestazione di servizi, nello specifico servizio di noleggio, mentre la stessa andava correttamente qualificata come attività di consulenza in favore di soggetti esteri. Alla luce delle circostanze in forza delle quali si è a divenuti al rigetto del motivo che precede il motivo in esame risulta inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo il suo accoglimento in ogni caso portare alla cassazione della sentenza impugnata (in argomento Cass. Sez.2, Sentenza n. del 27/01/2012; Cass. Sez.L, Sentenza n. del 15/01/2016) . Pertanto, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza. p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 5.800,00 oltre a spese prenotate a debito. Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
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