CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 30103/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
024 del Tribunale di Teramodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con ordinanza del 19 dicembre 2024, il Tribunale di Teramoriconosceva il vincolo della continuazione tra i reati oggetto dell’istanza formulataai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. dall’odierna ricorrente, senza, tuttavia,concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena alla luce diquanto evincibile dalla lettura del certificato del casellario giudiziale che nonconsentiva di formulare una prognosi positiva sulla futura astensione dalcommettere reati;rilevato che avversa detta ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente censurando la decisione per non avere tenuto conto della natura deibeni oggetto di furto, del fatto che gli ultimi episodi risalgono al 2016, che nonerano stati considerati i parametri dettati all’art. 133 cod. pen. ai fini dellavalutazione della pericolosità sociale della ricorrente;ritenuto che il ricorso sia inammissibile in parte perché tendente ad ottenere unarivalutazione degli elementi di fatto non consentita in sede di legittimità;dall’altro perché non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità,quando sia congruamente motivato, il provvedimento di rigetto della richiesta disospensione condizionale della pena, che trovi fondamento nella prognosisfavorevole sul futuro comportamento dell’imputato condannato (Sez. 6, n. 1173dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 1982, Rv. 152044-01);rilevato che, nel caso di specie, la motivazione è congrua, benché sintetica, inquanto basata su una prognosi sfavorevole effettuata sulla base della pluralità diprecedenti penali e, quindi, sulla base di uno dei parametri indicati dall’art. 133cod. pen. richiamato dall’art. 164 comma 1, cod. pen.;ritenuto pertanto che il ricorso, in quanto proposto per motivi manifestamenteinfondati, debba essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]