CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 maggio 2014
Cassazione n. 03461/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26725/2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]. -Intimato - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. ABRUZZO sezione staccata PESCARA n. 492/2014 depositata in data 08/05/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1. la controversia riguarda l’impugnazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell’avviso di accertamento, notificato il 30/12/2010, che recuperava a tassazione Irpef, per il 2004, il maggiore reddito di impresa accertato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., imputato per trasparenza al socio ex art. 116, t.u.i.r.; all’esito della verifica fiscale l’Amministrazione finanziaria aveva contestato alla società il reato di cui all’art. 10 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in ragione del fatto che quest’ultima, in fase endoprocedimentale, non aveva esibito le scritture contabili e la relativa documentazione, ad eccezione del registro dei verbali dell’assemblea e dei bilanci; 2. la Commissione tributaria provinciale di Chieti ha accolto il ricorso del contribuente con decisione (sentenza n. 215/2012) che è stata confermata dalla Commissione tributaria regionale dell ’Abruzzo, che ha rigettato l’appello dell’ufficio, per quanto qui rileva, sulla base delle seguenti considerazioni: (i) i termini dell’accertamento non sono raddoppiati se, in caso di reato per dichiarazione infedele, non sia dimostrabile la proposizione della denuncia prodromica all’instaurazione di un procedimento penale; (ii) nel solco della giurisprudenza di legittimità, è dato rilevare che l’Agenzia delle entrate non può agire contro una società estinta; (iii) ai fini della determinazione del reddito di impresa, in caso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, i costi sono deducibili purché il contribuente ne dimostri la sussistenza, l’ammontare e l’inerenza; (iv) il socio che, al fine didirimere la controversia con il fisco relativa alla mancata presentazione della dichiarazione annuale Iva, abbia aderito al condono di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, è comunque tenuto al pagamento delle sanzioni per omessa dichiarazione; 3. l’Agenzia delle entrate ricorre, con cinque motivi, per la cassazione della sentenza di appello; il contribuente non si è costituito; Consideratoche: 1. con il primo motivo di ricorso [«1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 43, dpr 600/1973, così come modificato dall’art. 37, commi 24, 25 e 26 d.l. 223/2006, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.»], l’ufficio censura la sentenza impugnata che afferma che, qualora non sia dimostrabile la proposizione di una denuncia penale, i termini dell’azione accertatrice non sono raddoppiati; 2. con il secondo motivo [«2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.»], l’ufficio censura la sentenza impugnata che svolge considerazioni su aspetti (quali la legittimazione processuale della società estinta, la natura della responsabilità del liquidatore e degli amministratori, la detrazione del costo di fatture per operazioni inesistenti, agli effetti del condono di cui alla legge n. 289 del 2002), estranei al tema del decidere, circoscritto alla verifica della sussistenza o meno dei presupposti per il raddoppio dei termini dell’accertamento; 3. con il terzo motivo [«3. Violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.»], l’ufficio censura l’irrilevanza, rispetto al tema del decidere, delle considerazioni della sentenza impugnata in punto di rappresentanza della società cancellata dal registro delle imprese e di responsabilità solidale del liquidatore e dell’amministratore di una S.p.a. ex art. 36, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, tenuto conto del dato di fatto che l’oggetto del giudizio riguarda la contestazione al socio di un reddito di partecipazione agli utili della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. - la quale aveva optato per il regime della tassazione per trasparenza (art. 116, t.u.i.r.) –maggiore del reddito dichiarato; 4. con il quarto motivo [«4. Violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.»], l’ufficio censura la sentenza impugnata che, enunciato il principio di diritto per il quale, ai fini della loro deducibilità, spetta al contribuente la prova della sussistenza, dell’ammontare e dell’inerenza dei costi correlati alle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, non spiega quali siano le prove offerte al riguardo dalla parte privata; 5. con il quinto motivo [«5. Violazione e falsa applicazione dell’art.132 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.»], si censura la motivazione apparente della sentenza impugnata che,sulla questione – per altro irrilevante - concernente le sanzioni in caso di condono Iva, prima ritiene legittima la pretesa impositiva, salvo poi, in maniera contraddittoria, respingere l’appello dell’ufficio; 6. il secondo, il terzo e il quinto motivo, il cui esame è prioritario perché attengono ad errores in procedendo, sono inammissibili; 6.1. le censure sono prive del carattere della decisività perché, come riconosce l’ufficio, non attingono il nucleo essenziale della sentenza, ma si appuntano contro taluni segmenti marginali del percorso argomentativo seguito dal giudice di appello ed esulano dal tema del decidere; 7. il quarto motivo è fondato; 7.1. per giurisprudenza pacifica di questa Corte (Cass. Sez. U.27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679; in termini, ex plurimis Cass. 23/09/2022, 27935; Cass. 08/11/2022, n. 32900) «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione». Nel nostro caso, in relazione alla ravvisata deducibilità dei costi connessi ad operazioni soggettivamente inesistenti, la sentenza è viziata da motivazione apparente perché si limita ad enunciare (in maniera corretta) il relativo principio di diritto, ma non spiega quali siano gli elementi obiettivi offerti dal contribuente a dimostrazione dell’effettività, dell’ammontare e dell’inerenza dei menzionati componenti negativi di reddito; 8. il primo motivo è fondato; 8.1. la sentenza impugnata, che nega la sussistenza del presupposto del raddoppio del termine di accertamento, si discosta dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, alla quale va dato seguito, secondo cui «In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili “ratione temporis”, presuppone l’insorgenza dell’obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte cost. nella sentenza n. 247 del 2011» (Cass. 09/08/2022, n. 24576). È utile sottolineare che nella specie sussisteva l’obbligo di denuncia penale e, infatti, nell’accertamento, trascritto per autosufficienza nel ricorso (cfr. pag. 8), si afferma che la società non era stata in grado di esibire le scritture contabili (eccetto“registro verbali di assemblea e bilanci”), e che pertanto «[era] stata accertata la violazione di carattere penale di cui all’art. 10 del d.lgs. 74/2000 (occultamento o distruzione di documenti contabili»; 9. in conclusione, accolti il primo e il quarto motivo, inammissibili i rimanenti, la sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di cassazione; P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione