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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26579/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 15210-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma nello studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] di Cambiano, n. 62; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 120/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 25/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30.11.2022 dal ConsigliereCRISTINA AMATO; [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso possessorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, per essere reintegrato nel possesso pieno, pacifico, legittimo Ric. 2018 n. 15210 sez.

S2 -ud. 30-11-2022 - 2 - e pubblico della corte di pertinenza della porzione immobiliare di cui era divenuto proprietario per donazione del 23.03.2001.

Lo spoglio lamentato sarebbe avvenuto nel giugno del 2006, quando il cancello della corte era rimasto privo di lucchetto, così consentendo l’accesso e l’utilizzo della corte pertinenziale per il parcheggio dell’auto del genero del Montillo;a dimostrazione dell’esclusività del possesso dell’attore, sarebbe intervenuta la costruzione di un muro divisorio tra la proprietà esclusiva della moglie del Montillo, [OSCURATO:PERSONA], e la corte di cui si discute, che precludeva proprio il passaggio dalla corte alla proprietà del resistente.

1.1. Assunte le dichiarazioni degli informatori, rigettata la domanda interdittale e proposta istanza di prosecuzione del giudizio nel merito, svoltosi senza faseistruttoria, il Tribunale adí to rigettava la domanda, fondando la decisione sull’esistenza di un compossesso esercitato (anche) dal resistente sulla corte pertinenziale di cui è causa.

2. Avverso tale decisione proponeva appello il [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corte d’Appello di Salerno che, con sentenza n. 120/2018, rigettava il gravame e condannava l’appellante alla rifusione delle spese di lite.

A sostegno della sua decisione,il giudice di seconde cure osservava che: -il giudice non è obbligato ad ammettere prove testimoniali nella fase di merito di un giudizio possessorio, se –in base alle dichiarazioni rese dagli informatori nella fase interdittale, e ad altri elementi – egli ritiene essersi formato il libero convincimento ai fini della decisione della causa; -risulta attendibile la versione fornita dal resistente in virtù della quale la famiglia Montillo-Sansivieri aveva la disponibilità della chiave della serratura di apertura del cancello di accesso alla corte di cui è causa dalla strada pubblica dal 1976, data dell’atto di divisione della Ric. 2018 n. 15210 sez.

S2 -ud. 30-11-2022 - 3 - corte, con la quale i due fratelli Sansivieri, Giovanni e Carmelo, rispettivamente il primo dante causa di [OSCURATO:PERSONA], coniuge del Montillo, eil secondo dante causa del [OSCURATO:PERSONA], avevano diviso al 50% la corte pertinenziale di cui si discute; - l’elevazione di un muro tra la proprietà esclusiva della famiglia Montillo-Sansivieri e la corte pertinenziale non rileva, stante invece il possesso a vantaggio della medesima famiglia della chiave di apertura del cancello di accesso alla corte.

3. Per la cassazione della predetta sentenza proponeva ricorso il [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi.

ResistevaCrescenzo Montillo depositando controricorso . [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 184 (formulazione previgente), 703, 669- sexiescod. proc. civ., in combinato disposto con gi artt. 2697 cod. civ. e 1168 cod. civ. (art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.).

Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello avrebbe fondato la sua decisione su prove atipiche rappresentate dalle dichiarazioni rese dagli informatori, per loro natura subordinate e sussidiarie, negando l’ingresso alla successiva fase probatoria(mediante acquisizione di prove testimoniali e interrogatorio formale) del giudizio dimerito.

1.1. Il motivo è infondato.

Com’è noto, invero, in tema di procedimento civile sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie,di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. sez. 2, n. 19717/2022; Cass. Sez. 2, n. 21127 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Nondimeno, il cattivo esercizio Ric. 2018 n. 15210 sez.

S2 -ud. 30-11-2022 - 4 - del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 1° co., n. 5), cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

Inconferenti, peraltro, i numerosi riferimenti alle pronunce di legittimitàriportate nel ricorso, ove – appunto – questa Corte ribadisce la libertà dei giudici di merito, espressa dalle locuzioni «non è vietato al giudice»oppure «non preclude l’ammissione di prova testimoniale», come correttamente ricorda la Corte distrettuale nella pronuncia impugnata, laddove afferma che il giudice non è obbligato ad ammettere prove testimoniali nella fase di merito, a condizione che il suo libero convincimento sia adeguatamente supportato e motivato(v. sentenza, p. 3 penultimo capoverso).

1.2. Del resto, la ricostruzione effettuata alle pp. 3 e 4 della sentenza impugnata sulla base degli elementi indiziari rappresentati dalle dichiarazioni degli informatori, peraltro coerenti con le risultanze documentali, appare plausibile e logicamente corretta, e pertanto si sottrae al sindacato di legittimità.

L a sentenza emessa all'esito del procedimento possessorio - che decide sul c.d. merito possessorio - ben può basarsi solo sugli elementi raccolti nella fase di sommaria cognizione allorché gli elementi acquisiti in tale fase consentano al giudice di definire la causa; «nei procedimenti possessori (...) le sommarie informazioni fornite dai testi nella prima fase del giudizioai sensi dell'art. 689 c.p.c., comma 1, sono idonee a fornire elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice, cioè elementi di prova, ai quali il giudice, in sede di decisione del merito, può fare ricorso per la Ric. 2018 n. 15210 sez.

S2 -ud. 30-11-2022 - 5 - formazione del suo convincimento» (c osì in motivazione Cass.20.1.2009, n. 1386, conf. di recente da Cass. Sez, 2, 08.05.2019 n. 12089).

1.3. In definitiva, la doglianza si traduce in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 703 cod. proc. civ., in combinato disposto congli artt.1140, 2697 e 1168 cod. civ. (art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.).

Lamenta il ricorrente che l’onere probatorio, ai fini della tutela del possesso exart. 1168 cod. civ., avrebbe dovuto esaurirsi e delimitarsi non oltre la consistenza del potere di fatto esercitato in via esclusiva dal [OSCURATO:PERSONA] sulla corte pertinenziale.

La prova di esistenza del titolo del compossesso da parte del resistente non poteva essere intesa anche come prova di esistenza di un titolo valido ed efficace, che involge non già questione in ordine al potere di fatto sulla cosa, tutelato ex art. 1168 cod. civ., bensì questione rilevante ai fini del diritto di possedere la cosa, checome tale esula dal giudizio possessorio.

2.1. Il motivo è infondato.

Non può dirsi il compossesso della famiglia Montillo-Sansivieriesser fondato su ragioni petitorie, posto che il giudice di seconde cure ha accolto la tesi per cui gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] avevano anch’essi la disponibilità delle chiavi della serratura del cancello che consentiva l’accesso alla corte dalla strada pubblica, quale prova del compossesso della corte di cui si discute.Il riferimento del giudice di seconde cure alla prova documentale (l’atto di divisione del 26.02.1076)è servito unicamente per ricostruire la vicenda storica, e stabilire come mai il Montillo fosse in possesso della chiave di apertura del cancello di accesso alla corte (v. sentenza, p. 3, ultimi 4 Ric. 2018 n. 15210 sez.

S2 -ud. 30-11-2022 - 6 - righi)e confermare, infine, la situazione di compossesso tra gli aventi causa dei due fratelli Sansivieri.

3. Con il terzo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto storico costituente oggetto di discussione tra le parti ed avente carattere decisivo (art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.).

Nella prospettazione del ricorrente, non sarebbe affatto irrilevante ed ininfluente (come pure affermato dal la Corte distrettuale) la circostanza vertente sulla prova della costruzione del muro divisorio tra la corte e la proprietà esclusiva dell’immobile abitato dalla famiglia Montillo-Sansivieri; muro elevato da quest’ultima, e dalla cui dimostrazione sarebbe derivata la prova presuntiva, a favore del [OSCURATO:PERSONA], dell’uso esclusivo della corte pertinenziale da parte di quest’ultimo, posto che detta corte nonavrebbe accesso alcuno dalla proprietà esclusiva Montillo-Sansivieri, proprio a causa della sopraelevazione del suddetto muro divisorio.

3.1. Il motivo è infondato, in quanto ripropone una diversa valutazione delle provepresuntive.

Come si é già detto ( s upra, punto 1.1.)la valutazione delle prove è lasciata alla discrezionalità del giudice del merito, purché adeguatamente e correttamente motivata.

A tal proposito, l’esclusione della deduzione presuntiva è stata motivata dal giudice di seconde cure, seppure implicitamente(v. sentenza, p. 4, 3° capoverso): il fatto che la corte pertinenziale sia stata circondata da un muro divisorio (probabilmente) elevato a cura dei Montillo - Sansivieri , non prova niente (quale fatto noto) circa il loro non uso della corte stessa; uso, viceversa , verosimilmente dimostrato dal fatto noto e comprovato del possesso della chiave del cancello e, quindi, del passo carrabile all’interno della corte.

4. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo.

Ric. 2018 n. 15210 sez.

S2 -ud. 30-11-2022 - 7 - P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €1.800,00 per compensi, oltre ad€200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15210-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma nello studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] di Cambiano, n. 62; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 120/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 25/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30.11.2022 dal ConsigliereCRISTINA AMATO; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso possessorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, per essere reintegrato nel possesso pieno, pacifico, legittimo Ric. 2018 n. 15210 sez. S2 -ud. 30-11-2022 - 2 - e pubblico della corte di pertinenza della porzione immobiliare di cui era divenuto proprietario per donazione del 23.03.2001. Lo spoglio lamentato sarebbe avvenuto nel giugno del 2006, quando il cancello della corte era rimasto privo di lucchetto, così consentendo l’accesso e l’utilizzo della corte pertinenziale per il parcheggio dell’auto del genero del Montillo;a dimostrazione dell’esclusività del possesso dell’attore, sarebbe intervenuta la costruzione di un muro divisorio tra la proprietà esclusiva della moglie del Montillo, [OSCURATO:PERSONA], e la corte di cui si discute, che precludeva proprio il passaggio dalla corte alla proprietà del resistente. 1.1. Assunte le dichiarazioni degli informatori, rigettata la domanda interdittale e proposta istanza di prosecuzione del giudizio nel merito, svoltosi senza faseistruttoria, il Tribunale adí to rigettava la domanda, fondando la decisione sull’esistenza di un compossesso esercitato (anche) dal resistente sulla corte pertinenziale di cui è causa. 2. Avverso tale decisione proponeva appello il [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corte d’Appello di Salerno che, con sentenza n. 120/2018, rigettava il gravame e condannava l’appellante alla rifusione delle spese di lite. A sostegno della sua decisione,il giudice di seconde cure osservava che: -il giudice non è obbligato ad ammettere prove testimoniali nella fase di merito di un giudizio possessorio, se –in base alle dichiarazioni rese dagli informatori nella fase interdittale, e ad altri elementi – egli ritiene essersi formato il libero convincimento ai fini della decisione della causa; -risulta attendibile la versione fornita dal resistente in virtù della quale la famiglia Montillo-Sansivieri aveva la disponibilità della chiave della serratura di apertura del cancello di accesso alla corte di cui è causa dalla strada pubblica dal 1976, data dell’atto di divisione della Ric. 2018 n. 15210 sez. S2 -ud. 30-11-2022 - 3 - corte, con la quale i due fratelli Sansivieri, Giovanni e Carmelo, rispettivamente il primo dante causa di [OSCURATO:PERSONA], coniuge del Montillo, eil secondo dante causa del [OSCURATO:PERSONA], avevano diviso al 50% la corte pertinenziale di cui si discute; - l’elevazione di un muro tra la proprietà esclusiva della famiglia Montillo-Sansivieri e la corte pertinenziale non rileva, stante invece il possesso a vantaggio della medesima famiglia della chiave di apertura del cancello di accesso alla corte. 3. Per la cassazione della predetta sentenza proponeva ricorso il [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi. ResistevaCrescenzo Montillo depositando controricorso . [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 184 (formulazione previgente), 703, 669- sexiescod. proc. civ., in combinato disposto con gi artt. 2697 cod. civ. e 1168 cod. civ. (art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.). Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello avrebbe fondato la sua decisione su prove atipiche rappresentate dalle dichiarazioni rese dagli informatori, per loro natura subordinate e sussidiarie, negando l’ingresso alla successiva fase probatoria(mediante acquisizione di prove testimoniali e interrogatorio formale) del giudizio dimerito. 1.1. Il motivo è infondato. Com’è noto, invero, in tema di procedimento civile sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie,di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. sez. 2, n. 19717/2022; Cass. Sez. 2, n. 21127 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). Nondimeno, il cattivo esercizio Ric. 2018 n. 15210 sez. S2 -ud. 30-11-2022 - 4 - del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 1° co., n. 5), cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892). Inconferenti, peraltro, i numerosi riferimenti alle pronunce di legittimitàriportate nel ricorso, ove – appunto – questa Corte ribadisce la libertà dei giudici di merito, espressa dalle locuzioni «non è vietato al giudice»oppure «non preclude l’ammissione di prova testimoniale», come correttamente ricorda la Corte distrettuale nella pronuncia impugnata, laddove afferma che il giudice non è obbligato ad ammettere prove testimoniali nella fase di merito, a condizione che il suo libero convincimento sia adeguatamente supportato e motivato(v. sentenza, p. 3 penultimo capoverso). 1.2. Del resto, la ricostruzione effettuata alle pp. 3 e 4 della sentenza impugnata sulla base degli elementi indiziari rappresentati dalle dichiarazioni degli informatori, peraltro coerenti con le risultanze documentali, appare plausibile e logicamente corretta, e pertanto si sottrae al sindacato di legittimità. L a sentenza emessa all'esito del procedimento possessorio - che decide sul c.d. merito possessorio - ben può basarsi solo sugli elementi raccolti nella fase di sommaria cognizione allorché gli elementi acquisiti in tale fase consentano al giudice di definire la causa; «nei procedimenti possessori (...) le sommarie informazioni fornite dai testi nella prima fase del giudizioai sensi dell'art. 689 c.p.c., comma 1, sono idonee a fornire elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice, cioè elementi di prova, ai quali il giudice, in sede di decisione del merito, può fare ricorso per la Ric. 2018 n. 15210 sez. S2 -ud. 30-11-2022 - 5 - formazione del suo convincimento» (c osì in motivazione Cass.20.1.2009, n. 1386, conf. di recente da Cass. Sez, 2, 08.05.2019 n. 12089). 1.3. In definitiva, la doglianza si traduce in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 703 cod. proc. civ., in combinato disposto congli artt.1140, 2697 e 1168 cod. civ. (art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.). Lamenta il ricorrente che l’onere probatorio, ai fini della tutela del possesso exart. 1168 cod. civ., avrebbe dovuto esaurirsi e delimitarsi non oltre la consistenza del potere di fatto esercitato in via esclusiva dal [OSCURATO:PERSONA] sulla corte pertinenziale. La prova di esistenza del titolo del compossesso da parte del resistente non poteva essere intesa anche come prova di esistenza di un titolo valido ed efficace, che involge non già questione in ordine al potere di fatto sulla cosa, tutelato ex art. 1168 cod. civ., bensì questione rilevante ai fini del diritto di possedere la cosa, checome tale esula dal giudizio possessorio. 2.1. Il motivo è infondato. Non può dirsi il compossesso della famiglia Montillo-Sansivieriesser fondato su ragioni petitorie, posto che il giudice di seconde cure ha accolto la tesi per cui gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] avevano anch’essi la disponibilità delle chiavi della serratura del cancello che consentiva l’accesso alla corte dalla strada pubblica, quale prova del compossesso della corte di cui si discute.Il riferimento del giudice di seconde cure alla prova documentale (l’atto di divisione del 26.02.1076)è servito unicamente per ricostruire la vicenda storica, e stabilire come mai il Montillo fosse in possesso della chiave di apertura del cancello di accesso alla corte (v. sentenza, p. 3, ultimi 4 Ric. 2018 n. 15210 sez. S2 -ud. 30-11-2022 - 6 - righi)e confermare, infine, la situazione di compossesso tra gli aventi causa dei due fratelli Sansivieri. 3. Con il terzo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto storico costituente oggetto di discussione tra le parti ed avente carattere decisivo (art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.). Nella prospettazione del ricorrente, non sarebbe affatto irrilevante ed ininfluente (come pure affermato dal la Corte distrettuale) la circostanza vertente sulla prova della costruzione del muro divisorio tra la corte e la proprietà esclusiva dell’immobile abitato dalla famiglia Montillo-Sansivieri; muro elevato da quest’ultima, e dalla cui dimostrazione sarebbe derivata la prova presuntiva, a favore del [OSCURATO:PERSONA], dell’uso esclusivo della corte pertinenziale da parte di quest’ultimo, posto che detta corte nonavrebbe accesso alcuno dalla proprietà esclusiva Montillo-Sansivieri, proprio a causa della sopraelevazione del suddetto muro divisorio. 3.1. Il motivo è infondato, in quanto ripropone una diversa valutazione delle provepresuntive. Come si é già detto ( s upra, punto 1.1.)la valutazione delle prove è lasciata alla discrezionalità del giudice del merito, purché adeguatamente e correttamente motivata. A tal proposito, l’esclusione della deduzione presuntiva è stata motivata dal giudice di seconde cure, seppure implicitamente(v. sentenza, p. 4, 3° capoverso): il fatto che la corte pertinenziale sia stata circondata da un muro divisorio (probabilmente) elevato a cura dei Montillo - Sansivieri , non prova niente (quale fatto noto) circa il loro non uso della corte stessa; uso, viceversa , verosimilmente dimostrato dal fatto noto e comprovato del possesso della chiave del cancello e, quindi, del passo carrabile all’interno della corte. 4. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo. Ric. 2018 n. 15210 sez. S2 -ud. 30-11-2022 - 7 - P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €1.800,00 per compensi, oltre ad€200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell
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