CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04101/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG. 33249/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 25 febbraio 2021 la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza in data 17 aprile 2018 del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Con il primo motivo di ricorso l'imputato deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla recidiva (così in rubrica). In realtà, contesta l'accertamento di responsabilità, perché non v'era stata alcuna cessione di stupefacente e gli era stata trovata solo una dose. Con il secondo motivo denuncia la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il primo motivo consiste in una generica censura di fatto che non si confronta con la motivazione resa dai Giudici di appello, i quali hanno accertato che l'imputato era stato visto dalla polizia giudiziaria proprio mentre stava consegnando all'acquirente l'involucro con un grammo di cocaina. Alla vista degli agenti, l'imputato aveva messo in tasca la droga. La perquisizione personale aveva dato esito positivo per la presenza dello stupefacente nella tasca destra del giubbino e di una banconota da euro 50, che costituiva il corrispettivo della cessione già incassato, nella tasca sinistra. Il proscioglimento 131-bis cod. pen. è stato motivatamente escluso, perché il fatto è stato stimato nel complesso grave. Oltre a trattarsi di cessione di cocaina, è emerso che l'imputato aveva già concluso con il cliente, identificato dagli agenti, l'accordo sulla cessione di altre quattro dosi di cocaina. Dall'analisi del cellulare era emerso poi che era un soggetto aduso allo spaccio e che aveva rapporti con terzi interessati alla sua attività illecita, tant'era vero che il giorno dell'arresto aveva risposto a un vocale, in cui gli si chiedeva "se avesse lavorato", inviando una foto ritraente un bel mazzetto di banconote. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, t RG 33249/2021 determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammend