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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 00271/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 4990/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv.Giuseppe della Pietra, domicilio digitale come in atti -controricorrente - Avversoil decreto di fissazione della comparizione delle parti per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emesso dal Tribunale di Napoli, giudice dell’esecuzione, in data non nota, nelle procedure esecutive immobiliari riunite NN. 102/2021 e 187/2022 R.G.E.; N. 4990/24R.G. udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del giorno 11.11.2025dal Consigliere r el atore dr.

S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Si evince dal ricorso in esame che a seguito di procedimento cautelare ex art.700 c.p.c., promosso da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Napoli (N. 3523/24 R.G.), dapprima assegnato al g.d. dr. [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente ricevette comunicazione di un provvedimento, a firma del giudice dr. [OSCURATO:PERSONA], del seguente tenore testuale: “il G.E. letto il ricorso depositato il 21.02.24 e visto il provvedimento 22.02.24 emesso dal G.I. nel procedimento rg. 3523/24, fissa per la comparizione delle parti l’udienza del 12.03.24 ore 12 e manda al ricorrente per la notifica nel termine perentoriodell’01.03.24”.

Ritenendo detto provvedimento illegittimo, perché adottato da giudice diverso da quello designato per la trattazione del ricorso d’urgenza, e per di più contro il quale sono stati presentati diversi esposti al C.S.M. e alla Procura della Repubblica, e perché “nessun provvedimento poteva essere adottato senza la sospensione dell’esecuzione e la rimessione degli atti al Magistrato competente, ai fini della valutazione che l’immobile in questione trovasi in zona altamente panoramica, archeologica, sottoposta ai limiti di tutela ambientale e comunque per un provvedimento emesso senza la previa comunicazione alla Sovrintendenza ai Monumenti e alla Sovrintendenza dei [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA]”, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto “ricorso per regolamento di giurisdizione e di competenza ex art. 41 cpc”, chiedendo “confermarsi il Giudice già nominato (dr.

Fiengo) e/o nominarsi un Magistrato che tenga conto della incompetenza ad esaminare il ricorso da parte del [OSCURATO:PERSONA], che in N. 4990/24R.G. ogni caso non poteva nominare in sua sostituzione, un altro Magistrato, informando anche per le competenze di Legge, ogni tecnico idoneo ad esaminare la zona, la non commerciabilità dei beni in questione, il diritto della concludente, già di fatto negato dal [OSCURATO:PERSONA], ad utilizzare i diritti di cui all’art. 540 c.c., previo esame dei diritti specifici all’eredità già all’esame di altro Magistrato (quota spettante alla moglie,quota x art. 540 c.c. a favore del coniuge, quota del 22% per ogni figlio quota a carico dei singoli chiamati all’eredità rispettivamente per le somme da essi dovuta, richiedenti i diritti spettanti al consumatore, per singole posizioni debitorie, mancata notifica a tutti gli obbligati e consorti)”.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] del Sasso.

Il P.G. ha depositato requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, la rimessione alle Sezioni Unite.

Le parti hanno depositato memoria.

Il collegio ha riservato il deposito entro sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 -Il ricorso in esame difetta dei requisiti minimi per rappresentare un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., né per regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., né in generale per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c. (v.

Cass. n. 4433/2022), non essendo concepibile confezionare una iniziativa priva del benché minimo costrutto, come quella che occupa, diretta ad una Corte di legittimità, con la formale rassegna delle conclusioni prima riportate.

In pratica, la vicenda concerne un procedimento avviato dalla Patierno dinanzi al Tribunale di Napoli sotto le insegne dell’art. 700 c.p.c. , con ricorso avverso N. 4990/24R.G. l’ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c., emesso dal g.e. partenopeo a seguito dell’aggiudicazione di un immobile ai danni dell’esecutata, odierna ricorrente .

Questa si duole, dinanzi a questa Corte,del fatto che, benché il ricorso cautelare fosse stato dapprima assegnato ad un certo giudice designato, successivamente il fascicolo sia transitato dinanzi al giudice dell’esecuzione (trattandosi, evidentemente, di questioni da delibare all’interno della relativa procedura esecutiva immobiliare, n.d.e.); e da tanto l’odierna ricorrente fa discendere non meglio precisati e confusi vulnera al proprio diritto di difesa , proponendo un “ricorso per regolamento di giurisdizione e di competenza ex art. 41 c.p.c.” e rassegnando le conclusioni già richiamate.

Orbene, prim’ancora che la lampante inammissibilità del ricorso, per non essere l’atto riconducibile ad alcuna delle ipotesi di cui agli artt. 41 e/o 42 c.p.c. (neppure essendo stata prospettata una questione di giurisdizione o di competenza in senso proprio), né all’ art. 360 c.p.c., esso è comunque improcedibileex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., perché - andando alla sostanza della anomala iniziativa intrapresa dalla odierna ricorrente - non è stat a depositata copia conforme del provvedimento da cui la Patierno ha ritenuto di essere stata lesa(verosimilmente, dovrebbe trattarsi d el decreto di fissazione dell’udienza, emesso dal giudice dell’esecuzione, dr.

Montefusco, di cui non è stata neppure indicata la data di deposito in ricorso ), ma solo il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. emesso in danno della stessa Patierno , che - benché presupposto dei lamentati vulnera, e peraltro suscettibile d i s ola opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c.- pacificamente non costituisce l’oggetto di questo stravagante giudizio.

N. 4990/24R.G. 2.1 - In definitiva, il ricorso è improcedibile : e tanto esime dal rilievo della manifesta e radicale sua inammissibilità per le ragioni suddette.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 2.2 -Ritiene, infine, la Corte di dover pronunciare condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., in accoglimento della richiesta in tal senso avanzata dal controricorrente.

Infatti, costituisce ormai ius receptum il principio per cui “ In tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., costituisce indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione - la proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza dell'infondatezza della domandao dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta” (Cass., Sez.

Un., n. 32001/2022).

Per quanto prima detto, risulta evidente come il ricorso qui in esame sia stato improntato a gravissimasuperficialità (ben superiore rispetto a quella collegata alla mera proposizione di una domanda inammissibile), essendosi invocata una pronuncia di questa Corte di legittimità in alcun modo riconducibile, sul piano oggettivo, al paradigma dettato dall’art. 360 c.p.c., senza neppure dimostrare di aver compiuto il “necessario sforzo interpretativo” presupposto per adire la N. 4990/24R.G.

Suprema Corte di cassazione, anzi improntando l’iniziativa a tesi non poco ardite ed in assoluto contrasto con elementari regole del diritto processuale civile.

Pertanto, stante l’abuso dello strumento impugnatorio da parte dell’odierna ricorrente, si ritiene equo parametrare l’importo della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., ad una somma pari all’importo delle spese di lite infraliquidate.

In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M la Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrent e alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidatein € 9.800,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.Condanna altresì la ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento della somma di € 9.800,00 in favore del controricorrente, oltre interessi legali da oggi al soddisfo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 4990/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv.Giuseppe della Pietra, domicilio digitale come in atti -controricorrente - Avversoil decreto di fissazione della comparizione delle parti per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emesso dal Tribunale di Napoli, giudice dell’esecuzione, in data non nota, nelle procedure esecutive immobiliari riunite NN. 102/2021 e 187/2022 R.G.E.; N. 4990/24R.G. udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del giorno 11.11.2025dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Si evince dal ricorso in esame che a seguito di procedimento cautelare ex art.700 c.p.c., promosso da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Napoli (N. 3523/24 R.G.), dapprima assegnato al g.d. dr. [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente ricevette comunicazione di un provvedimento, a firma del giudice dr. [OSCURATO:PERSONA], del seguente tenore testuale: “il G.E. letto il ricorso depositato il 21.02.24 e visto il provvedimento 22.02.24 emesso dal G.I. nel procedimento rg. 3523/24, fissa per la comparizione delle parti l’udienza del 12.03.24 ore 12 e manda al ricorrente per la notifica nel termine perentoriodell’01.03.24”. Ritenendo detto provvedimento illegittimo, perché adottato da giudice diverso da quello designato per la trattazione del ricorso d’urgenza, e per di più contro il quale sono stati presentati diversi esposti al C.S.M. e alla Procura della Repubblica, e perché “nessun provvedimento poteva essere adottato senza la sospensione dell’esecuzione e la rimessione degli atti al Magistrato competente, ai fini della valutazione che l’immobile in questione trovasi in zona altamente panoramica, archeologica, sottoposta ai limiti di tutela ambientale e comunque per un provvedimento emesso senza la previa comunicazione alla Sovrintendenza ai Monumenti e alla Sovrintendenza dei [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA]”, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto “ricorso per regolamento di giurisdizione e di competenza ex art. 41 cpc”, chiedendo “confermarsi il Giudice già nominato (dr. Fiengo) e/o nominarsi un Magistrato che tenga conto della incompetenza ad esaminare il ricorso da parte del [OSCURATO:PERSONA], che in N. 4990/24R.G. ogni caso non poteva nominare in sua sostituzione, un altro Magistrato, informando anche per le competenze di Legge, ogni tecnico idoneo ad esaminare la zona, la non commerciabilità dei beni in questione, il diritto della concludente, già di fatto negato dal [OSCURATO:PERSONA], ad utilizzare i diritti di cui all’art. 540 c.c., previo esame dei diritti specifici all’eredità già all’esame di altro Magistrato (quota spettante alla moglie,quota x art. 540 c.c. a favore del coniuge, quota del 22% per ogni figlio quota a carico dei singoli chiamati all’eredità rispettivamente per le somme da essi dovuta, richiedenti i diritti spettanti al consumatore, per singole posizioni debitorie, mancata notifica a tutti gli obbligati e consorti)”. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] del Sasso. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, la rimessione alle Sezioni Unite. Le parti hanno depositato memoria. Il collegio ha riservato il deposito entro sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 -Il ricorso in esame difetta dei requisiti minimi per rappresentare un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., né per regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., né in generale per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c. (v. Cass. n. 4433/2022), non essendo concepibile confezionare una iniziativa priva del benché minimo costrutto, come quella che occupa, diretta ad una Corte di legittimità, con la formale rassegna delle conclusioni prima riportate. In pratica, la vicenda concerne un procedimento avviato dalla Patierno dinanzi al Tribunale di Napoli sotto le insegne dell’art. 700 c.p.c. , con ricorso avverso N. 4990/24R.G. l’ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c., emesso dal g.e. partenopeo a seguito dell’aggiudicazione di un immobile ai danni dell’esecutata, odierna ricorrente . Questa si duole, dinanzi a questa Corte,del fatto che, benché il ricorso cautelare fosse stato dapprima assegnato ad un certo giudice designato, successivamente il fascicolo sia transitato dinanzi al giudice dell’esecuzione (trattandosi, evidentemente, di questioni da delibare all’interno della relativa procedura esecutiva immobiliare, n.d.e.); e da tanto l’odierna ricorrente fa discendere non meglio precisati e confusi vulnera al proprio diritto di difesa , proponendo un “ricorso per regolamento di giurisdizione e di competenza ex art. 41 c.p.c.” e rassegnando le conclusioni già richiamate. Orbene, prim’ancora che la lampante inammissibilità del ricorso, per non essere l’atto riconducibile ad alcuna delle ipotesi di cui agli artt. 41 e/o 42 c.p.c. (neppure essendo stata prospettata una questione di giurisdizione o di competenza in senso proprio), né all’ art. 360 c.p.c., esso è comunque improcedibileex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., perché - andando alla sostanza della anomala iniziativa intrapresa dalla odierna ricorrente - non è stat a depositata copia conforme del provvedimento da cui la Patierno ha ritenuto di essere stata lesa(verosimilmente, dovrebbe trattarsi d el decreto di fissazione dell’udienza, emesso dal giudice dell’esecuzione, dr. Montefusco, di cui non è stata neppure indicata la data di deposito in ricorso ), ma solo il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. emesso in danno della stessa Patierno , che - benché presupposto dei lamentati vulnera, e peraltro suscettibile d i s ola opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c.- pacificamente non costituisce l’oggetto di questo stravagante giudizio. N. 4990/24R.G. 2.1 - In definitiva, il ricorso è improcedibile : e tanto esime dal rilievo della manifesta e radicale sua inammissibilità per le ragioni suddette. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 2.2 -Ritiene, infine, la Corte di dover pronunciare condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., in accoglimento della richiesta in tal senso avanzata dal controricorrente. Infatti, costituisce ormai ius receptum il principio per cui “ In tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., costituisce indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione - la proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza dell'infondatezza della domandao dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta” (Cass., Sez. Un., n. 32001/2022). Per quanto prima detto, risulta evidente come il ricorso qui in esame sia stato improntato a gravissimasuperficialità (ben superiore rispetto a quella collegata alla mera proposizione di una domanda inammissibile), essendosi invocata una pronuncia di questa Corte di legittimità in alcun modo riconducibile, sul piano oggettivo, al paradigma dettato dall’art. 360 c.p.c., senza neppure dimostrare di aver compiuto il “necessario sforzo interpretativo” presupposto per adire la N. 4990/24R.G. Suprema Corte di cassazione, anzi improntando l’iniziativa a tesi non poco ardite ed in assoluto contrasto con elementari regole del diritto processuale civile. Pertanto, stante l’abuso dello strumento impugnatorio da parte dell’odierna ricorrente, si ritiene equo parametrare l’importo della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., ad una somma pari all’importo delle spese di lite infraliquidate. In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M la Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrent e alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidatein € 9.800,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.Condanna altresì la ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento della somma di € 9.800,00 in favore del controricorrente, oltre interessi legali da oggi al soddisfo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così de
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