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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14264/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23130-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; LÌ& - intimata - avverso la sentenza n. 6577/16/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] della Congregazione degli Olbiati di [OSCURATO:PERSONA] di Sales impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma tre cartelle di pagamento deducendo la decadenza dei termini. 2.[OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso liquidando le spese processuali in C 500,00 3.La sentenza veniva impugnata, in punto di spese, dalla contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] della Lazio accoglieva l'appello liquidando le spese in C 1.500,00 per ciascun grado. 4.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di un unico motivo.

L' Agenzia delle Entrate e Riscossioni non ha svolto attività difensiva. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 88,91,92 2 comma, 132 2 comma nr 4 cpc, 2233, 2 comma cc 13 d.l. 132/2014, d.m. 55/2014, 12, 15 e 36 2 comma d.lvo 546/92 ,3,24,25,97,102,104 e 111 Cost. 21 e 47 CDUFUE per non avere la CTR, nel riliquidare le spese del giudizio di primo grado, motivato lo scostamento Ric. 2020 n. 23130 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -2- rispetto alla nota spese presentata dal legale del contribuente ed, in ogni caso, per non essersi attenuta ai minimi tariffari. 2.11 motivo è fondato. 2.1 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale «in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma della L. n. 794 del 1942, art. 24 (Cass. 14038 n. 21791/2015)». 2.2 Per quanto concerne il divieto da parte del giudice di liquidazione delle spese al di sotto dei limiti tariffari questo Collegio ha avuto modo di precisare che << l'opinione secondo la quale il D.L.

Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, nella parte in cui determina un limite minimo ai compensi tabellarmente previsti (art. 4) non può considerarsi derogativo del Decreto n. 140, emesso dallo stesso Ministero il 20/7/2012, il quale, stabilendo in via generale i compensi di tutte le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, al suo art. 1, comma 7, dispone che "In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa", non è condivisa dalla Corte, in quanto: come ricorda lo stesso controricorrente, il D.M. n. 140, risulta essere stato emanato (D.L. n. 1 del 2012, conv. nella L. n. 27 del 2012) allo scopo di Ric. 2020 n. 23130 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -3- favorire la liberalizzazione della concorrenza e del mercato, adempiendo alle indicazioni della UE, a tal fine rimuovendo i limiti massimi e minimi, così da lasciare le parti contraenti (nella specie, l'avvocato e il suo assistito) libere di pattuire il compenso per l'incarico professionale; per contro, il giudice resta tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55, il quale non prevale sul D.M. n. 140, per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, poichè, diversamente da quanto affermato dall'Amministrazione resistente, non è il D.M. n. 140 - evidentemente generalista e rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente (ed infatti, l'intervento del giudice ivi preso in considerazione riguarda il caso in cui fra le parti non fosse stato preventivamente stabilito il compenso o fosse successivamente insorto conflitto) - a prevalere, ma il D.M. n. 55, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa (cfr.tra le tante Cass.1018/2018) 2.3 Nella fattispecie in esame la CTR, nel riliquidare le spese del giudizio di primo grado in complessive C 1.500,00 non solo non ha spiegato le ragioni della drastica riduzione della nota spese (C 8.895,00) presentata dalla parte vittoriosa ma si è tenuta al di sotto dei limiti imposti dal D.M. n. 55, tenuto conto dello scaglione di riferimento in relazione al valore della causa (da C 52.001,00 a C 98.195,00 ) e pur applicata la riduzione massima, in ragione della speciale semplicità dell'affare (art. 4, cit.).

4. Il ricorso va quindi accolto con cassazione della sentenza e 1.-14 il L.) rinvio alla CTR della tarrTa_rtal in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Ric. 2020 n. 23130 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -4- PQM La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23130-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; LÌ& - intimata - avverso la sentenza n. 6577/16/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] della Congregazione degli Olbiati di [OSCURATO:PERSONA] di Sales impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma tre cartelle di pagamento deducendo la decadenza dei termini. 2.[OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso liquidando le spese processuali in C 500,00 3.La sentenza veniva impugnata, in punto di spese, dalla contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] della Lazio accoglieva l'appello liquidando le spese in C 1.500,00 per ciascun grado. 4.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di un unico motivo. L' Agenzia delle Entrate e Riscossioni non ha svolto attività difensiva. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 88,91,92 2 comma, 132 2 comma nr 4 cpc, 2233, 2 comma cc 13 d.l. 132/2014, d.m. 55/2014, 12, 15 e 36 2 comma d.lvo 546/92 ,3,24,25,97,102,104 e 111 Cost. 21 e 47 CDUFUE per non avere la CTR, nel riliquidare le spese del giudizio di primo grado, motivato lo scostamento Ric. 2020 n. 23130 sez. MT - ud. 09-03-2022 -2- rispetto alla nota spese presentata dal legale del contribuente ed, in ogni caso, per non essersi attenuta ai minimi tariffari. 2.11 motivo è fondato. 2.1 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale «in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma della L. n. 794 del 1942, art. 24 (Cass. 14038 n. 21791/2015)». 2.2 Per quanto concerne il divieto da parte del giudice di liquidazione delle spese al di sotto dei limiti tariffari questo Collegio ha avuto modo di precisare che << l'opinione secondo la quale il D.L. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, nella parte in cui determina un limite minimo ai compensi tabellarmente previsti (art. 4) non può considerarsi derogativo del Decreto n. 140, emesso dallo stesso Ministero il 20/7/2012, il quale, stabilendo in via generale i compensi di tutte le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, al suo art. 1, comma 7, dispone che "In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa", non è condivisa dalla Corte, in quanto: come ricorda lo stesso controricorrente, il D.M. n. 140, risulta essere stato emanato (D.L. n. 1 del 2012, conv. nella L. n. 27 del 2012) allo scopo di Ric. 2020 n. 23130 sez. MT - ud. 09-03-2022 -3- favorire la liberalizzazione della concorrenza e del mercato, adempiendo alle indicazioni della UE, a tal fine rimuovendo i limiti massimi e minimi, così da lasciare le parti contraenti (nella specie, l'avvocato e il suo assistito) libere di pattuire il compenso per l'incarico professionale; per contro, il giudice resta tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55, il quale non prevale sul D.M. n. 140, per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, poichè, diversamente da quanto affermato dall'Amministrazione resistente, non è il D.M. n. 140 - evidentemente generalista e rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente (ed infatti, l'intervento del giudice ivi preso in considerazione riguarda il caso in cui fra le parti non fosse stato preventivamente stabilito il compenso o fosse successivamente insorto conflitto) - a prevalere, ma il D.M. n. 55, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa (cfr.tra le tante Cass.1018/2018) 2.3 Nella fattispecie in esame la CTR, nel riliquidare le spese del giudizio di primo grado in complessive C 1.500,00 non solo non ha spiegato le ragioni della drastica riduzione della nota spese (C 8.895,00) presentata dalla parte vittoriosa ma si è tenuta al di sotto dei limiti imposti dal D.M. n. 55, tenuto conto dello scaglione di riferimento in relazione al valore della causa (da C 52.001,00 a C 98.195,00 ) e pur applicata la riduzione massima, in ragione della speciale semplicità dell'affare (art. 4, cit.). 4. Il ricorso va quindi accolto con cassazione della sentenza e 1.-14 il L.) rinvio alla CTR della tarrTa_rtal in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. Ric. 2020 n. 23130 sez. MT - ud. 09-03-2022 -4- PQM La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del
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