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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 luglio 1994

Cassazione n. 22870/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/07/1994 avverso la sentenza del 27/06/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 27/06/2022, la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 11/02/2021 del G.i.p. del Tribunale di Milano, emessa in esito a giudizio abbreviato, esclusa la recidiva contestata e ritenute le già concesse attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante residua (della commissione della violenza o minaccia da più persone riunite), rideterminava la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina impropria.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge per l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 56 cod. pen., con la conseguente omessa riqualificazione del fatto contestato in termini di delitto tentato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito (si veda, in particolare, la pag. 2 della sentenza impugnata in ordine alla corretta qualificazione del fatto criminoso come consumato, attesa l'acquisizione dell'autonoma disponibilità della refurtiva in capo all'imputato, a nulla rilevando che la collanina oggetto della sottrazione sia stata rinvenuta addosso al suo complice e recuperata poco dopo dai Carabinieri, in quanto la rapina era già stata compiuta e perfettamente realizzata: con la conseguenza che, rispetto a ciò, la temporaneità del possesso conseguito non assume rilevanza nel senso delle configurazione del reato nella forma del tentativo); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge per l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., è inammissibile poiché è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati adeguati riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (si veda, in particolare, la pag. 3 della sentenza impugnata in punto di dosimetria della pena, contenuta ben al di sotto della media edittale); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/07/1994 avverso la sentenza del 27/06/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 27/06/2022, la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 11/02/2021 del G.i.p. del Tribunale di Milano, emessa in esito a giudizio abbreviato, esclusa la recidiva contestata e ritenute le già concesse attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante residua (della commissione della violenza o minaccia da più persone riunite), rideterminava la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina impropria. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge per l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 56 cod. pen., con la conseguente omessa riqualificazione del fatto contestato in termini di delitto tentato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito (si veda, in particolare, la pag. 2 della sentenza impugnata in ordine alla corretta qualificazione del fatto criminoso come consumato, attesa l'acquisizione dell'autonoma disponibilità della refurtiva in capo all'imputato, a nulla rilevando che la collanina oggetto della sottrazione sia stata rinvenuta addosso al suo complice e recuperata poco dopo dai Carabinieri, in quanto la rapina era già stata compiuta e perfettamente realizzata: con la conseguenza che, rispetto a ciò, la temporaneità del possesso conseguito non assume rilevanza nel senso delle configurazione del reato nella forma del tentativo); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge per l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., è inammissibile poiché è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati adeguati riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (si veda, in particolare, la pag. 3 della sentenza impugnata in punto di dosimetria della pena, contenuta ben al di sotto della media edittale); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom
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