CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 aprile 2024
Cassazione n. 15924/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25314/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]s.p . a . , in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 74, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difendegiusta procura in calce al ricorso; - ricorrent e - [OSCURATO:PERSONA]: s.p.a. azione responsabilità AC –09/04/2024 r.g. n. 25314/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] CarboneErnesto, elett.te domiciliat o in R oma, V ia G. Mercalli n. 13 , presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che l o rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente – avverso la sentenza della Co rte di appello di Roma n. 6 2 0 2 /20 19 , pubblicata in data 16 ottobre2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09 aprile 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui l a Co rte di appello di Roma ha confermato la sentenzadel locale Tribunale che aveva respinto la s u a domanda avente a oggetto l’azione di responsabilità esercitata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , quale Presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato dell’odierna ricorrente , con la quale gli si contestava l’improprio utilizzo di denaro sociale per spese personali e l’omessa vigilanza sulle analoghe condotte distrattive poste in essere dall’ex direttore generale della stessa societàPaolo Gulinelli, che per tali fatti era stato condannato in sede penale. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso ed entrambe le parti hanno depositato memorie. 3. L a Co rte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato: a) che la ratio decidendi della sentenza di primo grado andava individuata nell’accertata mancanza di danno patito dalla società odierna ricorrente con riferimento alle condotte contestate personalmente al Carbone per essere le spese da lui effettuate r.g. n. 25314/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] eccedenti l’oggetto sociale, atteso che era parimenti accertato che [OSCURATO:PERSONA], socio pubblico di maggioranza di SIN, aveva provveduto, secondo quanto stabilito all’art. 7 dell’ “Atto di Struttura” , a rimborsare alla medesima SIN l'importo delle spese in contestazione , quali spese preventivate per il funzionamento degli organi sociali; b) che tale circostanza, non contestata da S IN , elideva qualsiasi ipotetico danno subito dalla società per effetto delle condotte del Carbone,anche sotto il profilo, dedotto dall’appellante, che le relative somme avrebbero potuto essere altrimenti impiegate per altre finalità istituzionali rientranti nei compiti della società: infatti la spesa preventivata per il funzionamento dell’organo sociale non poteva essere utilizzata per altre finalità, ma, al più, poteva essere oggetto di rimborso ad [OSCURATO:PERSONA]; né l’appellante aveva dedotto quali altre necessità riguardanti il funzionamento della soci età erano rimaste insoddisfatte come conseguenza dell'utilizzo improprio delle risorse di cassa da parte del Carbone; né era stata dedotta una richiesta, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di rimborso delle somme spese dal Carbone in quanto ritenute esorbitanti i compiti sociali; né risultava che [OSCURATO:PERSONA] avesse contestato la rendicontazione delle spese e neppure era allegato dall’appellante che neisuoi bilanci risultasse un debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il rimborso delle spese anticipate da quest’ultima e successivamente risultate non giustificate dai compiti istituzionali del Carbone;c) che , in sostanza , S in « non h a dimostrato la sussistenza di un danno patrimoniale effettivamente patito per effetto della condotta del Carbone, neppure a titolo di rimborso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], anche a livello potenziale.» [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta:r.g. n. 25314/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] a. Primo motivo: « 1. Art. 360 c.p.c. n. 3 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 2392 e 2393 c.c. con riferimento all’art. 2697 c.c. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 1218 c.c. e degli artt. 1362 e segg. (con riferimento all’art. 7 dell’atto di struttura)». Si deduce l’erroneità della sentenza impugnata per aver omesso di considerare che è principio cristallizzato nell'orientamento della Corte di Cassazione che la natura contrattuale della responsabilità dell'amministratore verso la società comporta che quest'ultima ha soltanto l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni e il nesso di causalità fra queste e il danno, mentre incombe sull ’ amministratore l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del la condotta generativa del fatto dannoso . Nella specie, secondo la ricorrente , ella aveva debitamente documentato l'avvenuto ammanco dalle casse sociali delle spese sostenute dal Carbone, mentre quest'ultimo nulla aveva provato per esimersi dalla responsabilità; sotto diverso profilo, poi, l'avvenuto rimborso da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle somme medesime avrebbe imposto , per poter essere correttamente valorizzato , la constatazione , ricavabile dall’esame dell’atto di struttura sottoscritto tra Sin e [OSCURATO:PERSONA], che il limite alla copertura dei costi preventivati nel budget di [OSCURATO:PERSONA] è costituito dalla legittimità delle spese sostenute da parte dell'amministratore della società partecipata, sicché l'avvenuta constatazione che tale circostanza nella specie non si era verificata avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a ritenere del tutto irrilevante l'avvenuta reintegrazione delle somme da parte del socio di maggioranza. La censura lamenta, in sostanza, che la Corte di appello non abbia considerato che [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto, in forza dell’atto di struttura, a chiedere a SIN la restituzione, in sede di r.g. n. 25314/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] conguaglio, delle somme versate a copertura delle spese illegittime: nel che sarebbe consistito il danno per SIN. Il motivo è inammissibile, perché non si confronta adeguatamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, chiaramente identificabilenell’accertata assenza di effetti dannosi nel patrimonio di SIN come conseguenza del comportamento del suo presidente e amministratoredelegato, siccome gli ammanchi patrimoniali, pari alle spesesostenute da quest’ultimo per scopi estranei all’oggetto sociale , erano stati neutralizzati dal rimborso effettuato da [OSCURATO:PERSONA], per cui non sussisteva alcun danno per SIN. La Corte territoriale, infatti, non ha affatto escluso che [OSCURATO:PERSONA] avesse diritto a chiedere a SIN i l rimborso di quanto anticipato per quelle spese, ma ha affermato che « neppure l’appellante ha dedotto la richiesta, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di rimborso delle somme spese dal Carbone in quanto ritenute esorbitanti i compiti sociali» (pag. 14 della sentenza impugnata)e che «Non risulta che [OSCURATO:PERSONA] abbia contestato la rendicontazione, né è allegato dalla parte appellante che nei bilanci successivi ai fatti di causa risulti un debito di SIN nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il rimborso delle spese anticipate da [OSCURATO:PERSONA] e successivamente risultate non giustificate dai compiti istituzionali del Carbone». In altri termini, la Corte di merito non ha escluso che [OSCURATO:PERSONA] avesse, in astratto, diritto a pretendere il rimborso di quanto versato, ma ha escluso, in concreto, che l a stessa attrice avesse dedotto che [OSCURATO:PERSONA] aveva esercitato tale diritto o che la società aveva previsto di restituire quelle somme ad [OSCURATO:PERSONA], ed ha escluso anche che risultassero contestazioni dei rendiconti delle spese da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo in esame non coglie appieno tale ratio decidendi e , come detto,non la censura adeguatamente.r.g. n. 25314/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] è, invero, per la ricorrente dedurre che anche il danno futuro è risarcibile, se concretamente realizzabile. La Corte d’appello, infatti, ha escluso– sulla base del mancato rimborso in favore di [OSCURATO:PERSONA], della mancata richiesta di rimborso o contestazione dei rendiconti delle spese in questione, da parte del socio pubblico, e della mancata previsionenei bilanci societari di un debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la restituzione delle corrispondenti somme – la stessa eventualità «anche a livello potenziale» di un danno per SIN. Tale accertamento, di natura fattuale, avrebbe necessitato di adeguata censura ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., che tuttavia non si rinviene nel ricorso. Nella (invero non sempre sistematica) esposizione della ricorrente è dato cogliere soltanto un riferimento alla circostanza che l’azione di responsabilità nei confronti del Carbone era stata deliberata dalla società con il voto favorevole anche della socia pubblica [OSCURATO:PERSONA], nel che sarebbe implicita la volontà di quest’ultima di rivalersi della somma anticipata. Ma anche tale deduzione, attinente a fatti non risultanti dalla sentenza impugnata, è all’evidenza inammissibile non essendo consentiti accertamenti di fatto nel giudizio di legittimità. b. Secondo motivo: « 3. Art. 360 c.p.c. n. 4 - omessa pronuncia sulla domanda “ per l'accertamento delle gravi responsabilità del Carbone” - violazione dell’art. 112 c.p.c. » . Si deduce l a nullità della sentenza impugnata per avere completamente omesso di pronunciarsi sulla domanda – eventualmente anche generica – d i accertamento in ordine alla responsabilità del Carbone come dedotta fin dal primo grado di giudizio e riproposta in appello, dovendo ritenersi che l'accertamento della fondatezza della proposta azione di responsabilità implichi la verifica della sussistenza delle irregolarità gestorie, nella specie completamente omessa nei due gradidi merito.r.g. n. 25314/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] motivo è infondato atteso che, come argomentato a commento del primo motivo di ricorso , la Corte territoriale non ha affatto omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento della responsabilità dell’amministratore, ma l’ha respinta nel merito per insussistenza d i uno dei suoi elementi costitutivi –il danno – per effetto dell’ avvenuto rimborso delle spese effettuate dal Carbone da parte del socio pubblico, che nulla aveva pretes o a tale riguardo, e per la mancata allegazione, ancor prima che prova, di altri danni risarcibili per effetto della condotta distrattiva; sotto concorrente profilo, va rilevato che anche la condanna generica, ex art. 278 cod. proc. civ., non è ammessa se viene esclusa la sussistenza di un danno (Cass. S.U. n. 29862/2022). 3. La soccombenza regola le spese. 4. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoincidentale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a l controricorrentele spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza de i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo r.g. n. 25314/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] unificato pari a quello