CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 19953/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20136/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] pec: ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2019n. 20136 sez. S3 - ud. 04 - 04 - 20 23 -2- [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del p residente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 4 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 5/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/04/2023 dal consigliere dott.ssaANTONIETTA SCRIMA . [OSCURATO:PERSONA] Nel 2017 Domenico B ianchino, assegnatario di un alloggio di edilizia sovvenzionata, convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Terni, l ’[OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] della Re gione Umbria per sentire accertare non dovute alcunesomme richieste dalla convenuta a titolo di quote condominiali non pagate per gli anni 2016 e 2017 e per sentir condannare la con troparte alla restituzione di somme asseritamente versate in modo indebito a titolo di c an o n i d i locazione dal gennaio 2017. Si costituì la parte convenuta contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto. Il Tribunale adito, con sentenza n. 560/2018, rigettò l e domand e proposte sul rilievo che l’attore aveva fondato le sue pretese sull’asserita contrarietà dei criteri di calcolo applicati dalla parte convenuta nella determinazione dei canoni delle quote condominiali alle clausole del contratto di locazione stipulate a suo tempo dalle parti senza tuttavia fornire, com'era suo onere,la prova dei suoi assunti. Ric. 2019n. 20136 sez. S3 - ud. 04 - 04 - 20 23 -3- Avverso tale sentenza il Bianchino propose impugnazione , del la qualel’appellato, costituendosi , ec ce pì l’ inammissibil ità ex art 348 - bis c.p.c.. La Corte di appello di Perugia, con ordinanza n. 804/18,depositata il 6 giugno 2019, dichiarò inammissibile il gravame ex art. 348-bis c.p.c.e condannò l'appellante al pagamento delle spese di qu el grado. Avverso l’ordinanza della Corte di merito [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unicomotivo. Ha resistito con controricorso l’A.T.E.R. [OSCURATO:PERSONA] p er l'[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] P.M. non ha depositato sue conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. È preliminare ed assorbente il rilievo che il ricorso è stato chiaramente proposto nei confronti della sola ordinanza della Corte di appello(v. ricorso p. 1, 6 e 7) non per vizi formali di tale provvedimento ma contestandone soltanto la decisione nel merito della controversia, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto alla luce dei principi di diritto di seguito riportatie condivisi da questo Collegio. Ed invero questa Corte ha ripetutamente affermato che, n el caso in cui il giudizio di appello si concluda con l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., l'impugnazione può essere proposta soltanto avverso la sentenza di primo grado ex art. 348-ter, comma 3 c.p.c., atteso che l'impugnazione per cassazione della predetta ordinanza è consentita solo quando questa sia affetta da vizi suoi propri, ossia quando sia pronunciata al di fuori dei casi in cui la legge laconsente oppure sia affetta da vizi processuali ( v. da ultimo Cass., o rd ., n. 35279 del 30/11/2022) e ha precisato, a Sezioni Unite, che l 'o rdinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art. 348-ter c.p.c. è ricorribile per Ric. 2019n. 20136 sez. S3 - ud. 04 - 04 - 20 23 -4- cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l'inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli artt. 348-bis, comma 2, e 348-ter, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c.), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso (Cass., s ez. un., n. 1914 del 2/02/2016 ), principio ribadito daCass., ord., n. 23151 del 26/09/2018 , secondo cui l'ordinanza della Corte di appello dichiarativa dell'inammissibilità del gravame per manifesta infondatezza nel merito non è impugnabile con ricorso per cassazione, neanche ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., a meno che il provvedimento non sia censurato, per error in procedendo, nei casi in cui il relativo modello procedimentale sia stato utilizzato al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge,e da Cass., ord. n. 20861 del 21/08/2018, secondo cui l’ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art. 348-ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l'inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli artt. 348-bis, comma 2, e 348-ter, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c.), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso, mentre non sono deducibili né errores in iudicando(art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), né vizi di motivazione, salvo il caso (che, però, trascende in violazione della legge processuale) della motivazione mancante sotto l'aspetto materiale e grafico, della motivazione apparente, del contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili ovvero di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile 2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Ric. 2019n. 20136 sez. S3 - ud. 04 - 04 - 20 23 -5- 3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenzae si liquidano come in dispositivo. 5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13(Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore del controricorrente, in euro 2.547,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello st