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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14636/2026

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e FINANZE – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in per-sona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generaledello Stato presso i cui uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilianoex lege.RICORRENTIcontroPROVINCIA di TERAMO – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del presidente pro tem-pore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato alcontroricorso disgiuntamente e congiuntamente dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],dell'Avvocatura provinciale, e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; eletti-vamente domiciliata in Roma, alla via Rubicone, n. 11, presso lo studio dell'av-vocato [OSCURATO:PERSONA]; ambedue gli avvocati hanno indicato i ri-spettivi indirizzi di p.e.c.Numero registro generale 26466/2024Numero sezionale 399/2026Numero di raccolta generale 14636/2026CONTRORICORRENTEData pubblicazione 18/05/2026avverso la sentenza n. 5950/2024 della Corte d'appello di Roma.Udita la relazione nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.

Il Ministero dell'Interno ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze hannoproposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello diRoma n. 5950/2024; ne hanno chiesto sulla scorta di due motivi-

1. Difetto assoluto di giurisdizione;2.

In subordine, difetto di giurisdizione del giudice ordinario –la cassazione, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese dilite.[OSCURATO:PERSONA] di Teramo ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsiinammissibile, improcedibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.In particolare, la Provincia ha eccepito (cfr. controricorso, pagg. 7 – 8) l'i-nammissibilità del ricorso siccome tardivamente proposto, decorso il termine dicui all'art. 325, 2° co., cod. proc. civ.2.

I ricorrenti hanno depositato memoria.Del pari ha depositato memoria la controricorrente.CONSIDERATO CHE3.

La sentenza n. 5950/2024 della Corte d'appello di Roma è stata notificataai Ministeri ricorrenti in data 30 settembre 2024 (cfr. ricorso, pag. 1).Numero registro generale 26466/2024Numero sezionale 399/2026Numero di raccolta generale 14636/2026Il ricorso per cassazione è stato notificato alla Provincia di Teramo in dataData pubblicazione 18/05/2026sabato 30 novembre 2024, alle ore 00.03,19.Tali, infatti, sono il giorno e l'ora che si leggono nel testo della “ricevuta diavvenuta consegna”, allegata dai Ministeri ricorrenti (cfr. Cass. sez. lav. 31.3.2023, n. 9087, secondo cui il deposito telematico degli atti processuali si perfe-ziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna daparte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, aisensi dell'art. 16 bis, 7° co., del d.l. n. 179 del 2012 (convertito con modifica-zioni dalla l. n. 221 del 2012), inserito dall'art. 1, 19° co., n. 2, della l.n. 228 del 2012 e modificato dall'art. 51, 2° co., lett. a) e b), del d.l.n. 90 del 2014 (convertito con modificazioni dalla l. n. 114 del 2014), sicchéesso è tempestivo qualora la suddetta ricevuta venga generata entro le ore24.00 dell'ultimo giorno utile; Cass. (ord.) 27.6.2019, n. 17328).Dunque, il ricorso è stato notificato allorché – seppur per pochi minuti ‒ eradecorso il termine “breve” ex art. 325, 2° co., cod. proc. civ., ossia l'ultimogiorno utile, venerdì, 29 novembre 2024.4.

Del resto, le Amministrazioni ricorrenti con la memoria ex art. 380 bis.1cod. proc. civ., depositata in data 16 gennaio 2026, hanno chiesto “di essererimesse in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2 c.p.c.”.A tal fine hanno addotto che:“come documentato con la relazione CIsoft del 3.12.2024 prodotta in attiunitamente al ricorso per cassazione, l'Avvocatura dello Stato, in rappresen-tanza e difesa del Ministero dell'Interno, ha tentato la notifica del ricorso percassazione in data 29 novembre 2024 alle ore 23.30 - dopo l'orario di chiusuradell'ufficio alle ore 20 - l'ultimo giorno utile del c.d. termine breve a seguito dellanotifica della sentenza impugnata in data 30 settembre 2024, ma il dispositivoNumero registro generale 26466/2024Numero sezionale 399/2026Numero di raccolta generale 14636/2026di firma [OSCURATO:PERSONA] n.

G0093811 non ha funzionato e non ha consentito all'Av-Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]vocato dello Stato di firmare ricorso e relata.

Dopo innumerevoli tentativi, cam-biando porta USB, spegnendo e riaccendendo il p.c., chiudendo e riaprendo l'ap-plicazione file protector per la firma degli atti, l'Avvocato è stato costretto anotificare ricorso e relata non firmati, scavallando di due minuti la mezzanotte.Il gruppo di assistenza GESTIONE PDL_ADS ha successivamente accertato cheil dispositivo di firma [OSCURATO:PERSONA] s/n G0093811 presentava un guasto meccanico,tale da non consentirne in alcun modo il suo utilizzo”.5.

Nondimeno l'istanza di rimessione in termini, ex art. 153, 2° co., cod. proc.civ., non può essere accolta.Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile.6.

Questa Corte spiega che la rimessione in termini per causa non imputabile,in entrambe le formulazioni che si sono succedute (artt. 184 bis e 153 cod. proc.civ.), postula che l'errore sia stato cagionato da fatto impeditivo estraneo allavolontà della parte, che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della meradifficoltà, e si ponga in rapporto causale determinante con il verificarsi delladecadenza (cfr. Cass. sez. un. 12.2.2019, n. 4135 (Rv. 652852-03); Cass.18.12.2018, n. 32725, secondo cui l'istituto della rimessione in termini, previstodall'art. 153, 2° co., cod. proc. civ., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, ilquale opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiedela dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non im-putabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà;Cass. (ord.) 5.8.2021, n. 22342).Questa Corte spiega, ulteriormente, che la rimessione in termini previstadall'art. 153, 2° co., cod. proc. civ. (ovvero, in precedenza, dall'art. 184 bis dellostesso codice) deve essere domandata dalla parte interessata senza ritardo eNumero registro generale 26466/2024Numero sezionale 399/2026Numero di raccolta generale 14636/2026Data pubblicazione 18/05/2026non appena essa abbia acquisito la consapevolezza di avere violato il terminestabilito dalla legge o dal giudice per il compimento dell'atto (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4841; Cass. 11.11.2011, n. 23561, secondo cui la rimessione in ter-mini, tanto nella versione prevista dall'art. 184-bis cod. proc. civ., quanto inquella di più ampia portata prefigurata nel novellato art. 153, 2° co., cod. proc.civ., presuppone la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essereincorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, tempestività da in-tendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi dellanecessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa; Cass. 29.9.2016,n. 19290; Cass. (ord.) 5.8.2021, n. 22342).7.

Ebbene, nella specie non può che opinarsi nei termini seguenti.Da un canto, è da escludere che i Ministeri ricorrenti abbiano domandato larimessione in termini senza ritardo e non appena acquisita la consapevolezza diavere violato il termine stabilito dalla legge o dal giudice per il compimentodell'atto, cioè, nella specie, il termine “breve” per la proposizione del ricorso.Difatti, i ricorrenti hanno domandato la rimessione con la memoria depositatail 16.1.2026, a distanza di oltre un anno dalla tardiva notifica del ricorso percassazione.

E tanto, benché fossero perfettamente consapevoli della tardivitàdella notificazione, tant'è che hanno riferito – nell'istanza ex art. 153, 2° co.,cod. proc. civ. – che “l'Avvocato è stato costretto a notificare ricorso e relatanon firmati, scavallando di due minuti la mezzanotte”.D'altro canto, il fatto impeditivo addotto a giustificazione della tardiva notifi-cazione del ricorso – “il dispositivo di firma [OSCURATO:PERSONA] n.

G0093811 non hafunzionato” e si è “successivamente accertato che il dispositivo di firma ArubaKey s/n G0093811 presentava un guasto meccanico” – riveste senza dubbio icaratteri non già dell'assolutezza bensì della mera difficoltà, che i ricorrenti[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26466/2024Numero sezionale 399/2026Numero di raccolta generale 14636/2026avrebbero di certo potuto prevenire mercè l'adozione delle cautele dettateData pubblicazione 18/05/2026dall'ordinaria diligenza.8.

Si giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio dilegittimità (la Corte costituzionale con sentenza n. 88 del 19.4.2017 ha dichia-rato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, 2° co., cod. proc. civ., nella partein cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzial-mente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionaliragioni).Propriamente, si giustifica sia in considerazione della veste pubblica delleparti in lite sia in considerazione dell'avvenuta corresponsione in pendenza dellalite dell'importo capitale – al netto degli interessi ‒ di cui all'iniziale ingiunzionedi pagamento n. 9929/2013 (cfr. sentenza d'appello, pagg. 3 e 9).9.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei Ministeriricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo uni-ficato, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità;ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, convincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, co. 1-bis, d.P.R. cit., se dovuto.Numero registro generale 26466/2024Numero sezionale 399/2026Numero di raccolta generale 14636/2026Data pubblicazione 18/05/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 27 gennaio 2026.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e FINANZE – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in per-sona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generaledello Stato presso i cui uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilianoex lege.RICORRENTIcontroPROVINCIA di TERAMO – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del presidente pro tem-pore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato alcontroricorso disgiuntamente e congiuntamente dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],dell'Avvocatura provinciale, e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; eletti-vamente domiciliata in Roma, alla via Rubicone, n. 11, presso lo studio dell'av-vocato [OSCURATO:PERSONA]; ambedue gli avvocati hanno indicato i ri-spettivi indirizzi di p.e.c.Numero registro generale 26466/2024Numero sezionale 399/2026Numero di raccolta generale 14636/2026CONTRORICORRENTEData pubblicazione 18/05/2026avverso la sentenza n. 5950/2024 della Corte d'appello di Roma.Udita la relazione nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Il Ministero dell'Interno ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze hannoproposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello diRoma n. 5950/2024; ne hanno chiesto sulla scorta di due motivi- 1. Difetto assoluto di giurisdizione;2. In subordine, difetto di giurisdizione del giudice ordinario –la cassazione, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese dilite.[OSCURATO:PERSONA] di Teramo ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsiinammissibile, improcedibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.In particolare, la Provincia ha eccepito (cfr. controricorso, pagg. 7 – 8) l'i-nammissibilità del ricorso siccome tardivamente proposto, decorso il termine dicui all'art. 325, 2° co., cod. proc. civ.2. I ricorrenti hanno depositato memoria.Del pari ha depositato memoria la controricorrente.CONSIDERATO CHE3. La sentenza n. 5950/2024 della Corte d'appello di Roma è stata notificataai Ministeri ricorrenti in data 30 settembre 2024 (cfr. ricorso, pag. 1).Numero registro generale 26466/2024Numero sezionale 399/2026Numero di raccolta generale 14636/2026Il ricorso per cassazione è stato notificato alla Provincia di Teramo in dataData pubblicazione 18/05/2026sabato 30 novembre 2024, alle ore 00.03,19.Tali, infatti, sono il giorno e l'ora che si leggono nel testo della “ricevuta diavvenuta consegna”, allegata dai Ministeri ricorrenti (cfr. Cass. sez. lav. 31.3.2023, n. 9087, secondo cui il deposito telematico degli atti processuali si perfe-ziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna daparte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, aisensi dell'art. 16 bis, 7° co., del d.l. n. 179 del 2012 (convertito con modifica-zioni dalla l. n. 221 del 2012), inserito dall'art. 1, 19° co., n. 2, della l.n. 228 del 2012 e modificato dall'art. 51, 2° co., lett. a) e b), del d.l.n. 90 del 2014 (convertito con modificazioni dalla l. n. 114 del 2014), sicchéesso è tempestivo qualora la suddetta ricevuta venga generata entro le ore24.00 dell'ultimo giorno utile; Cass. (ord.) 27.6.2019, n. 17328).Dunque, il ricorso è stato notificato allorché – seppur per pochi minuti ‒ eradecorso il termine “breve” ex art. 325, 2° co., cod. proc. civ., ossia l'ultimogiorno utile, venerdì, 29 novembre 2024.4. Del resto, le Amministrazioni ricorrenti con la memoria ex art. 380 bis.1cod. proc. civ., depositata in data 16 gennaio 2026, hanno chiesto “di essererimesse in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2 c.p.c.”.A tal fine hanno addotto che:“come documentato con la relazione CIsoft del 3.12.2024 prodotta in attiunitamente al ricorso per cassazione, l'Avvocatura dello Stato, in rappresen-tanza e difesa del Ministero dell'Interno, ha tentato la notifica del ricorso percassazione in data 29 novembre 2024 alle ore 23.30 - dopo l'orario di chiusuradell'ufficio alle ore 20 - l'ultimo giorno utile del c.d. termine breve a seguito dellanotifica della sentenza impugnata in data 30 settembre 2024, ma il dispositivoNumero registro generale 26466/2024Numero sezionale 399/2026Numero di raccolta generale 14636/2026di firma [OSCURATO:PERSONA] n. G0093811 non ha funzionato e non ha consentito all'Av-Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]vocato dello Stato di firmare ricorso e relata. Dopo innumerevoli tentativi, cam-biando porta USB, spegnendo e riaccendendo il p.c., chiudendo e riaprendo l'ap-plicazione file protector per la firma degli atti, l'Avvocato è stato costretto anotificare ricorso e relata non firmati, scavallando di due minuti la mezzanotte.Il gruppo di assistenza GESTIONE PDL_ADS ha successivamente accertato cheil dispositivo di firma [OSCURATO:PERSONA] s/n G0093811 presentava un guasto meccanico,tale da non consentirne in alcun modo il suo utilizzo”.5. Nondimeno l'istanza di rimessione in termini, ex art. 153, 2° co., cod. proc.civ., non può essere accolta.Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile.6. Questa Corte spiega che la rimessione in termini per causa non imputabile,in entrambe le formulazioni che si sono succedute (artt. 184 bis e 153 cod. proc.civ.), postula che l'errore sia stato cagionato da fatto impeditivo estraneo allavolontà della parte, che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della meradifficoltà, e si ponga in rapporto causale determinante con il verificarsi delladecadenza (cfr. Cass. sez. un. 12.2.2019, n. 4135 (Rv. 652852-03); Cass.18.12.2018, n. 32725, secondo cui l'istituto della rimessione in termini, previstodall'art. 153, 2° co., cod. proc. civ., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, ilquale opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiedela dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non im-putabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà;Cass. (ord.) 5.8.2021, n. 22342).Questa Corte spiega, ulteriormente, che la rimessione in termini previstadall'art. 153, 2° co., cod. proc. civ. (ovvero, in precedenza, dall'art. 184 bis dellostesso codice) deve essere domandata dalla parte interessata senza ritardo eNumero registro generale 26466/2024Numero sezionale 399/2026Numero di raccolta generale 14636/2026Data pubblicazione 18/05/2026non appena essa abbia acquisito la consapevolezza di avere violato il terminestabilito dalla legge o dal giudice per il compimento dell'atto (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4841; Cass. 11.11.2011, n. 23561, secondo cui la rimessione in ter-mini, tanto nella versione prevista dall'art. 184-bis cod. proc. civ., quanto inquella di più ampia portata prefigurata nel novellato art. 153, 2° co., cod. proc.civ., presuppone la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essereincorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, tempestività da in-tendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi dellanecessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa; Cass. 29.9.2016,n. 19290; Cass. (ord.) 5.8.2021, n. 22342).7. Ebbene, nella specie non può che opinarsi nei termini seguenti.Da un canto, è da escludere che i Ministeri ricorrenti abbiano domandato larimessione in termini senza ritardo e non appena acquisita la consapevolezza diavere violato il termine stabilito dalla legge o dal giudice per il compimentodell'atto, cioè, nella specie, il termine “breve” per la proposizione del ricorso.Difatti, i ricorrenti hanno domandato la rimessione con la memoria depositatail 16.1.2026, a distanza di oltre un anno dalla tardiva notifica del ricorso percassazione. E tanto, benché fossero perfettamente consapevoli della tardivitàdella notificazione, tant'è che hanno riferito – nell'istanza ex art. 153, 2° co.,cod. proc. civ. – che “l'Avvocato è stato costretto a notificare ricorso e relatanon firmati, scavallando di due minuti la mezzanotte”.D'altro canto, il fatto impeditivo addotto a giustificazione della tardiva notifi-cazione del ricorso – “il dispositivo di firma [OSCURATO:PERSONA] n. G0093811 non hafunzionato” e si è “successivamente accertato che il dispositivo di firma ArubaKey s/n G0093811 presentava un guasto meccanico” – riveste senza dubbio icaratteri non già dell'assolutezza bensì della mera difficoltà, che i ricorrenti[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26466/2024Numero sezionale 399/2026Numero di raccolta generale 14636/2026avrebbero di certo potuto prevenire mercè l'adozione delle cautele dettateData pubblicazione 18/05/2026dall'ordinaria diligenza.8. Si giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio dilegittimità (la Corte costituzionale con sentenza n. 88 del 19.4.2017 ha dichia-rato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, 2° co., cod. proc. civ., nella partein cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzial-mente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionaliragioni).Propriamente, si giustifica sia in considerazione della veste pubblica delleparti in lite sia in considerazione dell'avvenuta corresponsione in pendenza dellalite dell'importo capitale – al netto degli interessi ‒ di cui all'iniziale ingiunzionedi pagamento n. 9929/2013 (cfr. sentenza d'appello, pagg. 3 e 9).9. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei Ministeriricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo uni-ficato, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità;ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, convincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, co. 1-bis, d.P.R. cit., se dovuto.Numero registro generale 26466/2024Numero sezionale 399/2026Numero di raccolta generale 14636/2026Data pubblicazione 18/05/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 27 gennaio 2026.Il presidenteGuido Mercolino
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