Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 33010/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bologna ricorre avverso l'ordinanza del 22 novembre 2022 emessa dalla Corte d'appello di Bologna che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art.671 cod. proc. pen., avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riguardo ai reati di cui alle seguenti sentenze: a) sentenza del Tribunale ordinario di Ravenna, emessa in data 17 aprile 2009, irrevocabile il 27 ottobre 2015, di condanna alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 110, 416 e 640 cod. pen., commessi in Ravenna negli ultimi mesi del 2005; b) sentenza della Corte d'appello di Bologna, emessa in data 11 dicembre 2015, irrevocabile il 5 aprile 2016, di condanna alla pena di anni 3 e mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen, 223, 216 comma 1 n. 2 r.d.l. 267 del 1942, commesso in Tavenna il 20 novembre 2006. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, evidenziando la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell'istanza, ha rideterminato la pena finale in anni quattro e mesi sei di reclusione, sulla base del seguente calcolo: pena base anni tre e mesi sei per il 'reato di bancarotta, aumentato di anni uno per gli ulteriori reati.

2. La parte pubblica ricorrente denuncia carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata in quanto il giudice dell'esecuzione ha omesso di indicare le ragioni per cui ha individuato quale reato più grave quello di bancarotta fraudolenta in luogo del delitto di associazione per delinquere, per il quale è stata irrogata una pena pari a cinque anni.

Inoltre, il provvedimento impugnato è illegittimo sia nella parte in cui non indica gli aumenti di pena per ciascuno dei reati satellite sia nella misura in cui, a fronte della gravità delle condotte ascritte al condannato, irroga una pena finale inferiore alla metà rispetto a quella risultante sulla base del cumulo materiale, omettendo di fornire un'adeguata motivazione sul punto.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio.

4. Letta la memoria depositata in data 10 maggio 2023, da [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore di fiducia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il giudice dell'esecuzione, dopo avere attestato la sussistenza dei presupposti per riconoscere la continuazione tra i reati commessi da [OSCURATO:PERSONA] ed accertati con le sentenze indicate nell'istanza ex art. 671 cod. proc. peri., ha proceduto alla determinazione della pena sulla base di un computo che appare viziato sotto più profili.

3. In specie, ha, innanzitutto, individuato la pena base sulla quale applicare gli aumenti in quella di anni tre e mesi sei di reclusione, inflitta per il reato di bancarotta, in luogo di quella di anni cinque di reclusione irrogata per il delitto di associazione per delinquere di cui alla sentenza sub a), così violando il combinato disposto di cui agli artt.671 cod. proc. pen. e 187 disp.

Att.

Cod. proc. pen. secondo cui, in sede esecutiva, il reato più grave deve essere individuato in quello per cui è stata inflitta la più grave condanna.

4. La Corte di appello di Bologna ha, poi, operato un unico aumento per tutti i reati satellite, ponendosi in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «Il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo» (Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245987)

5. Le ragioni che si sono esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte di appello di Bologna, affinché proceda, in diversa composizione (Corte cost., sent. n. 183 del 2013), ad un nuovo esame che tenga conto delle precedenti considerazioni.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Bologna.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bologna ricorre avverso l'ordinanza del 22 novembre 2022 emessa dalla Corte d'appello di Bologna che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art.671 cod. proc. pen., avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riguardo ai reati di cui alle seguenti sentenze: a) sentenza del Tribunale ordinario di Ravenna, emessa in data 17 aprile 2009, irrevocabile il 27 ottobre 2015, di condanna alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 110, 416 e 640 cod. pen., commessi in Ravenna negli ultimi mesi del 2005; b) sentenza della Corte d'appello di Bologna, emessa in data 11 dicembre 2015, irrevocabile il 5 aprile 2016, di condanna alla pena di anni 3 e mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen, 223, 216 comma 1 n. 2 r.d.l. 267 del 1942, commesso in Tavenna il 20 novembre 2006. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, evidenziando la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell'istanza, ha rideterminato la pena finale in anni quattro e mesi sei di reclusione, sulla base del seguente calcolo: pena base anni tre e mesi sei per il 'reato di bancarotta, aumentato di anni uno per gli ulteriori reati. 2. La parte pubblica ricorrente denuncia carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata in quanto il giudice dell'esecuzione ha omesso di indicare le ragioni per cui ha individuato quale reato più grave quello di bancarotta fraudolenta in luogo del delitto di associazione per delinquere, per il quale è stata irrogata una pena pari a cinque anni. Inoltre, il provvedimento impugnato è illegittimo sia nella parte in cui non indica gli aumenti di pena per ciascuno dei reati satellite sia nella misura in cui, a fronte della gravità delle condotte ascritte al condannato, irroga una pena finale inferiore alla metà rispetto a quella risultante sulla base del cumulo materiale, omettendo di fornire un'adeguata motivazione sul punto. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio. 4. Letta la memoria depositata in data 10 maggio 2023, da [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore di fiducia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il giudice dell'esecuzione, dopo avere attestato la sussistenza dei presupposti per riconoscere la continuazione tra i reati commessi da [OSCURATO:PERSONA] ed accertati con le sentenze indicate nell'istanza ex art. 671 cod. proc. peri., ha proceduto alla determinazione della pena sulla base di un computo che appare viziato sotto più profili. 3. In specie, ha, innanzitutto, individuato la pena base sulla quale applicare gli aumenti in quella di anni tre e mesi sei di reclusione, inflitta per il reato di bancarotta, in luogo di quella di anni cinque di reclusione irrogata per il delitto di associazione per delinquere di cui alla sentenza sub a), così violando il combinato disposto di cui agli artt.671 cod. proc. pen. e 187 disp. Att. Cod. proc. pen. secondo cui, in sede esecutiva, il reato più grave deve essere individuato in quello per cui è stata inflitta la più grave condanna. 4. La Corte di appello di Bologna ha, poi, operato un unico aumento per tutti i reati satellite, ponendosi in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «Il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo» (Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245987) 5. Le ragioni che si sono esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte di appello di Bologna, affinché proceda, in diversa composizione (Corte cost., sent. n. 183 del 2013), ad un nuovo esame che tenga conto delle precedenti considerazioni. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Bologna. Così deci
Sentenza Cassazione n. 33010/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris