CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00579/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAd udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 25 febbraio 2021, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena del 16 ottobre 2019, con la quale era stato condannato alla pena di mesi nove di arresto, in ordine ai seguenti reati, commessi il 26 giugno 2016 in Modena: a) possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, ai sensi dell'art.707 cod. pen., poiché, condannato per delitti determinati da motivi di lucro, era stato trovato in possesso di strumenti atti ad aprire e forzare serrature, dei quali non aveva saputo giustificare la destinazione; b) porto di armi od oggetti atti ad offendere, ai sensi dell'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, poiché, senza giustificato motivo, aveva portato fuori dalla propria abitazione un cutter e due paia di forbici, strumenti utilizzati per l'offesa alla persona. 2. Il ricorrente lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, poiché il giudice di merito non aveva offerto alcuna motivazione in ordine ai motivi di fatto e di diritto sui quali la decisione era fondata e in ordine alla ritenuta mancanza di elementi utili al proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato il 15 aprile 2021. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017,. n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. perì. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a / norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesimat legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinata equamente in 3.000,00 euro, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 13/