CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 giugno 2023
Cassazione n. 25616/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29150/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentata e difesa; -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE ROMA n. 3874/2019 depositata il19/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] esponeva di aver citato innanzi al [OSCURATO:PERSONA] di Viterbo la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per ottenere la condanna dell’amministrazione convenuta al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte dello Stato italiano, per l’anno 2010, della direttiva 98/ 83 / CE del 3/11/1998 in relazione ai valori di arsenico contenuti nelle acque destinate al consumo umano. Si costituiva in giudizio la presidenza del Consiglio dei Ministri. [OSCURATO:PERSONA] adito accoglieva la domanda, condannando l’amministrazione al risarcimento dei danni e alle spese di lite. 2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3874/2019 del19 febbraio2019, accogliendo l’appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, riformava la sentenza impugnata. Riteneva il Tribunale che, per l’anno 2010 e fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stato autorizzato dalla Commissione Europea, in deroga e temporaneamente, il superamento della soglia di 10 mg/l purché non oltre la soglia dei 20 mg/l, e il Crescenti non aveva provato, con riferimento all’anno 2010, il superamento di tale soglia stabilita in via derogatoria e temporanea. 3.Propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale, con 3 motivi illustrati da memoria, [OSCURATO:PERSONA]. 3.1.[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio resiste con controricorso. Considerato che: 4.In via preliminare, la Presidenza del Consiglio eccepisce la nullità mandato ad litem per difetto di specificità, sostenendo che la procura, spillata a margine, non reca l’indicazione di essere stata conferita per il giudizio di cassazione. Denuncia, infatti, che il Crescenzi ha notificato, separata dal ricorso, una delega, con la quale il ricorrente ‘delega a rappresentare difenderlo nel presente giudizio nei successivi gradi, compresa l’esecuzione, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Manfredi’. In tale atto, non si menziona il giudizio di legittimità né tantomeno sono indicati gli estremi della sentenza oggetto di impugnazione. Inoltre, tale atto è privo di data, ragion per cui non vi sarebbe certezza sul fatto che lo stesso sia stato rilasciato dopo la pubblicazione della sentenza oggi impugnata. A ciò va aggiunto che le espressioni contenute nell’atto risultano incompatibili con la volontà consapevole del ricorrente di conferire al difensore lo speciale mandato per questo giudizio di legittimità, con conseguente violazione degli art. 83 e 365 c.p.c.. L’eccezione è infondata. In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (così come del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art.159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti (Cass. S.U. n. 36057/2022). Ne consegue che, ove la procura non contenga l’indicazione della fase di cassazione, il fatto che sia unita al ricorso per cassazione costituisce prova che per quel giudizio è stata rilasciata. 4.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la “nullità della sentenza o del procedimento: inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c., difetto di legittimazione passiva art. 81 c.p.c.”. Denuncia che l’atto di appello con cui l’Amministrazione ha impugnato la sentenza del giudice di pace, in realtà, censura una diversa decisione, relativa ad altro soggetto ed oggetto. Per cui l’appello doveva essere dichiarato inammissibile sia ai sensi dell’articolo 342 c.p.c. sia per difetto della legittimazione passiva dell’appellato convenuto. Il Tribunale avrebbe errato perché ha ritenuto ammissibile l’appello dell’Amministrazione, senza valutare che in realtà i motivi di appello non avevano adeguatamente censurato la sentenza di primo grado. Il motivo è infondato. Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. S.U. n. 27199/2017; Cass. 13535/2018; Cass. 36481/2022). Nel caso di specie il Tribunale ha, in modo puntuale, precisato i motivi per cui ha ritenuto ammissibile l’appello (cfr. pag. 5, 6,7 e 8 sentenza impugnata), nonostante alcuni refusi integranti errori materiali, in quanto diretto a contestare la sentenza del giudice di pace che riguardava la posizione del Crescenzi. 4.2.Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 345 c.p.c. e dei principi costituzionali in materia di rispetto del contraddittorio e del diritto di difendersi e far valere le proprie ragioni. Denuncia poi la sentenza impugnata perché ha ritenuto inammissibile la memoria difensiva accompagnata dalla produzione documentale. Sostiene che nel giudizio di appello, ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., non sono producibili, in linea generale, documenti nuovi. Tuttavia, tale divieto non riguarda i precedenti giurisprudenziali che la parte intenda depositare a supporto della propria difesa. Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021 (Succi e altri c/ Italia), la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell'attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (punti 74 e 75 della motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (punto 81), di tal che il principio può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950, la quale ha ritenuto soddisfatte le prescrizioni di cui all’art. 366 comma 1°, n. 6 cod. proc. civ., perché parte ricorrente, nell'enucleare i motivi di ricorso, aveva “fatto specifico riferimento ai diversi atti e documenti allegati nel giudizio innanzi al Tsap, individuandoli in modo sufficientemente chiaro e nei termini in cui già erano stati richiamati nella sentenza di merito, nonché riportandone alcuni estratti); requisito che può essere concretamente soddisfatto “anche” fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati, rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda” (Cass. 19/04/2022, n. 12481). Nel caso di specie, in violazione di tali principi, il ricorrente non indica quando e dove tale documentazione è stata depositata. 4.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta “la violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 91, IV comma, c.p.c.”. Denuncia che le spese di lite di un giudizio reso secondo equità dal giudice dipace non possono superare il valore della domanda, così come in concreto accertato dal giudice di pace all’esito della controversia. Ha errato quindi il giudice dell’appello che ha riformato tale statuizione ed ha condannato il ricorrente soccombente al pagamento di una somma superiore. Il motivo è inammissibile. In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass. n. 19613/2017; Cass. n. 1397/2019). Nel caso di specie il giudice dell’appello si è conformato a detti principi. 5. Le spese del presente giudizio possono essere compensate in considerazione dell’esito alterno dei giudizi di merito. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove do