Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:C:2023:29
Testo integrale del provvedimento
62021CO0379_INF
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 17 gennaio 2023 –
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(causa C‑379/21) (
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«Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Credito al consumo – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 6, paragrafo 1 – Clausole abusive – Diniego di emanazione di un’ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva in caso di domanda basata su una clausola abusiva – Conseguenze relative al carattere abusivo di una clausola contrattuale – Istruzioni di un organo giurisdizionale di grado superiore che non rispettano dette conseguenze»
1.
Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questioni di carattere generale o ipotetico – Questione avente carattere astratto e meramente ipotetico in relazione all’oggetto della controversia principale – Irricevibilità
(Art. 267 TFUE)
(v. punti 23, 25, 26)
2.
Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Procedimento d’ingiunzione di pagamento – Consumatore che non partecipa al procedimento sino all’emissione dell’ingiunzione di pagamento – Obbligo del giudice nazionale di trarre d’ufficio tutte le conseguenze derivanti dall’accertamento del carattere abusivo di una clausola – Domanda d’ingiunzione di pagamento parzialmente fondata su detta clausola – Rigetto parziale della domanda da parte del giudice nazionale – Presupposti – Conservazione del contratto – Distinzione delle pretese derivanti dalla clausola abusiva rispetto al resto della domanda – Verifica spettante al giudice nazionale
(Direttiva del Consiglio 93/13, art. 6, § 1)
(v. punti 29‑31, 33‑35, dispositivo 1)
3.
Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Constatazione del carattere abusivo di una clausola – Portata – Obbligo del giudice nazionale di accogliere integralmente la domanda di pagamento e di emettere un’ingiunzione di esecuzione immediata – Obbligo di tale giudice di disapplicare istruzioni in contrasto con il diritto dell’Unione emesse da un organo giurisdizionale di grado superiore
(Direttiva del Consiglio 93/13, art. 6, § 1)
(v. punti 37‑40, dispositivo 2)
Dispositivo
1)
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori,
dev’essere interpretato nel senso che:
il giudice nazionale, investito di una domanda di emissione di un’ingiunzione di pagamento, laddove il debitore consumatore non partecipa al procedimento sino all’emissione di tale ingiunzione, è tenuto a disapplicare d’ufficio una clausola abusiva del contratto di credito al consumo stipulato tra tale consumatore e il professionista interessato, su cui è fondata una parte del credito invocato. In tale ipotesi, detto giudice può respingere parzialmente tale domanda, a condizione, da un lato, che il contratto di cui trattasi possa essere conservato senza nessun’altra modifica, revisione o integrazione, circostanza che spetta a tale giudice verificare e, dall’altro, che le pretese derivanti da tale clausola possano essere distinte dal resto della domanda.
2)
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13
dev’essere interpretato nel senso che:
Esso osta a che un giudice nazionale, il quale deve statuire in seguito al rinvio ad esso effettuato da parte di un organo giurisdizionale superiore, sia vincolato, conformemente al diritto processuale nazionale, da valutazioni in diritto e da istruzioni provenienti dall’organo giurisdizionale superiore qualora consideri, tenuto conto dell’interpretazione della Corte da esso richiesta, che tali valutazioni e istruzioni non traggano le conseguenze giuridiche del carattere abusivo di una clausola di un contratto di credito al consumo.
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GU C 368 del 13.9.2021.