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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 luglio 2021

Cassazione n. 38094/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 01/03/2021 del tribunale di Velletri; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il tribunale di Velletri, adito quale giudice dell'eOsecuzione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], per l'annullamento dell'ingiunzione a demolire disposta dal Pubblico ministero con riguardo ad un manufatto abusivo in relazione al quale era intervenuto ordine di demolizione contestuale alla sentenza di condanna del tribunale di Velletri del 6 febbraio 2008, pubblicata nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], in materia di reati edilizi, rigettava l'istanza.

LI

2. Avvverso la predetta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione deducendo tre motivi di impugnazione.

3. Rappresenta, con il primo, vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., Non sarebbe corretto il ragionamento del giudice dell'esecuzione, per il quale l'ingiunzione a demolire, che secondo la difesa non sarebbe sufficientemente motivata e non consentirebbe al ricorrente di identificare gli immobili da demolire, sarebbe perfetta potendo l'interessato accedere al fascicolo dell'esecuzione per predere visione della sentenza richiamata.

4. Con il secondo motivo deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. pproc. pen. in relazione all'art. 7 della Cedu e 1 del prot. n. 1 della Cedu, essendo illegittima la comminatoria al ricorrente della contestata misura afflittiva e ripristinatoria atteso che il citato art. 7 prevede l'illegittimità della applicazione di sanzioni penali per fatti commessi da altri.

Sarebbe altresì arbitraria la lesione del diritto di proprietà conseguente alla ingiunzione a demolire priva di basi legali.

5. Con il terzo motivo rappresenta la violazione dell'art. 173 cod. pen. della L. 689/81 e dell'art. 7 della Cedu.

L'ordine di demolizione quale pena afflittiva rientrerebbe nel regime di prescrizione della pena ex art. 173 e ss. cod. pen., o ex L. 689/81 (da applicarsi in via analogica) Essendo l'abuso edilizio commesso dalla imputata [OSCURATO:PERSONA], risalente al 2007, sarebbero decorsi più di dieci anni con conseguente prescrizione.

In ogni caso, analogamente alla ritenuta natura sanzionatoria della confisca urbanistica anche la demolizione in parola dovrebbe assumere tale qualifica, e come tale in virtù dell'esistente vuoto normativo sarebbe incompatible con il citato art. 7 che stabilisce il principio di cui al brocardo nulla poena sine lege. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato, essendo del tutto condivisibile, come già osservato in caso analogo da questa Suprema Corte (cfr. sez. 3 n. 32844 del 09/07/2021, non massimata), il rilievo del giudice dell'esecuzione, per cui risponde a criteri di adeguatezza motivazionale l'ingiunzione a demolire in cui l'identificazione dell'immobile da demolire sia assicurata mediante rinvio alla sentenza di condanna pronunciata a carico dell'autore del reato, e, dunque, alla descrizione del manufatto in essa contenuto.

2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, la cui tesi, relativa al carattere sanzionatorio penale dell'ordine di demolizione alla correlata operatività dell'art. 7 della Cedu è stata già chiaramente esclusa da questa Suprema Corte, laddove si è precisato che in materia di reati concernenti violazioni edilizie, l'imposizione dell'ordine di demolizione di un Manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso e non ha finalità punitive, così da non comportare la violazione del principio del "ne bis in idem" convenzionale, come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia del 4 marzo 2014 (Sez. 3, n. 51044 del 03/10/2018 Rv. 274128 - 01).

Quanto alla ritenuta illegittimità dell'ordine di demolizione nella misura in cui interessi un soggetto diverso dall'autore dell'abuso è sufficiente evidenziare da una parte come la Suprema Corte abbia affermato che l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, assolve ad una autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso (Sez. 3, n. 37120 del 11/05/2005, Morelli, Rv. 232172) e che ha carattere reale, ricadendone gli effetti direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere stato o meno quest'ultimo l'autore dell'abuso, né la sua operatività può essere esclusa dalla alienazione a terzi della proprietà dell'immobile, con la sola conseguenza che l'acquirente potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell'avvenuta demolizione.

Giova in proposito sottolineare, in ogni caso - pur trattandosi di un profilo mai sollevato dal ricorrente in sede esecutiva, laddove poi, in ricorso, lo stesso ha lamentato la non applicabilità nei suoi confronti del contenuto dell'ingiunzione, per la pretesa natura penale dell'ordine di demolizione e non per l'intrinseca destinazione del medesimo, a prescindere dalla natura amministrativa, ai soli autori del reato -, che questa Corte ha già chiarito come l'ordine di demolizione abbia come suo destinatario unicamente il condannato responsabile per l'abuso.

Solo per costui sussiste l'obbligo di attivarsi e di demolire il manufatto illecito ripristinando lo stato dei luoghi.

Se egli non ottempera all'ordine il pubblico ministero dovrà curare l'esecuzione della sentenza secondo le procedure di legge, mentre il proprietario rimasto estraneo al processo penale non ha invece nessun obbligo di fare alcunché, ma solo quello di non opporsi - al pari di qualsiasi altro soggetto che abbia eventualmente sull'immobile un diritto reale o personale di godimento - alla esecuzione dell'ordine di demolizione curata dal pubblico ministero.

Da ciò deriva che le spese della demolizione gravano ovviamente solo sul condannato, ma la misura - investendo il bene - finisce pur sempre per ricadere sul proprietario e sul titolare di altri diritti sul bene stesso, anche nell'ipotesi in cui nulla possa essere loro addebitato per quanto concerne l'attività abusiva (da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 4011 del 18/12/2020 (dep. 02/02/2021 ) Rv. 280916 - 01).

Quanto alla ritenuta lesione del diritto di proprietà, è sufficiente rimandare sia, quale base legale, all'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, sia alla motivazione di Sez. 3, n. 15141 del 20/02/2019, Pignalosa, non massimata, che ha ribadito che in tema di reati edilizi, non sussiste alcun diritto «assoluto» all'inviolabilità del domicilio, desumibile dalle decisioni della Corte EDU, tale da precludere l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, finalizzato a ristabilire l'ordine giuridico violato.

Dalla giurisprudenza CEDU si ricava, secondo la citata sentenza, al contrario, il principio dell'interesse dell'ordinamento all'abbattimento - in luogo della confisca - delle opere incompatibili con le disposizioni urbanistiche (cfr. sul punto la sentenza emessa nel caso [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia del 20 gennaio 2009).

Si è ribadito che la Corte europea considera del tutto legittimo il ricorso alla sanzione ripristinatoria della demolizione che, in quanto rivolta a ristabilire l'ordine giuridico violato, prevale sul diritto (rectius, interesse di mero fatto) all'abitazione dell'immobile abusivamente realizzato.

Né può invocarsi la sentenza della Corte EDU 21/4/2016, n. 46577/15 (Ivanova e Cherkezov c/Bulgaria), secondo la quale il diritto all'abitazione di cui all'art. 8 della cedu richiede una valutazione di proporzionalità, da parte di un Tribunale imparziale, tra la misura della demolizione e l'interesse del singolo al rispetto del proprio domicilio.

La Corte EDU, nella decisione Ivanova, ha ribadito la legittimità convenzionale della demolizione, allorquando, valutandone la compatibilità con il diritto alla abitazione, il suo unico scopo sia quello di garantire l'effettiva attuazione delle disposizioni normative secondo cui gli edifici non possono essere costruiti senza autorizzazione, poiché la stessa può essere considerata come diretta a ristabilire lo stato di diritto, fatto salvo il rispetto della proporzionalità della misura con la situazione personale dell'interessato.

Peraltro sul tale ultimo punto il ricorso è del tutto generico, analogamente al corrispondete motvo dedotto in fase esecutiva, come rilevato dal giudice, privo di qualsivoglia rappresentazione, seria e documentata, di esigenze abitative del ricorrente.3.In ordine, poi, al terzo motivo, anche per esso emerge la manifesta infondatezza.

Con riferimento alla eccepita prescrizione dell'ingiunzione medesima, basti qui ricordare il costante - e condiviso - indirizzo di questa Corte, in forza del quale, in materia di reati concernenti violazioni edilizie, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo non è sottoposto alla disciplina della prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, avendo natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitive (per tutte, Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Delorier, Rv. 265540: in motivazione, la S.C. ha precisato che tali caratteristiche dell'ordine di demolizione escludono la sua riconducibilità anche alla nozione convenzionale di "pena" elaborata dalla giurisprudenza della Corte EDU).

Le argomentazione- in precedenza esposte chiaramente escludono, infine, la fondatezza della tesi circa la natura di sanzione penale della demolizione e della conseguente illegittimità della stessa.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 01/03/2021 del tribunale di Velletri; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale di Velletri, adito quale giudice dell'eOsecuzione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], per l'annullamento dell'ingiunzione a demolire disposta dal Pubblico ministero con riguardo ad un manufatto abusivo in relazione al quale era intervenuto ordine di demolizione contestuale alla sentenza di condanna del tribunale di Velletri del 6 febbraio 2008, pubblicata nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], in materia di reati edilizi, rigettava l'istanza. LI 2. Avvverso la predetta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione deducendo tre motivi di impugnazione. 3. Rappresenta, con il primo, vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., Non sarebbe corretto il ragionamento del giudice dell'esecuzione, per il quale l'ingiunzione a demolire, che secondo la difesa non sarebbe sufficientemente motivata e non consentirebbe al ricorrente di identificare gli immobili da demolire, sarebbe perfetta potendo l'interessato accedere al fascicolo dell'esecuzione per predere visione della sentenza richiamata. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. pproc. pen. in relazione all'art. 7 della Cedu e 1 del prot. n. 1 della Cedu, essendo illegittima la comminatoria al ricorrente della contestata misura afflittiva e ripristinatoria atteso che il citato art. 7 prevede l'illegittimità della applicazione di sanzioni penali per fatti commessi da altri. Sarebbe altresì arbitraria la lesione del diritto di proprietà conseguente alla ingiunzione a demolire priva di basi legali. 5. Con il terzo motivo rappresenta la violazione dell'art. 173 cod. pen. della L. 689/81 e dell'art. 7 della Cedu. L'ordine di demolizione quale pena afflittiva rientrerebbe nel regime di prescrizione della pena ex art. 173 e ss. cod. pen., o ex L. 689/81 (da applicarsi in via analogica) Essendo l'abuso edilizio commesso dalla imputata [OSCURATO:PERSONA], risalente al 2007, sarebbero decorsi più di dieci anni con conseguente prescrizione. In ogni caso, analogamente alla ritenuta natura sanzionatoria della confisca urbanistica anche la demolizione in parola dovrebbe assumere tale qualifica, e come tale in virtù dell'esistente vuoto normativo sarebbe incompatible con il citato art. 7 che stabilisce il principio di cui al brocardo nulla poena sine lege. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato, essendo del tutto condivisibile, come già osservato in caso analogo da questa Suprema Corte (cfr. sez. 3 n. 32844 del 09/07/2021, non massimata), il rilievo del giudice dell'esecuzione, per cui risponde a criteri di adeguatezza motivazionale l'ingiunzione a demolire in cui l'identificazione dell'immobile da demolire sia assicurata mediante rinvio alla sentenza di condanna pronunciata a carico dell'autore del reato, e, dunque, alla descrizione del manufatto in essa contenuto. 2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, la cui tesi, relativa al carattere sanzionatorio penale dell'ordine di demolizione alla correlata operatività dell'art. 7 della Cedu è stata già chiaramente esclusa da questa Suprema Corte, laddove si è precisato che in materia di reati concernenti violazioni edilizie, l'imposizione dell'ordine di demolizione di un Manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso e non ha finalità punitive, così da non comportare la violazione del principio del "ne bis in idem" convenzionale, come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa [OSCURATO:PERSONA] c. Italia del 4 marzo 2014 (Sez. 3, n. 51044 del 03/10/2018 Rv. 274128 - 01). Quanto alla ritenuta illegittimità dell'ordine di demolizione nella misura in cui interessi un soggetto diverso dall'autore dell'abuso è sufficiente evidenziare da una parte come la Suprema Corte abbia affermato che l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, assolve ad una autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso (Sez. 3, n. 37120 del 11/05/2005, Morelli, Rv. 232172) e che ha carattere reale, ricadendone gli effetti direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere stato o meno quest'ultimo l'autore dell'abuso, né la sua operatività può essere esclusa dalla alienazione a terzi della proprietà dell'immobile, con la sola conseguenza che l'acquirente potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell'avvenuta demolizione. Giova in proposito sottolineare, in ogni caso - pur trattandosi di un profilo mai sollevato dal ricorrente in sede esecutiva, laddove poi, in ricorso, lo stesso ha lamentato la non applicabilità nei suoi confronti del contenuto dell'ingiunzione, per la pretesa natura penale dell'ordine di demolizione e non per l'intrinseca destinazione del medesimo, a prescindere dalla natura amministrativa, ai soli autori del reato -, che questa Corte ha già chiarito come l'ordine di demolizione abbia come suo destinatario unicamente il condannato responsabile per l'abuso. Solo per costui sussiste l'obbligo di attivarsi e di demolire il manufatto illecito ripristinando lo stato dei luoghi. Se egli non ottempera all'ordine il pubblico ministero dovrà curare l'esecuzione della sentenza secondo le procedure di legge, mentre il proprietario rimasto estraneo al processo penale non ha invece nessun obbligo di fare alcunché, ma solo quello di non opporsi - al pari di qualsiasi altro soggetto che abbia eventualmente sull'immobile un diritto reale o personale di godimento - alla esecuzione dell'ordine di demolizione curata dal pubblico ministero. Da ciò deriva che le spese della demolizione gravano ovviamente solo sul condannato, ma la misura - investendo il bene - finisce pur sempre per ricadere sul proprietario e sul titolare di altri diritti sul bene stesso, anche nell'ipotesi in cui nulla possa essere loro addebitato per quanto concerne l'attività abusiva (da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 4011 del 18/12/2020 (dep. 02/02/2021 ) Rv. 280916 - 01). Quanto alla ritenuta lesione del diritto di proprietà, è sufficiente rimandare sia, quale base legale, all'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, sia alla motivazione di Sez. 3, n. 15141 del 20/02/2019, Pignalosa, non massimata, che ha ribadito che in tema di reati edilizi, non sussiste alcun diritto «assoluto» all'inviolabilità del domicilio, desumibile dalle decisioni della Corte EDU, tale da precludere l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, finalizzato a ristabilire l'ordine giuridico violato. Dalla giurisprudenza CEDU si ricava, secondo la citata sentenza, al contrario, il principio dell'interesse dell'ordinamento all'abbattimento - in luogo della confisca - delle opere incompatibili con le disposizioni urbanistiche (cfr. sul punto la sentenza emessa nel caso [OSCURATO:PERSONA] c. Italia del 20 gennaio 2009). Si è ribadito che la Corte europea considera del tutto legittimo il ricorso alla sanzione ripristinatoria della demolizione che, in quanto rivolta a ristabilire l'ordine giuridico violato, prevale sul diritto (rectius, interesse di mero fatto) all'abitazione dell'immobile abusivamente realizzato. Né può invocarsi la sentenza della Corte EDU 21/4/2016, n. 46577/15 (Ivanova e Cherkezov c/Bulgaria), secondo la quale il diritto all'abitazione di cui all'art. 8 della cedu richiede una valutazione di proporzionalità, da parte di un Tribunale imparziale, tra la misura della demolizione e l'interesse del singolo al rispetto del proprio domicilio. La Corte EDU, nella decisione Ivanova, ha ribadito la legittimità convenzionale della demolizione, allorquando, valutandone la compatibilità con il diritto alla abitazione, il suo unico scopo sia quello di garantire l'effettiva attuazione delle disposizioni normative secondo cui gli edifici non possono essere costruiti senza autorizzazione, poiché la stessa può essere considerata come diretta a ristabilire lo stato di diritto, fatto salvo il rispetto della proporzionalità della misura con la situazione personale dell'interessato. Peraltro sul tale ultimo punto il ricorso è del tutto generico, analogamente al corrispondete motvo dedotto in fase esecutiva, come rilevato dal giudice, privo di qualsivoglia rappresentazione, seria e documentata, di esigenze abitative del ricorrente.3.In ordine, poi, al terzo motivo, anche per esso emerge la manifesta infondatezza. Con riferimento alla eccepita prescrizione dell'ingiunzione medesima, basti qui ricordare il costante - e condiviso - indirizzo di questa Corte, in forza del quale, in materia di reati concernenti violazioni edilizie, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo non è sottoposto alla disciplina della prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, avendo natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitive (per tutte, Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Delorier, Rv. 265540: in motivazione, la S.C. ha precisato che tali caratteristiche dell'ordine di demolizione escludono la sua riconducibilità anche alla nozione convenzionale di "pena" elaborata dalla giurisprudenza della Corte EDU). Le argomentazione- in precedenza esposte chiaramente escludono, infine, la fondatezza della tesi circa la natura di sanzione penale della demolizione e della conseguente illegittimità della stessa. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces
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