CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 47743/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data 9 aprile 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con cui veniva applicata al suddetto la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al delitto ex artt. 81 cpv., 110, 61 n.2, 512-bis cod. pen. e 416-bis.1 cod. pen. (concorso nell'intestazione fittizia della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.) e al delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 648- ter, 648-ter.1 e 416-bis.1 cod. pen. (autoriciclaggio e reimpiego di somme di denaro illecito nel circuito economico produttivo della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.). 2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, deducendo vizio di motivazione, anche come travisamento della prova. Rileva la difesa che: - al Vitale è contestato di avere partecipato economicamente alla costituzione della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in qualità di socio occulto, impiegando somme di denaro derivanti dalle attività criminose poste in essere dall'associazione mafiosa denominata clan Moccia; - secondo l'impostazione accusatoria l'inserimento dei Moccia nel mercato pugliese sarebbe avvenuto attraverso la costituzione di detta società alla data del 17 maggio 2016 da parte di [OSCURATO:PERSONA] che, già amministratore unico della società e detentore del 90 % delle quote societarie, avrebbe acquisito il 100 % delle quote della medesima in data 13 novembre 2017; - parte dei fondi utilizzati per l'operazione sarebbe stata messa a disposizione, secondo l'accusa, in modo occulto dalla famiglia Moccia, in particolare da [OSCURATO:PERSONA], e da [OSCURATO:PERSONA], detto «zio Tonino», attraverso il figlio Ferdinando; - ciò sarebbe emerso dalle conversazioni ambientali, che avrebbero documentato il coinvolgimento, attraverso la messa a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 165.000 per effettuare le operazioni di acquisto della [OSCURATO:SOCIETA] sr.!. e di avvio della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe fatto intervenire nell'affare anche [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], con una quota di partecipazione sempre occulta di circa 25.000 euro. Lamenta il difensore che il Tribunale del riesame ha omesso di confrontarsi con i rilevi difensivi, formulati nel corso dell'udienza e con memoria difensiva depositata agli atti, riproponendo apoditticamente la medesima ricostruzione dell'ordinanza cautelare genetica. Osserva che: - tra tutti i soggetti coinvolti nella vicenda vi è un legame di parentela e che anche l'intermediazione svolta da Vitale nel contrasto tra [OSCURATO:PERSONA] e Chirico è riconducibile a detto legame; - il collegamento ad una ipotizzata fittizia partecipazione economica di [OSCURATO:PERSONA], con accordo che sarebbe stato stipulato nel corso dell'incontro del 28 maggio 2016 di cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe parlato con [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione ambientale n. 150 del 13 luglio 2016, è frutto di un'ipotesi investigativa non supportata da dati oggettivi; - ogni volta che vi è riferimento ad una somma di denaro che sarebbe stata versata dai Vitale non vi è mai specifico riferimento alla persona di [OSCURATO:PERSONA]; - l'unico riferimento relativo ai 25.000 euro che, secondo la tesi accusatoria sarebbero stati investiti da [OSCURATO:PERSONA], deriva dalla conversazione ambientale n. 150 nella quale vi è un riferimento soltanto a Fernando ed emerge che quella somma di denaro, che avrebbe dovuto comunque consegnare [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe arrivata nelle mani di [OSCURATO:PERSONA]; - la figura di [OSCURATO:PERSONA] emerge, oltre che nell'incontro organizzato al fine di mettere pace tra i nipoti, soltanto il successivo 27 febbraio 2017, quando nel corso di una conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soggetto ritenuto dagli inquirenti factotum di [OSCURATO:PERSONA], risulta l'intenzione di [OSCURATO:PERSONA] di recarsi a Bari e il fatto che vi sarebbe andato con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - l'ipotesi dell'investimento in dette attività dei Vitale viene smentita dal fatto che Credendino non ne fosse conoscenza, tanto da chiedere a [OSCURATO:PERSONA] il motivo per cui i Vitale si sarebbero recati con lui a Bari; - il viaggio a Bari, invece, si giustificava per il legame familiare summenzionato, come dimostra il fatto che non risultano essere state intercettate conversazioni ambientali nell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] relative alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] nella società; - la pretesa partecipazione di quest'ultimo alla società, in qualità di interponente fittizio di somme di denaro, si scontra col dato oggettivo della sua incensuratezza, che esclude che lo stesso avesse motivo di attribuire fittiziamente la titolarità di denaro al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione, potendo, invero, liberamente intestare a se stesso le quote societarie; - è, infine, contraddittorio escludere la partecipazione associativa di Vitale, in relazione alla quale era rigettata la misura cautelare, e nel contempo sostenere la commissione del delitto di autoriciclaggio per avere il suddetto impiegato somme provenienti dalle attività delittuose commesse dal clan Moccia in attività economiche in modo da ostacolarne l'individuazione della provenienza delittuosa; - non vi è prova dell'accordo, col coinvolgimento di Vitale, sul finanziamento occulto della società, della consegna del denaro da parte del ricorrente, del fatto che si era recato a Bari per controllare il proprio investimento ovvero della consapevolezza del finanziamento di Moccia in detta società ovvero del ruolo di dominus (ritenuto indispensabile dal Giudice della cautela per l'interposizione fittizia) nelle operazioni di simulazione di [OSCURATO:PERSONA], anche considerata la somma minima asseritamente investita. La difesa sottolinea di avere evidenziato tali circostanze con la memoria difensiva, in parte ignorata e in parte travisata. Ed insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 1 Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Come evidenziato dall'ordinanza impugnata, le indagini hanno permesso di chiarire che il clan Moccia era coinvolto in operazioni di investimento economico al di fuori del territorio campano e precisamente nella regione Puglia attraverso l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] e i suoi collaboratori, attivi nel settore della raccolta degli oli esausti di tipo animale e vegetale/e che l'inserimento dei Moccia nel mercato pugliese è coinciso con l'acquisizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della società [OSCURATO:SOCIETA]. e la costituzione in data 17 maggio 2016 della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA], oltre a detenere il 90 % delle quote societarie (diventato poi il 100 0/0) assumeva la carica di amministratore unico. Secondo l'impostazione accusatoria parte dei fondi utilizzati per l'operazione (che si è svolta mentre erano in corso le intercettazioni) veniva messa a disposizione, in modo occulto, dalla famiglia Moccia e in particolare da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], detto "zio Tonino" attraverso il figlio Ferdinando. L'ordinanza di di riesame, sulla scia del, rimo Giudice, dà rilievo a tale riguardo alla conversazione ambientale n. 150 del 13 luglio 2016, intercettata nella sede della ECOTEKNO, in cui [OSCURATO:PERSONA] raccontava a [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] era stato il promotore dell'operazione di acquisto della [OSCURATO:SOCIETA]. e del contestuale avvio della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., mettendo a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] la somma di circa 165.000 euro e facendo intervenire nell'affare anche [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], con una quota di partecipazione, sempre occulta, di circa 25.000 euro. Secondo l'impostazione accusatoria il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] emergerebbe: - dalla conversazione n. 150, nella quale [OSCURATO:PERSONA] parlando con Malinconico diceva "Là l'investimento è stato di seicentosettantacinque! No di centosessantacinque che dovrebbe cacciare lui (secondo gli inquirenti [OSCURATO:PERSONA]) e mi deve dare altri venticinque che poi mi sta facendo fare pure le figure di merda con quello" (secondo gli inquirenti [OSCURATO:PERSONA]); - da un incontro che sarebbe avvenuto a casa di [OSCURATO:PERSONA] il 28 maggio 2016 in cui si sarebbero stabilite le quote di partecipazione, come da rilevazioni GPS e geolocalizzazioni di cellulari; - dalla conversazione n. 14599 del 12 gennaio 2017 e dal riferimento in essa contenuto agli 80.000 euro che i Vitale e Moccia avrebbero versato per finanziare la realizzazione della struttura di [OSCURATO:SOCIETA]. ("perché a Fernando gli devo dire...li deve scalare 80.000 euro...", specificando che erano stati versati "per fare l'impianto"); - dalla conversazione n. 151, sempre del 13 luglio 2016, in cui si farebbe riferimento ad accordi da intraprendere da parte di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] ("Eh mò dico....con Fernando ho detto senti Antonio mi ha detto quel fatto così, così e così...mo' tu scusate hai questa cosa?"); - dalla conversazione n. 152, in cui [OSCURATO:PERSONA], sempre conversando con Malinconico, confrontava quanto versato da Moccia, pari a 165 (dovendosi intendere 165.000 euro), con quanto versato da lui, pari a 800 (dovendosi intendere 800.000 euro), certamente "non piovuto dal cielo"; - dall'organizzazione della trasferta in data 8 febbraio 2017 presso la sede barese della [OSCURATO:SOCIETA]. alla quale partecipavano, oltre a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il figlio Ferdinando e [OSCURATO:PERSONA], come confidato a Credendino nella conversazione n. 16793 del 7 febbraio 2017 da [OSCURATO:PERSONA], che utilizzava per indicare i Vitale il termine "i Masti" ("Mo domani devo andare con i Masti là" e alla domanda di Credendino su che cosa gli stessi dovessero fare [OSCURATO:PERSONA] replicava "Quelli mo' devono far vedere che lui non è venuto! E' venuto a vedere") e come documentato da altre conversazioni successive e dalle rilevazioni GPS; - dal fatto che, nonostante tali investimenti, non vi è traccia alcuna della presenza nella [OSCURATO:SOCIETA]. dei Moccia e dei Vitale, che secondo l'accusa avrebbero agito anche da "supervisori" recandosi a Bari. I Giudici del riesame, aderendo a tale impostazione, propendono per la gravità indiziaria in relazione ad entrambe le fattispecie criminose di cui all'imputazione provvisoria, aggravate dalla agevolazione mafiosa. Osservano, invero, con riguardo all'intestazione fittizia, che, nonostante [OSCURATO:PERSONA] abbia versato una cospicua parte della somma di denaro necessaria per la conclusione dell'operazione commerciale, l'intestazione alla sua persona del 100 % delle quote del capitale sociale non corrisponde al vero, in quanto 165.000 euro erano stati versati da Moccia e 25.000 euro da [OSCURATO:PERSONA], venendo in tal modo schermata, con una falsa apparenza di estraneità, la reale situazione di comproprietà e cogestione in capo a Moccia e Vitale al fine di eludere l'applicazione di eventuali misure di prevenzione (capo 10). Rilevano, invece, quanto alle imputazioni sub 11), che la predetta intestazione fittizia, la contabilità occulta e la mancata giustificazione di versamenti e pagamenti sono tutte circostanze sintomatiche del fatto che [OSCURATO:PERSONA], avendo la materiale disponibilità di ingenti somme di denaro derivanti dalle attività criminose poste in essere dall'associazione mafiosa capeggiata dalla sua famiglia e di cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] è uno dei capi, le impiegava, con la collaborazione di [OSCURATO:PERSONA], Antonio e [OSCURATO:PERSONA] in attività economico-imprenditoriali in modo da ostacolarne concretamente l'individuazione della provenienza delittuosa finanziando il circuito economico-produttivo della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in tal modo commettendo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] condotte di autoriciclaggio e [OSCURATO:PERSONA] condotte di reimpiego. Orbene, la condotta tipica del delitto di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. (fattispecie penale introdotta dalla legge n.186 del 2014, in vigore dall'i giugno 2015), come specificato dallo stesso Tribunale a quo, consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa (e come tale, al pari del riciclaggio, integra un reato istantaneo). Nel caso in esame manca la prova, anche a livello di gravità indiziaria che il versamento dei venticinquemila euro, di cui sopra si è detto, sia stato effettuato da [OSCURATO:PERSONA] e che un accordo in tal senso sia stato preso in una riunione antecedente, dì cui non si conosce in alcun modo l'oggetto di discussione. Invero, dalla conversazione n. 150 - il cui significato non è univoco e non viene univocamente interpretato - per il versamento di detta somma sembrerebbe essersi impegnato [OSCURATO:PERSONA]; mentre nella conversazione n. 151 [OSCURATO:PERSONA] parla solo della sua partecipazione e di quella di [OSCURATO:PERSONA] e nella conversazione n. 152 riferisce di una questione che deve chiarire con [OSCURATO:PERSONA], non citandone il padre; e anche per il versamento degli ottantamila euro per l'impianto industriale, di cui all'ulteriore conversazione sopra riportata, si fa esclusivo riferimento al figlio. L'ordinanza in esame non solo non individua specifici elementi per ritenere che [OSCURATO:PERSONA] abbia occultamente finanziato la [OSCURATO:SOCIETA] s.r,I, (non essendo sufficiente a tale riguardo il successivo viaggio a Bari dei Vitale, anche come supervisori di [OSCURATO:PERSONA] di cui peraltro erano parenti, in assenza di qualsiasi accertamento di natura patrimoniale sull'erogazione o sulla promessa delle somme di denaro riportate nell'imputazione provvisoria), ma non specifica altresì in che modo la somma in questione sarebbe riconducibile al clan Moccia ed alle relative vicende quale provento di attività criminose, rispetto alle quali Vitale è stato ritenuto estraneo (all'atto dell'applicazione della misura cautelare). Del pari non emerge dalla motivazione dell'ordinanza impugnata da quale reato, ascrivibile a Vitale, sarebbe originata la provvista asseritamente impiegata nell'attività di autoriciclaggio. Né a tale fine è corretto sul piano strettamente giuridico valorizzare l'addebito di intestazione fittizia di cui all'art. 512-bis cod. pen.. Si è gia affermato da parte di questa Corte e si ribadisce che «Il delitto di intestazione fraudolenta di valori non può costituire reato presupposto del delitto di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 cod. pen., il quale richiede l'autonoma provenienza illecita dei beni che ne sono oggetto». (In motivazione la Corte ha precisato che, non rientrando tra le finalità contemplate dall'art. 512-bis cod. pen. la commissione del delitto di autoriciclaggio, i rapporti tra i due reati sono regolati dal criterio di consunzione, in applicazione della clausola di sussidiarietà contenuta nell'art. 512-bis cod. pen., salvo il caso in cui l'intestazione fraudolenta abbia finalità elusiva delle disposizioni in materia di prevenzione). (Sez. 6, n. 22417 del 16/03/2022, Sgromo, Rv. 283319). La Suprema Corte con la pronuncia citata in motivazione ha precisato che, non rientrando tra le finalità contemplate dall'art. 512-bis cod. pen, la commissione del delitto di autoriciclaggio, í rapporti tra í due reati sono regolati dal criterio di consunzione, in applicazione della clausola di sussidiarietà contenuta nell'art. 512-bis cod. pen., salvo il caso in cui l'intestazione fraudolenta abbia finalità elusiva delle disposizioni in materia di prevenzione). 1.4. Quanto alle considerazioni dei Giudici del riesame circa l'intestazione fittizia, correttamente l'ordinanza di riesame fa leva «sulla finalità di eludere l'applicazione di eventuali misure di prevenzione». Nel caso in esame, a parte che non è certo il versamento di denaro da parte del ricorrente, i Giudici del riesame non spiegano quale sarebbe la finalità elusiva perseguita da chi, come [OSCURATO:PERSONA], non è stato ritenuto gravemente indiziato di partecipazione associativa e non sembra avere altro interesse a dissimulare la propria partecipazione societaria. Né su tale interesse, né comunque sul dolo specifico richiesto per il trasferimento fraudolento di valori, l'ordinanza de qua si sofferma con illustrazioni esplicative. Le carenze motivazionali evidenziate impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio sul punto al Trib