CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01921/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18414-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 145, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 917/3/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 28/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di intimazione d pagamento per IRPEF, IRAP ed IVA per gli anni d'imposta 2010, 2011, 2012; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente l'appello della parte contribuente affermando che le notificazioni degli atti in questione sono avvenute presso un indirizzo diverso da quello ove da tempo il contribuente ha trasferito la propria residenza, trasferimento registrato in sede amministrativa, pertanto reso pubblico e documentato. Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e contestuale ricorso incidentale e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso e l'accoglimento del ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con l'unico motivo d'impugnazione, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la sentenza impugnata considerato che il Ric. 2021 n. 18414 sez. MT - ud. 22-11-2022 -2- L! A contribuente non aveva mai comunicato lo spostamento della residenza a Barano d'Ischia (NA), non essendo tenuto l'Ufficio a compiere ricerche anagrafiche; peraltro, in virtù del principio di affidamento e buona fede, il messo, dopo aver consegnato al portiere l'atto da notificare ed aver inviato la raccomandata informativa, non può essere gravato da ulteriori adempimenti. Con l'unico motivo di ricorso incidentale il contribuente lamenta violazione dell'art. 360 comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell'art. 112 c.p.c. e art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 per non avere la sentenza impugnata pronunciato sui motivi di appello proposti dal contribuente quanto alla da lui asserita intervenuta decadenza della richiesta impositiva nonché alla prescrizione della pretesa impositiva in ordine alle sanzioni ed interessi. [OSCURATO:PERSONA] reputa opportuna la trattazione dinanzi alla sezione tributaria, in ragione di quanto previsto dall'art. 380- bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851) mancando l'evidenza decisoria, e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rimette la causa alla sezione tributaria e rinvia a nuovo ruolo. C