CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 08480/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Palermo, in data 8 ottobre 2020, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 6 aprile 2018, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i delitti di omicidio colposo in danno di [OSCURATO:PERSONA], e di lesioni colpose in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (artt. 589 e 590 cod.pen ), con violazione di norme sulla circolazione stradale. 1.1. I fatti oggetto del giudizio si riferiscono a un incidente occorso sull'autostrada A19 Catania-Palermo, all'altezza del [OSCURATO:PERSONA] (al km. 74+100) in agro di [OSCURATO:PERSONA]: il [OSCURATO:PERSONA] conduceva, nell'esercizio della sua professione di autista, un'autovettura Mercedes a bordo della quale si trovavano il Colombo, il Pluchinotta, il Consani ed [OSCURATO:PERSONA] (unica occupante del veicolo ad essere rimasta illesa); nell'affrontare una curva ad andamento sinistrorso, la vettura deviava dalla propria traiettoria verso il margine destro della carreggiata, andando a collidere con la parte anteriore destra contro il guard rail; nell'urto perdeva la vita il Colombo, mentre il Pluchinotta e il Consani riportavano le lesioni meglio descritte in atti. 1.2. La Corte di merito, a fronte dell'esito assolutorio del giudizio di primo grado, ha confutato le valutazioni del Tribunale in ordine all'assenza di profili di colpa in capo al [OSCURATO:PERSONA], valutazioni che poggiavano sulle osservazioni del consulente tecnico del P.M., secondo il quale la velocità dell'autovettura al momento dell'impatto non era eccessiva né tale da comportare lo sbandamento del veicolo, sia pure nelle condizioni di asfalto bagnato che si presentavano nell'occorso, né, del resto, venivano riscontrate anomalie funzionali nel veicolo; di tal che il Tribunale aveva concluso per la configurabilità di un'ipotesi di caso fortuito. Di contro, secondo la Corte territoriale, vi era stata - anche alla luce della rinnovata istruzione dibattimentale - una perdita di controllo del veicolo da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale si era distratto alla guida ed aveva repentinamente sterzato per correggere la traiettoria; in tale quadro, anche le condizioni meteorologiche (l'asfalto era bagnato e vi era nevischio) avevano contribuito al verificarsi del sinistro e ciò avrebbe dovuto comportare una "seria riflessione sul mancato adeguamento della velocità". 2. Avverso la prefata sentenza ricorre il Miiluzzo, con atto articolato in un unico motivo, nel quale deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità: dopo avere osservato che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale non ha apportato alcun elemento di novità rispetto al giudizio di primo grado conclusosi con esito assolutorio, il deducente contesta il giudizio della Corte di merito circa la velocità tenuta nell'occorso, giudizio che egli qualifica come non supportato dagli elementi raccolti in sede istruttoria; del pari vengono sottoposte a critica le valutazioni della Corte di merito circa la deposizione della teste Citterio, la cui attendibilità era stata specificamente vagliata dal Tribunale, che aveva rilevato come la teste aveva ammesso che, al momento dell'incidente, stava consultando il telefono cellulare; infine, il deducente esprime le proprie critiche anche sulla circostanza (riferita dalla Citterio) che il [OSCURATO:PERSONA], poco prima dell'incidente, non avrebbe guardato la strada nell'affrontare la curva: circostanza non dimostrata e frutto di una valutazione riferita a un'ipotesi residuale di individuazione di responsabilità, in assenza di qualsivoglia profilo di colpa attribuibile all'autista. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é inammissibile, perché manifestamente infondato e proposto in termini non consentiti in sede di legittimità. Esso, infatti, si risolve nel proporre una rivalutazione del materiale probatorio, soprattutto in termini di attendibilità, ossia sollecitando uno scrutinio demandato al giudice di merito e non sottoponibile a sindacato di legittimità, laddove - e non é questo il caso - il provvedimento impugnato non palesi al riguardo macroscopiche contraddizioni o illogicità (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260, e Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). 1.1. Il percorso argomentativo della sentenza impugnata risulta, del resto, affatto lineare e corretto, basandosi su elementi puntualmente richiamati e deponenti, in modo del tutto convergente, per una fatale distrazione alla guida del [OSCURATO:PERSONA] nell'impegnare la curva ove avvenne l'incidente: non solo vi sono, in tal senso, le dichiarazioni della Citterio (la quale espressamente ha riferito, sia in primo grado che in appello, che il [OSCURATO:PERSONA], giunto all'altezza della curva, continuava ad andare dritto - forse perché guardava verso la zona del cambio -, tanto da indurla a richiamare la sua attenzione, così che l'autista sterzava e a quel punto perdeva il controllo del mezzo urtando contro il guardrail di destra), ma vi sono anche le dichiarazioni del Pluchinotta (secondo il quale la macchina frenò evidentemente perché l'autista si era reso conto di non avere preso bene la curva) e quelle del Consani (il quale pure ha riferito che, in corrispondenza di un curvone verso sinistra, venne fatto notare al [OSCURATO:PERSONA] che stava "andando per la tangente", quindi l'autista correggeva la traiettoria con lo sterzo, l'auto sbandava e si verificava l'urto).1.2. Quanto precede, senza contare che - sempre secondo la Corte di merito - anche il consulente tecnico del P.M., pur ritenendo la velocità del veicolo non eccessiva, ha concluso che, restando escluse le possibili cause tecniche, il sinistro non poteva che essere ricondotto esclusivamente alla condotta alla guida dell'autovettura. Del resto, nell'esaminare l'eccessività della velocità di un automezzo in occasione di un incidente, non é certo sufficiente soffermarsi - come sembrerebbe aver fatto il C.T. - sul limite di velocità vigente in quel tratto ai sensi dell'art. 142 Cod.Strada, occorrendo una disamina che si estenda ai principi generali di cui all'art. 141 dello stesso codice, che impongono all'utente della strada una serie di cautele - anche al di là del formale rispetto dei limiti di velocità - avendo riguardo alle circostanze del caso concreto (cfr. in questo senso la recente Sez. 4, Sentenza n. 7093 del 27/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280549). Non può trascurarsi, in tale quadro, la presenza di una precipitazione in corso al momento dell'incidente, né il fatto che l'asfalto fosse bagnato e l'andamento della strada non fosse rettilineo. 1.3. In tale quadro, appaiono affatto corrette le conclusioni della Corte di merito che, disattendendo le valutazioni del giudice di primo grado, ha concluso per [attribuzione della responsabilità a un comportamento distratto alla guida del [OSCURATO:PERSONA], la cui manovra correttiva - mediante una repentina sterzata - cagionava la perdita di controllo dell'automezzo da parte dell'odierno ricorrente, cui conseguiva l'impatto con il guard rail. Non può comunque, in alcun modo, parlarsi di caso fortuito, in quanto, nelle manovre di correzione della traiettoria compiute dal [OSCURATO:PERSONA] alla guida in conseguenza della sua distrazione, vi é stata certamente, alla stregua della ricostruzione fattuale operata nella sentenza impugnata, la violazione di regole cautelari specifiche (legate all'attenzione alla guida, all'andamento della strada, alle condimeteo avverse) che l'imputazione descrive in termini riconducibili a varie disposizioni del codice della strada (in specie agli articoli 140, 141, 154), oltreché, genericamente, di regole di diligenza, prudenza, perizia; gli elementi posti a base della sentenza di merito, a fronte dei quali ii ricorso oppone unicamente considerazioni avversative in punto di valutazione del materiale probatorio, rendono evidente che il sinistro oggetto del giudizio non può essere ascritto al caso fortuito, in quanto ricollegabile certamente ad un comportamento colposo del [OSCURATO:PERSONA]. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila i