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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36016/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia resa in data 13 settembre 2023 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui all'art. 186, lett. b), Cds.

2. Avverso tale sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione, deducendo, con un primo motivo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità penale, non essendo state eseguite le misurazioni nell'intervallo di 5 minuti come previsto dall'art. 379 del regolamento di esecuzione CdS, e pertanto inattendibili; nonché vizio di motivazione relativamente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. 3.

Il ricorso è manifestamente infondato.

4. Quanto al primo motivo, va innanzi tutto riaffermato il principio secondo cui l'intervallo di almeno cinque minuti previsto dall'art. 379 Reg. esec. cod. strada per l'effettuazione delle misurazioni necessarie all'accertamento dello stato di ebbrezza deve essere calcolato considerando il momento di inizio sia della prima che della seconda misurazione, ovvero quello in cui entrambe sono terminate (Sez. 4, n. 18791 del 04/04/2017, Rv. 270392 - 01).

Inoltre, come rilevato dalla Corte territoriale, che ha fatto corretta applicazione di principi consolidati, nella specie è del tutto irrilevante l'asserita violazione di quanto disposto dall'art. 379 Reg.

Cod.

Strada in ordine all'intervallo minimo fra le due misurazioni, atteso che, analogamente al caso in cui sia stata validamente eseguita una singola misurazione (cfr. Sez. 4, n. 27940 del 07/06/2012, Grandi, Rv. 253598; Sez. 4, n. 30231 del 04/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255870; Sez. 4, n. 22241 del 26/02/2014, Addabbo, Rv. 259222), i dati forniti dalle misurazioni eseguite in modo irrituale possono essere combinati con gli elementi sintomatici eventualmente disponibili e condurre, su tali premesse, all'affermazione di penale responsabilità del conducente.

E, nella specie, l'impugnata sentenza dà adeguatamente conto delle manifestazioni sintomatiche dello stato d'ebbrezza (alito vinoso, problemi di deambulazione) riscontrate sulla persona dell'imputato.

Manifestamente infondata, inoltre, la doglianza relativa alla inaffidabilità dell'alcooltest in rapporto al prelievo ematico, essendo il predetto alcooltest il sistema di rilevazione previsto per legge.

Quanto al terzo motivo di doglianza, va rilevato che per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).

Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.

La Corte territoriale ha considerato che il fatto di reato commesso dall'imputato non potesse essere qualificato come particolarmente tenue, avendo costui condotto un mezzo sprovvisto della patente, in quanto mai conseguita.

Si tratta di motivazione esaustiva e congrua, conforme ai principi ed incensurabile nella presente sede di legittimità.

5. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 7 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia resa in data 13 settembre 2023 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui all'art. 186, lett. b), Cds. 2. Avverso tale sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione, deducendo, con un primo motivo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità penale, non essendo state eseguite le misurazioni nell'intervallo di 5 minuti come previsto dall'art. 379 del regolamento di esecuzione CdS, e pertanto inattendibili; nonché vizio di motivazione relativamente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. 4. Quanto al primo motivo, va innanzi tutto riaffermato il principio secondo cui l'intervallo di almeno cinque minuti previsto dall'art. 379 Reg. esec. cod. strada per l'effettuazione delle misurazioni necessarie all'accertamento dello stato di ebbrezza deve essere calcolato considerando il momento di inizio sia della prima che della seconda misurazione, ovvero quello in cui entrambe sono terminate (Sez. 4, n. 18791 del 04/04/2017, Rv. 270392 - 01). Inoltre, come rilevato dalla Corte territoriale, che ha fatto corretta applicazione di principi consolidati, nella specie è del tutto irrilevante l'asserita violazione di quanto disposto dall'art. 379 Reg. Cod. Strada in ordine all'intervallo minimo fra le due misurazioni, atteso che, analogamente al caso in cui sia stata validamente eseguita una singola misurazione (cfr. Sez. 4, n. 27940 del 07/06/2012, Grandi, Rv. 253598; Sez. 4, n. 30231 del 04/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255870; Sez. 4, n. 22241 del 26/02/2014, Addabbo, Rv. 259222), i dati forniti dalle misurazioni eseguite in modo irrituale possono essere combinati con gli elementi sintomatici eventualmente disponibili e condurre, su tali premesse, all'affermazione di penale responsabilità del conducente. E, nella specie, l'impugnata sentenza dà adeguatamente conto delle manifestazioni sintomatiche dello stato d'ebbrezza (alito vinoso, problemi di deambulazione) riscontrate sulla persona dell'imputato. Manifestamente infondata, inoltre, la doglianza relativa alla inaffidabilità dell'alcooltest in rapporto al prelievo ematico, essendo il predetto alcooltest il sistema di rilevazione previsto per legge. Quanto al terzo motivo di doglianza, va rilevato che per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. La Corte territoriale ha considerato che il fatto di reato commesso dall'imputato non potesse essere qualificato come particolarmente tenue, avendo costui condotto un mezzo sprovvisto della patente, in quanto mai conseguita. Si tratta di motivazione esaustiva e congrua, conforme ai principi ed incensurabile nella presente sede di legittimità. 5. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 ottobre
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