CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05187/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 14 dicembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Bologna; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Bologna ha tratto a giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per rispondere, in concorso, del reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 73, primo e quarto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver ceduto due involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di grammi 0,7, per un valore di settanta euro, a [OSCURATO:PERSONA] e per aver detenuto 13,6 grammi di cocaina, suddivisi in 25 dosi termosaldate, custoditi all'interno del reggiseno della Razza, 170 grammi di manjuana e 384 grammi di hashish occultati nell'interno di un frigorifero da viaggio, posto nei pressi dell'ingresso della cantina della loro abitazione; fatto commesso in Bologna il 26 gennaio 2021. 2. Il Tribunale di Bologna, all'esito dei giudizio abbreviato, con sentenza emessa in data 18 marzo 2021, ha dichiarato gli imputati colpevoli del reato a loro contestato, riqualificato ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990 e applicata la diminuente per il rito, li ha condannati alla pena di due anni di reclusione ed euro 1.032,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Il Tribunale ha anche disposto la sospensione condizionale della pena nei confronti della Razza e la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro. 3. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata dagli imputati, ha ridotto la pena nei confronti di entrambi gli imputati a un anno e sei mesi di reclusione ed euro 900 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata. 4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso tale sentenza nell'interesse degli imputati e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 530 cod. proc. pen. e, comunque, la mancanza e la contraddittorietà della motivazione sul punto. Rileva il ricorrente che dalla lettura della sentenza impugnata non sarebbe possibile comprendere l'iter logico giuridico che ha condotto la Corte d'appello di Bologna a escludere la sussistenza di un ragionevole dubbio in merito all'attribuibilità agli imputati del possesso del quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto nella cantina. Dalla lettura della sentenza impugnata emergerebbe, inoltre, inequivocabilmente che la Corte d'appello non ha in alcun modo considerato l'album fotografico prodotto dalla difesa allo scopo di dimostrare che la porta d'ingresso del locale cantina, di pertinenza di ben quattordici appartamenti ubicati al civico 16 dell'immobile sito in via [OSCURATO:PERSONA], era danneggiata e, dunque, avrebbe potuto essere facilmente aperta da chiunque.La Corte di appello, inoltre, non avrebbe neppure valutato autonomamente le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], coinquilino del quarto piano dell'immobile. La Corte d'appello, inoltre, avrebbe rilevato che la difesa non aveva spiegato chi altri avrebbe collocato la stupefacente alla cantina; sarebbe questa, tuttavia, una valutazione della prova illogica e irrazionale, che restituisce un quadro fattuale assolutamente travisato, laddove la difesa avrebbe dimostrato, in modo certo e incontrovertibile che l'accesso al vano cantina non era riservato solo ai condomini e che.tale immobile era di pertinenza di ben quattordici appartamenti. 4.2. Con il secondo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e, comunque, la mancanza e la contraddittorietà della motivazione sul punto, in quanto si sarebbe in presenza di un comportamento occasionale relativo a sostanza stupefacente di modesta quantità. Gli imputati, inoltre, successivamente all'arresto, avrebbero tenuto un comportamento collaborativo con le forze di polizia; in particolare, la Razza aveva consegnato agli operanti la sostanza stupefacente in suo possesso e il Labidi aveva acconsentito, senza alcuna esitazione, allo sblocco del proprio telefono cellulare. 3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 9 novembre 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere rigettati, in quanto i motivi proposti sono infondati. 2. Con il primo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 530 cod. proc. pen. e, comunque, la mancanza e la contraddittorietà della motivazione sul punto. 3. Il motivo è infondato. La Corte di appello, nel motivare la conferma della sentenza di primo grado, ha rilevato che «non spiega la difesa chi altro avrebbe collocato lo stupefacente nella cantina».Tale argomento è, tuttavia, contrario all'art. 27, secondo comma, della Costituzione e al codice di rito, in quanto spetta al pubblico ministero dimostrare la fondatezza dell'accusa e, dunque, di ciascuno degli elementi costitutivi del delitto contestato, senza indebite traslazioni di questo onere sulla difesa degli imputati. Gli ulteriori argomenti posti dalla Corte di appello a fondamento del proprio apprezzamento sono, tuttavia, congrui ed immuni da censure. La Corte di appello ha, infatti, ritenuto riconducibile agli imputati la sostanza stupefacente rinvenuta in prossimità della propria cantina in ragione della identità del confezionamento delle dosi in loco rinvenuto rispetto a quelle presenti nell'abitazione degli imputati e dell'assenza di ipotesi alternative ragionevolmente sostenibili sul punto. Inammissibili sono, peraltro, le deduzioni svolte in linea di fatto dalla difesa, in quanto il difensore ha sollecitato la Corte di legittimità a valutare nuovamente le risultanze dell'istruttoria dibattimentale, prospettando l'accoglimento della propria tesi alternativa. Sono, tuttavia, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex plurimís: Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 4. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e, comunque, la mancanza e la contraddittorietà della motivazione sul punto. 5. Il motivo è infondato. La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è, infatti, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. Per principio di diritto assolutamente consolidato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, inoltre, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244). Tale obbligo, peraltro, nel caso di specie è stato pienamente assolto. La Corte di appello di Bologna, infatti, non certo incongruamente, ha escluso la concessione delle attenuanti generiche, in quanto gli imputati hanno ammesso nell'interrogatorio solo parte degli addebiti, per lo più legati alla flagranza della detenzione della cocaina, e la loro collaborazione non è stata decisiva sulla base degli elementi probatori già acquisiti dalla polizia giudiziaria, atteso che non avevano rivelato l'identità dei loro fornitori. Inammissibile è, inoltre, la censura relativa alla violazione dell'art. 133 cod. pen. e all'asserito vizio di motivazione sul punto, in quanto il difensore si è limitato a sollecitare un nuovo apprezzamento del punto e la Corte di appello ha congruamente motivato le proprie valutazioni, peraltro riducendo la pena irrogata in primo grado. La valutazione di equità della pena irrogata è, del resto, stata congruamente motivata dalla Corte di appello nella sentenza impugnata con riferimento alla quantità e alla tipologia di sostanze stupefacenti detenute e cedute dagli imputati, dal profitto lucrato dall'attività illecita modalità, dimostrato dalla somma di danaro rinvenuta nella loro disponibilità (925 euro), che sinergicamente dimostrano il carattere professionale dell'attività illecita svolta. 6. Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. pro