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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22108/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19383/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]'S [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 5461/23 , depositata il 22 febbraio 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA].) convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], già amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]., in- corporata dalla Peuterey,per sentirlo condannare al risarcimento del danno cagionato dall'omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2008.

Si costituì il convenuto e resistette alla domanda, chiamando in garanzia [OSCURATO:PERSONA], cui era stato affidato l'incarico di presentare la dichiarazione, ed al quale la società attrice estese la domanda.

Il convenuto ed il terzo chiamato estesero poi la domanda agli Assicura- tori dei Lloyd's di Londra.

1.1. Con sentenza del 19 novembre 2015, ilTribunale di Milano rigettò la domanda.

2. Il gravame interposto dalla società attrice fu parzialmente accolto dalla Corte d'appello di Milano, che con sentenza del 7 novembre 2017condannò il Borgonovo ed il Meloro in solido al pagamento di un dodicesimo della san- zione che sarebbe stata dovuta ad Equitalia in caso di ravvedimento operoso, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

3. Avverso la predetta sentenza la società propose ricorso per cassazione, parzialmente accolto con ordinanza del 22 febbraio 2023.

Premesso che, nel porre a carico dell'amministratore della società incor- porante il dovere di verificare la situazione fiscale della società incorporata, la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la propria decisione, repu- tando irragionevole che, in quanto unica legittimata a provvedere al ravvedi- mento operoso, a partire dalla data della fusione, la società incorporante po- tesse non essere a conoscenza degli adempimenti IVA della società incorpo- rata, questa Corte ha osservato che la fusione dà luogo ad un fenomeno di integrazione o compenetrazione, cui consegue l'imputazione all'incorporante dei rapporti attivi e passivi già facenti capo all'incorporata, ivi compresa la responsabilità per le infrazioni commesse anteriormente alla fusione.Ha con- fermato che, in caso di fusione per incorporazione, l'incorporante è tenuto a presentare la dichiarazione IVA anche per l'incorporato, relativamente al pe- riodo anteriore alla fusione, precisando che nella specie , poiché la fusione aveva avuto luogo nel mese di ottobre, l'esposizione di un credito IVA dell'in- corporata nella dichiarazione annuale della stessa, anziché in quella dell'in- corporante, costituiva una violazione, sia pure di carattere meramente for- male.

In ordine al concorso della ricorrente nella produzione del danno costituito dalle sanzioni e dagl'interessi applicati per l'utilizzazione del credito IVA della incorporata in mancanza della dichiarazione relativa all'anno precedente, in ragione della mancata effettuazione del ravvedimento operoso e della man- cata contestazione della sanzione per indebita detrazione dell'IVA, questa Corte ha ritenuto invece dirimente la circostanza che la ricorrente non avesse contestato giudizialmente l'avviso ricevuto dall'Amministrazione finanziaria, pur avendo avuto la certezza dell'effettiva sussistenza del credito utilizzato.

Ha rilevato inoltre che il diritto allo scomputo del credito era idoneo a produrre effetti anche sugl'interessi e le sanzioni applicati a seguito dell'uti- lizzazione del credito IVA dell'incorporata, operando la compensazione dal giorno della coesistenza dei crediti, mentre ha ritenuto inammissibili le cen- sure riguardanti la sussistenza dei presupposti per la configurabilità del con- corso degli amministratori, in quanto riflettenti l'insufficienza della motiva- zione in diritto della sentenza impugnata.

Ha ritenuto invece fondato il motivo di ricorso avente ad oggetto l'omessa pronuncia in ordine alla domanda di restituzione delle spese processuali cor- risposte dalla ricorrente in esecuzione della sentenza di primo grado.

4. Avverso la predetta ordinanza la PTH ha proposto ricorso per revoca- zione, affidato a un solo motivo.

Gl'intimatinon hanno svolto attività difen- siva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia un errore di fatto, ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., osservando che, nel ritenere sussistente il concorso nella causazione del danno costituito da sanzioni ed interessi per l'utilizzazione del credito IVA, l'ordinanza impugnata ha affer- mato che essa ricorrente non aveva contestato giudizialmente gli atti relativi all'IVA, agl'interessi ed alle sanzioni notificati dall'Amministrazione, in contra- sto con le risultanze degli atti di causa, da cui emergeva che fin dal primo grado essa aveva allegato e provato di aver promosso due giudizi tributari, aventi ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di pagamento e della cartella esattoriale, nei quali aveva chiesto l'accertamento del diritto all'utilizzazione del credito IVA e del diritto al rimborso delle sanzioni e degl'interessi, versati per poter beneficiare della riduzione delle sanzioni e per ottenere l'avvio della pratica di riconoscimento del credito IVA.

Precisato che la cartella esattoriale è stata dapprima sospesa e poi annullata dall'Ufficio, a seguito del riconosci- mento del credito IVA, mentre quella di rimborso delle sanzioni e degl'inte- ressi è stata rigettata, sostiene che l'avvenuta proposizione delle predette impugnazioni aveva costituito un punto non controverso, essendosi discusso soltanto dell'impugnabilità dell'avviso bonario.

1.1. Il motivo è inammissibile.

In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, la giuri- sprudenza di legittimità ha infatti chiarito che l'errore rilevante ai sensi dello art. 395 n. 4 cod. proc. civ. a) deve consiste re in un 'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito oggetto di discussione delle parti) b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa,c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'imme- diata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra il provvedimento impugnato e gli atti di causa,d) deve essere essenziale e decisivo , e e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione, nonché incidere unicamente sulla pronuncia della Corte(cfr. Cass., Sez.

Un., 19/07/2024, n. 20013).

E' stato altresì precisato che la decisività dell'error factiaddotto a sostegno dell'impu- gnazione deve emergere già in astratto, e cioè sulla base delle mere deduzioni del ricorrente in revocazione, cui incombe l'onere di prospettare e supportare documentalmente una falsa rappresentazione della realtà processuale idonea a costituire l'antecedente di un preciso determinismo causale rispetto alla concreta decisione adottata sulla base di tale errore (cfr. Cass., Sez.

V, 2/09/ 2024, n. 23469).

Tali caratteri non sono ravvisabili nell'errore di fatto allegato dalla ricor- rente, il quale non solo non emerge con immediatezza dal confronto con gli atti del giudizio di legittimità, ma risulta smentito dalla mera lettura dell'or- dinanza impugnata, la quale dimostra che la falsa rappresentazione della vi- cenda addebitata al Collegio giudicante è dovuta all'omessamenzione, nei motivi di ricorso per cassazione, di circostanze allegate nel giudizio di merito, che la ricorrente aveva l'onere di richiamare a sostegno dell'impugnazione.

Ai fini del rigetto del secondo motivo di ricorso, riguardante l'affermazione del concorso prevalente di colpa della PTH per il danno derivante dall'appli- cazione di sanzioni ed interessi, l'ordinanza impugnata ha infatti rilevato (cfr. pag. 6, ultimo periodo) che la ricorrente, dopo aver menzionato nella narra- tiva del ricorso le sanzioni di natura formale concernenti l'omessa presenta- zione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2008, nel motivo di ricorso non ne aveva fatto cenno, ma si era limitata a trattare delle sanzioni irrogate per l'utilizzazione del credito IVA relativo all'anno 2008 ai fini della compensa- zione con il debito relativo all'anno 2009 (non consentita, in assenza della dichiarazione relativa all'anno precedente), e di quelle applicate per il man- cato versamento dell'IVA in sede di dichiarazione annuale (evidentemente, quella relativa all'anno 2009).

Ciò posto (e dichiarato di voler prescindere dalle ragioni d'inammissibilità delle censure: commistione tra violazione di legge e vizio di motivazione, qualificazione delle circolari come fatti decisivi), l'ordinanza impugnata ha ri- tenuto dirimente, ai fini dell'accertamento del concorso di colpa, «la circo- stanza che l'incorporante non abbia giudizialmente contestato l'avviso rice- vuto dall'amministrazione finanziaria, sebbene avesse la certezza dell'effet- tiva sussistenza del credito utilizzato», precisando che l'omissione della di- chiarazione costituisce una violazione puramente formale, inidonea ad inci- dere sull'insorgenza del credito IVA, «che è ancorata all'effettuazione delle operazioni imponibili, qualora le poste a credito sopravanzino quelle a debito, anche qualora nessuna dichiarazione sia presentata»,ed aggiungendo che di ciò era consapevole anche la PTH, la quale aveva insistito «in via amministra- tiva»per il riconoscimento del credito, nonostante l'omissione della dichiara- zione.

Tale rilievo, configurabile come ratio decidendidella statuizione riguar- dante il concorso di colpa, non risultaattinto dal motivo di revocazione, con cui la ricorrente si limita ad insistere sul fatto di avere «già in primo grado […] dedotto e dimostrato documentalmente di aver instaurato due vertenze tributarie dirette ad accertare sia il buon diritto ad aver utilizzato il credito IVAdell'anno precedente, sia il diritto al rimborso delle sanzioni ed interessi richiesti, come versati in via tuzioristica,per beneficiare da una parte della prevista riduzione delle sanzioni e dall'altra per acconsentire alla condizione posta dall'Ufficio per poter procedere all'avvio in tempo reale della pratica di riconoscimento del credito IVA in presenza di dichiarazione omessa» (cfr. pag. 12 del ricorso, ultimo periodo), senza fare alcun riferimento all'omissionedi iniziative giudiziali, se non per ribadire la possibilità di ottenere ugualmente il riconoscimento del credito, ai fini della compensazione del debito IVA rela- tivo all'anno successivo.

Il difetto di pertinenza delle censure trova conferma nell'ulteriore svolgi- mento del motivo di revocazione, con cui la ricorrente ribadisce di non aver impugnato l'avviso di pagamento bonario (recante la contestazione dell'o- messa presentazione della dichiarazione IVA 2008), aggiungendo di non aver pagato il debito IVA, ma di essersi limitata a pagare interessi e sanzioni in misura ridotta, al solo fine di ottenere l'avvio della pratica per il riconosci- mento del credito IVA.

Essa sostiene di aver impugnato dinanzi alla Commis- sione Tributaria Provinciale di Milano il diniego di riconoscimento del credito IVA, e di aver chiesto in detta sede il rimborso di quanto pagato per sanzioni ed interessi (cfr. pag. 14 del ricorso, alla fine), nonché di aver impugnato dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] la cartella esatto- riale notificatale a seguito dell'avviso bonarioe di averne ottenuto la sospen- sione, seguita dall'annullamento d'ufficio, per effetto del successivo ricono- scimento del credito IVA in via amministrativa(cfr. pag. 15 del ricorso, all'i- nizio): tali circostanze, che secondo la ricorrente sarebbero state allegate nel giudizio di merito, non risultano tuttavia dedotte nel ricorso per cassazione, nel quale la ricorrente si è limitata ad affermare di aver pagato interessi e sanzioni richiesti con l'avviso bonario, evidenziando la non impugnabilità di quest'ultimo e la conseguente necessità di attendere la notificazione della cartella esattoriale, senza però allegare di averla impugnata.Nel ricorso per revocazione, la ricorrente insiste invece di aver allegato l'avvenuta impugna- zione degli atti tributari, senza tuttavia riuscire a dimostrare di averla dedotta nei motivi di ricorso per cassazione, giacché gli atti a tal fine citati consistono soltanto nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ. nel giudizio di merito, non richiamate in sede di legittimità.

In quest'ottica, l'impugnazione per revocazione, oltre a riflettere un er- rore di fatto non desumibile dagli atti interni al giudizio di legittimità, ma dagli atti del giudizio di merito (che questa Corte può esaminare direttamente sol- tanto nel caso in cui venga dedotto un error in procedendo, ed il cui esame diretto presuppone comunque, in ossequio al principio di specificità dell'im- pugnazione, il richiamo dei predetti atti, in termini idonei ad evidenziare il vizio della sentenza impugnata),si risolve in un tentativo di riproporre le cen- sure sollevate con il ricorso per cassazione, emendandole dalle deficienze ri- scontrate dall'ordinanza impugnata.

2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra prov- vedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione degli intimati.

P.Q.M dichiara inammissibileil ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19383/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]'S [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 5461/23 , depositata il 22 febbraio 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA].) convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], già amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]., in- corporata dalla Peuterey,per sentirlo condannare al risarcimento del danno cagionato dall'omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2008. Si costituì il convenuto e resistette alla domanda, chiamando in garanzia [OSCURATO:PERSONA], cui era stato affidato l'incarico di presentare la dichiarazione, ed al quale la società attrice estese la domanda. Il convenuto ed il terzo chiamato estesero poi la domanda agli Assicura- tori dei Lloyd's di Londra. 1.1. Con sentenza del 19 novembre 2015, ilTribunale di Milano rigettò la domanda. 2. Il gravame interposto dalla società attrice fu parzialmente accolto dalla Corte d'appello di Milano, che con sentenza del 7 novembre 2017condannò il Borgonovo ed il Meloro in solido al pagamento di un dodicesimo della san- zione che sarebbe stata dovuta ad Equitalia in caso di ravvedimento operoso, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. 3. Avverso la predetta sentenza la società propose ricorso per cassazione, parzialmente accolto con ordinanza del 22 febbraio 2023. Premesso che, nel porre a carico dell'amministratore della società incor- porante il dovere di verificare la situazione fiscale della società incorporata, la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la propria decisione, repu- tando irragionevole che, in quanto unica legittimata a provvedere al ravvedi- mento operoso, a partire dalla data della fusione, la società incorporante po- tesse non essere a conoscenza degli adempimenti IVA della società incorpo- rata, questa Corte ha osservato che la fusione dà luogo ad un fenomeno di integrazione o compenetrazione, cui consegue l'imputazione all'incorporante dei rapporti attivi e passivi già facenti capo all'incorporata, ivi compresa la responsabilità per le infrazioni commesse anteriormente alla fusione.Ha con- fermato che, in caso di fusione per incorporazione, l'incorporante è tenuto a presentare la dichiarazione IVA anche per l'incorporato, relativamente al pe- riodo anteriore alla fusione, precisando che nella specie , poiché la fusione aveva avuto luogo nel mese di ottobre, l'esposizione di un credito IVA dell'in- corporata nella dichiarazione annuale della stessa, anziché in quella dell'in- corporante, costituiva una violazione, sia pure di carattere meramente for- male. In ordine al concorso della ricorrente nella produzione del danno costituito dalle sanzioni e dagl'interessi applicati per l'utilizzazione del credito IVA della incorporata in mancanza della dichiarazione relativa all'anno precedente, in ragione della mancata effettuazione del ravvedimento operoso e della man- cata contestazione della sanzione per indebita detrazione dell'IVA, questa Corte ha ritenuto invece dirimente la circostanza che la ricorrente non avesse contestato giudizialmente l'avviso ricevuto dall'Amministrazione finanziaria, pur avendo avuto la certezza dell'effettiva sussistenza del credito utilizzato. Ha rilevato inoltre che il diritto allo scomputo del credito era idoneo a produrre effetti anche sugl'interessi e le sanzioni applicati a seguito dell'uti- lizzazione del credito IVA dell'incorporata, operando la compensazione dal giorno della coesistenza dei crediti, mentre ha ritenuto inammissibili le cen- sure riguardanti la sussistenza dei presupposti per la configurabilità del con- corso degli amministratori, in quanto riflettenti l'insufficienza della motiva- zione in diritto della sentenza impugnata. Ha ritenuto invece fondato il motivo di ricorso avente ad oggetto l'omessa pronuncia in ordine alla domanda di restituzione delle spese processuali cor- risposte dalla ricorrente in esecuzione della sentenza di primo grado. 4. Avverso la predetta ordinanza la PTH ha proposto ricorso per revoca- zione, affidato a un solo motivo. Gl'intimatinon hanno svolto attività difen- siva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia un errore di fatto, ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., osservando che, nel ritenere sussistente il concorso nella causazione del danno costituito da sanzioni ed interessi per l'utilizzazione del credito IVA, l'ordinanza impugnata ha affer- mato che essa ricorrente non aveva contestato giudizialmente gli atti relativi all'IVA, agl'interessi ed alle sanzioni notificati dall'Amministrazione, in contra- sto con le risultanze degli atti di causa, da cui emergeva che fin dal primo grado essa aveva allegato e provato di aver promosso due giudizi tributari, aventi ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di pagamento e della cartella esattoriale, nei quali aveva chiesto l'accertamento del diritto all'utilizzazione del credito IVA e del diritto al rimborso delle sanzioni e degl'interessi, versati per poter beneficiare della riduzione delle sanzioni e per ottenere l'avvio della pratica di riconoscimento del credito IVA. Precisato che la cartella esattoriale è stata dapprima sospesa e poi annullata dall'Ufficio, a seguito del riconosci- mento del credito IVA, mentre quella di rimborso delle sanzioni e degl'inte- ressi è stata rigettata, sostiene che l'avvenuta proposizione delle predette impugnazioni aveva costituito un punto non controverso, essendosi discusso soltanto dell'impugnabilità dell'avviso bonario. 1.1. Il motivo è inammissibile. In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, la giuri- sprudenza di legittimità ha infatti chiarito che l'errore rilevante ai sensi dello art. 395 n. 4 cod. proc. civ. a) deve consiste re in un 'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito oggetto di discussione delle parti) b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa,c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'imme- diata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra il provvedimento impugnato e gli atti di causa,d) deve essere essenziale e decisivo , e e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione, nonché incidere unicamente sulla pronuncia della Corte(cfr. Cass., Sez. Un., 19/07/2024, n. 20013). E' stato altresì precisato che la decisività dell'error factiaddotto a sostegno dell'impu- gnazione deve emergere già in astratto, e cioè sulla base delle mere deduzioni del ricorrente in revocazione, cui incombe l'onere di prospettare e supportare documentalmente una falsa rappresentazione della realtà processuale idonea a costituire l'antecedente di un preciso determinismo causale rispetto alla concreta decisione adottata sulla base di tale errore (cfr. Cass., Sez. V, 2/09/ 2024, n. 23469). Tali caratteri non sono ravvisabili nell'errore di fatto allegato dalla ricor- rente, il quale non solo non emerge con immediatezza dal confronto con gli atti del giudizio di legittimità, ma risulta smentito dalla mera lettura dell'or- dinanza impugnata, la quale dimostra che la falsa rappresentazione della vi- cenda addebitata al Collegio giudicante è dovuta all'omessamenzione, nei motivi di ricorso per cassazione, di circostanze allegate nel giudizio di merito, che la ricorrente aveva l'onere di richiamare a sostegno dell'impugnazione. Ai fini del rigetto del secondo motivo di ricorso, riguardante l'affermazione del concorso prevalente di colpa della PTH per il danno derivante dall'appli- cazione di sanzioni ed interessi, l'ordinanza impugnata ha infatti rilevato (cfr. pag. 6, ultimo periodo) che la ricorrente, dopo aver menzionato nella narra- tiva del ricorso le sanzioni di natura formale concernenti l'omessa presenta- zione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2008, nel motivo di ricorso non ne aveva fatto cenno, ma si era limitata a trattare delle sanzioni irrogate per l'utilizzazione del credito IVA relativo all'anno 2008 ai fini della compensa- zione con il debito relativo all'anno 2009 (non consentita, in assenza della dichiarazione relativa all'anno precedente), e di quelle applicate per il man- cato versamento dell'IVA in sede di dichiarazione annuale (evidentemente, quella relativa all'anno 2009). Ciò posto (e dichiarato di voler prescindere dalle ragioni d'inammissibilità delle censure: commistione tra violazione di legge e vizio di motivazione, qualificazione delle circolari come fatti decisivi), l'ordinanza impugnata ha ri- tenuto dirimente, ai fini dell'accertamento del concorso di colpa, «la circo- stanza che l'incorporante non abbia giudizialmente contestato l'avviso rice- vuto dall'amministrazione finanziaria, sebbene avesse la certezza dell'effet- tiva sussistenza del credito utilizzato», precisando che l'omissione della di- chiarazione costituisce una violazione puramente formale, inidonea ad inci- dere sull'insorgenza del credito IVA, «che è ancorata all'effettuazione delle operazioni imponibili, qualora le poste a credito sopravanzino quelle a debito, anche qualora nessuna dichiarazione sia presentata»,ed aggiungendo che di ciò era consapevole anche la PTH, la quale aveva insistito «in via amministra- tiva»per il riconoscimento del credito, nonostante l'omissione della dichiara- zione. Tale rilievo, configurabile come ratio decidendidella statuizione riguar- dante il concorso di colpa, non risultaattinto dal motivo di revocazione, con cui la ricorrente si limita ad insistere sul fatto di avere «già in primo grado […] dedotto e dimostrato documentalmente di aver instaurato due vertenze tributarie dirette ad accertare sia il buon diritto ad aver utilizzato il credito IVAdell'anno precedente, sia il diritto al rimborso delle sanzioni ed interessi richiesti, come versati in via tuzioristica,per beneficiare da una parte della prevista riduzione delle sanzioni e dall'altra per acconsentire alla condizione posta dall'Ufficio per poter procedere all'avvio in tempo reale della pratica di riconoscimento del credito IVA in presenza di dichiarazione omessa» (cfr. pag. 12 del ricorso, ultimo periodo), senza fare alcun riferimento all'omissionedi iniziative giudiziali, se non per ribadire la possibilità di ottenere ugualmente il riconoscimento del credito, ai fini della compensazione del debito IVA rela- tivo all'anno successivo. Il difetto di pertinenza delle censure trova conferma nell'ulteriore svolgi- mento del motivo di revocazione, con cui la ricorrente ribadisce di non aver impugnato l'avviso di pagamento bonario (recante la contestazione dell'o- messa presentazione della dichiarazione IVA 2008), aggiungendo di non aver pagato il debito IVA, ma di essersi limitata a pagare interessi e sanzioni in misura ridotta, al solo fine di ottenere l'avvio della pratica per il riconosci- mento del credito IVA. Essa sostiene di aver impugnato dinanzi alla Commis- sione Tributaria Provinciale di Milano il diniego di riconoscimento del credito IVA, e di aver chiesto in detta sede il rimborso di quanto pagato per sanzioni ed interessi (cfr. pag. 14 del ricorso, alla fine), nonché di aver impugnato dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] la cartella esatto- riale notificatale a seguito dell'avviso bonarioe di averne ottenuto la sospen- sione, seguita dall'annullamento d'ufficio, per effetto del successivo ricono- scimento del credito IVA in via amministrativa(cfr. pag. 15 del ricorso, all'i- nizio): tali circostanze, che secondo la ricorrente sarebbero state allegate nel giudizio di merito, non risultano tuttavia dedotte nel ricorso per cassazione, nel quale la ricorrente si è limitata ad affermare di aver pagato interessi e sanzioni richiesti con l'avviso bonario, evidenziando la non impugnabilità di quest'ultimo e la conseguente necessità di attendere la notificazione della cartella esattoriale, senza però allegare di averla impugnata.Nel ricorso per revocazione, la ricorrente insiste invece di aver allegato l'avvenuta impugna- zione degli atti tributari, senza tuttavia riuscire a dimostrare di averla dedotta nei motivi di ricorso per cassazione, giacché gli atti a tal fine citati consistono soltanto nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ. nel giudizio di merito, non richiamate in sede di legittimità. In quest'ottica, l'impugnazione per revocazione, oltre a riflettere un er- rore di fatto non desumibile dagli atti interni al giudizio di legittimità, ma dagli atti del giudizio di merito (che questa Corte può esaminare direttamente sol- tanto nel caso in cui venga dedotto un error in procedendo, ed il cui esame diretto presuppone comunque, in ossequio al principio di specificità dell'im- pugnazione, il richiamo dei predetti atti, in termini idonei ad evidenziare il vizio della sentenza impugnata),si risolve in un tentativo di riproporre le cen- sure sollevate con il ricorso per cassazione, emendandole dalle deficienze ri- scontrate dall'ordinanza impugnata. 2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra prov- vedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione degli intimati. P.Q.M dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n.
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